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L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha inevitabilmente spostato l’attenzione del dibattito politico sull’esigenza di riforma della tribolata responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria.
Con la sentenza n. 8538 del 2020, la Corte di Cassazione torna sulla questione della possibile applicazione dell’art. 166 comma 1 c.p. – secondo cui la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie – alla confisca “per equivalente”, consolidando l’indirizzo negativo per il quale la concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p. non incide sulla operatività della particolare misura ablativa.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto, riqualificando il fatto come reato di invasione arbitraria di terreni o edifici, la Corte di Cassazione (sentenza 17 marzo 2020, n. 10342) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui un accesso meramente occasionale nel cortile di proprietà dei vicini a bordo di uno scooter, non poteva integrare il reato di cui al’art. 633, c.p. – ha, diversamente, ribadito che il delitto di invasione arbitraria di terreni si realizza quando il bene immobile altrui sia in qualche modo e per qualche tempo assoggettato ad un potere di fatto del soggetto agente, sicché il delitto non è integrato dalla condotta di chi si introduca precariamente nel fondo altrui.
Di seguito l’articolo del Prof. De Caro, pubblicato su Diritto Penale e Processo n. 3/2020, Ipsoa, Milano.

Il contributo analizza il profilo della rinnovazione della prova già assunta nel caso di mutamento del giudice dibattimentale e il nuovo assetto determinato dalle sentenze della Corte cost. n. 132/2019 e delle Sezioni Unite Bajrami del 2019. Vengono evidenziate, in modo netto, le significative criticità delle due decisioni e la loro negativa influenza sul principio dell’immediatezza. Viene anche sottolineato l’andamento ondivago degli orientamenti delle due Corti e la negativa influenza di esso sulla prevedibilità del diritto. Un lento ed inesorabile declino di una fondamentale garanzia (appunto l’immediatezza) indotto dalla giurisprudenza che avrà significative ripercussioni sul sistema processuale.

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto per il reato di truffa, avendo venduto a terzi un’autovettura con il contachilometri taroccato, la Corte di Cassazione (sentenza 17 marzo 2020, n. 10339) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui sarebbe mancato l’elemento oggettivo del reato, non essendo stato posto in essere alcun inganno nei confronti della vittima – ha invece rilevato l’inammissibilità del ricorso, perché, a fronte di una congrua ricostruzione dei fatti ad opera delle sentenze di merito, che avevano evidenziato come la vittima avesse abbia corrisposto all’imputato una somma per l’acquisto della vettura che, tra l’altro, la certificazione del P.R.A. aveva, poi, rivelato essere stata già precedentemente venduta dall’autosalone dell’imputato ad altri, quanto sostenuto non poteva essere ritenuto giuridicamente corretto.
La norma recata dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, applicabile solo quanto ai reati da tale decreto attribuiti alla competenza per materia del giudice di pace, è astrattamente riferibile a tutti i reati indicati nell’art. 4 dello stesso decreto; compreso quello previsto dall’art. 14 -ter del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cassazione penale, sezione I, sentenza 16 marzo 2020, n. 10275).
Dal 26 febbraio 2020, anche nelle carceri si sta procedendo ad attuare una serie di misure di contenimento e prevenzione contro il rischio di diffusione del Covid-19, la pandemia in corso. Alla luce dell’emergenza sanitaria, che si somma alla situazione endemica di sovraffollamento carcerario, la magistratura di sorveglianza ha concesso il differimento della pena e la detenzione domiciliare per motivi di salute a detenuti gravemente malati, le cui condizioni potrebbero aggravarsi a causa dell’elevatissima probabilità di contagio.
In tema di reati contro il patrimonio, il reato previsto dall’art. 640 ter, c.p. (frode informatica), si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. Ne consegue che la competenza territoriale deve essere attribuita al giudice del luogo dove il reo ha conseguito l’ingiusto profitto e non nel luogo ove ha sede il sistema informatico oggetto di manipolazione né nel luogo dove si consuma il depauperamento della persona offesa (Cassazione penale, sezione II, sentenza 17 marzo 2020, n. 10354).
Con la sentenza n. 9582/2020 la VI Sezione della Suprema Corte si è occupata dei profili soggettivi inerenti all’autorità legittimata a manifestare il consenso alla consegna di un soggetto richiesto in esecuzione di un mandato d’arresto europeo qualora nei suoi confronti siano attive più procedure di esecuzione da parte di diversi Stati dell’Unione Europea.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, dinanzi al quale il pubblico ministero aveva condotto un uomo, arrestato per aver detenuto un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, non lo aveva convalidato ritenendolo eseguito fuori dalle condizioni di legge, la Corte di Cassazione (sentenza 11 marzo 2020, n. 9733) – nel disattendere la tesi del pubblico ministero che, nel proporre ricorso per cassazione contro la mancata convalida dell’arresto, sosteneva invece che l’arresto doveva essere ritenuto legittimo in considerazione delle circostanze di fatto e soggettive nelle quali era avvenuto -, ha infatti ribadito che in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità.
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