In relazione al Coronavirus, si è di recente appreso dai media che sono in corso di svolgimento indagini riguardanti persone morte in talune residenze sanitarie assistenziali nelle settimane scorse. Fra i reati ipotizzati anche quello di epidemia colposa (artt. 452-438 c.p.), delitto di evento a forma vincolata.
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Pronunciandosi su un caso “serbo” in cui si discuteva della legittimità della decisione della Corte costituzionale di respingere il ricorso presentato dall’interessato, per la violazione del suo diritto alla riservatezza, essendogli stato prelevato un tampone di saliva per operare la comparazione del suo DNA con quello estratto da alcune tracce rilevate sul luogo ove si era verificato un omicidio, la Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 14 aprile 2020, n. 75229/10), pur escludendo, all’unanimità, che vi fosse stata una violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata) con riferimento alla perquisizione domiciliare svolta dalla polizia, ha invece, seppure a maggioranza (sei voti contro uno), ritenuto violata la predetta norma convenzionale con riferimento al prelievo di un campione di saliva per estrarre il DNA del ricorrente. Il caso era stato originato da una perquisizione eseguita da parte della polizia dell’appartamento del ricorrente e dal conseguente prelievo di un campione di DNA nel corso di un’indagine per omicidio. La Corte di Strasburgo ha riscontrato, in particolare, che il mandato di perquisizione era stato sufficientemente specifico ed era stato assistito da garanzie adeguate ed efficaci contro gli abusi durante l’esecuzione delle operazioni di perquisizione. Per esempio, il ricorrente, il suo avvocato e il proprietario dell’appartamento erano stati presenti durante la perquisizione. Diversamente, invece, la Corte EDU ha ritenuto che il prelievo del campione di saliva per estrarre il DNA del ricorrente non fosse stato eseguito “in accordo con la legge” ai sensi dell’articolo 8. La misura era stata attuata ai sensi del previgente codice di procedura penale, che autorizzava solo il prelievo di campioni di sangue, o l’esecuzione di “altre procedure mediche”. Inoltre, il codice era stato aggiornato nel 2011 con nuove garanzie correlate ai tamponi di DNA da eseguirsi all’interno della bocca, un riconoscimento implicito che in precedenza tali garanzie mancavano.
Di seguito l’articolo del dott. Benedetti pubblicato su Immobili & proprietà n. 4/2020, Ipsoa, Milano.
Il condominio è una comunità in cui le parole hanno un peso giuridico ben preciso e non possono essere spese in assoluta libertà poiché le conseguenze possono essere assai gravi.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva, in accoglimento dell’appello cautelare del P.M., ripristinato la misura cautelare genetica degli arresti domiciliari applicata per il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, che era stata invece sostituita d’ufficio dal GIP, in sede di rigetto della richiesta di emissione di mandato di arresto europeo, con l’obbligo di dimora, la Corte di Cassazione (sentenza 23 marzo 2020, n. 10473) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui il potere di sostituzione ex art. 299 c.p.p. derivava dalla richiesta di MAE, rispetto alla quale il GIP aveva interpellato il pubblico ministero sulla persistenza delle esigenze cautelari – ha invece affermato che all’atto della richiesta di emissione del mandato d’arresto europeo il GIP è tenuto solo a verificare l’esistenza di tale presupposto, laddove gli artt. 28 ss. della l. 69/2005 non prevedono il potere del giudice adito per l’emissione del MAE di procedere di ufficio alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare genetica.
Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore (Cass. pen., SS.UU., sentenza 16 aprile 2020 n. 12348).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere al capo tifoseria di una nota società calcistica, limitatamente al reato di auto riciclaggio, la Corte di Cassazione (sentenza 17 marzo 2020, n. 10364) – nel disattendere la tesi del PM che aveva impugnato l’annullamento, secondo cui condotta di impiegare in attività economica non può richiedere l’esercizio professionale di attività imprenditoriale, finanziaria o speculativa ma è integrata da qualsiasi forme di reimmissione delle disponibilità economiche di provenienza delittuosa nel circuito economico legale – ha invece rilevato la correttezza dell’impostazione della ordinanza del tribunale del riesame, che aveva evidenziato la difficoltà di sussumere la commercializzazione di biglietti di ingresso allo stadio, peraltro rilasciati nominativamente ai beneficiari, tra le attività di impiego, sostituzione o trasferimento in attività finanziarie, economiche o imprenditoriali, confermando altresì l’esattezza della soluzione che aveva negato la ricorrenza dell’elemento oggettivo costituito dalla portata dissimulatoria della condotta rispetto all’individuazione della provenienza delittuosa del bene.
In tema di reati contro l’ordine pubblico, è perseguibile penalmente in quanto integra il reato di associazione per delinquere (art. 416, c.p.), l’apertura di una piattaforma informatica, attiva nel c.d. Dark Web, per la gestione di un “market on line” attraverso la fornitura del servizio e-commerce per l’offerta in vendita, attraverso le varie sezioni della piattaforma medesima – di merce illecita (nella specie, sostanza stupefacente, dati finanziari abusivamente sottratti, documenti di identità contraffatti, prodotti industriali contraffatti, armi da sparo anche da guerra ed esplosivi). È quanto afferma la Cassazione penale, sezione III, sentenza 23 marzo 2020, n. 10485.
Con la sentenza n. 11803 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309, comma 8-bis, c.p.p., debba formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame, oppure possa presentare la richiesta anche non contestualmente alla proposizione dell’impugnazione cautelare, ma comunque in tempo utile per consentire di organizzare la tempestiva traduzione, ai fini del regolare svolgimento del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.
I legislatori degli Stati membri dell’Ue possono prevedere un procedimento civile di confisca indipendentemente dall’accertamento di un reato: secondo la sentenza “AGRO IN 2001”, del 19 marzo 2020 (causa C-234/18), infatti, il diritto dell’Unione non lo vieta e tale procedimento non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2005/212/GAI relativa alla confisca dei beni. La questione è stata sollevata con riferimento a un caso bulgaro, ma il tema riveste una particolare importanza anche per l’Italia dove da tempo si dibatte in merito alla confisca di prevenzione e, di recente, non senza polemiche, il D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019) ha aggiunto ai “casi particolari di confisca” del D.Lgs. n. 74/2000 l’istituto della confisca c.d. “allargata o per sproporzione”, già previsto in altro ambito ma adesso introdotto per tutte le fattispecie penal-tributarie al fine di contrastare l’evasione fiscale e, in particolare, per colpire l’illecita accumulazione di ricchezza conseguente alla commissione di delitti tributari particolarmente gravi.
Pronunciandosi su un caso “georgiano” in cui si discuteva della legittimità dei provvedimenti adottati dalle autorità investigative e giudiziarie nei confronti dei pubblici ufficiali che avevano causato la morte dei parenti dei ricorrenti, mentre gli stessi si trovavano detenuti in carcere, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha, all’unanimità, ritenuto violata la norma convenzionale di cui all’art. 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in entrambi i suoi aspetti, procedurali e sostanziali. Il caso riguardava la morte dei parenti dei ricorrenti durante un’operazione di polizia per reprimere una rivolta nella prigione in cui erano detenuti. Innanzitutto, la Corte (sentenza 2 aprile 2020, nn. 8938/07 e 41891/07) ha riscontrato varie carenze nelle indagini delle autorità in merito ai fatti scaturiti dalle azioni antisommossa che avevano reagito a disordini nella prigione, e che poi avevano portato all’uccisione dei parenti dei ricorrenti, in quel momento ivi detenuti. A titolo esemplificativo, le prime attività di indagine erano state svolte dalla stessa istituzione, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che aveva disposto ed eseguito le misure anti sommossa. La Corte ha anche riscontrato che, mentre l’azione delle forze dell’ordine avrebbe potuto essere giustificata nel decidere di usare la forza per reprimere una sommossa causata dai detenuti durante la rivolta, il livello di forza utilizzato non era stato tuttavia assolutamente necessario. Ciò era stato dimostrato, tra le altre cose, dalla mancanza di una appropriata pianificazione della risposta delle forze dell’ordine, dal fatto che l’uso della forza era stato indiscriminato ed eccessivo e, infine, dal fatto che le autorità non fossero riuscite a fornire successivamente un’adeguata assistenza medica ai detenuti.
