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In tema di reati “stradali”, affinché possa dirsi rispettato il precetto posto dell’art. 189, comma 6, del d.Igs. n. 285 del 1992, l’agente deve effettuare una fermata che, per le concrete modalità, sia in grado di soddisfare le esigenze di genere potenzialmente pubblicistico, oltre che certamente privatistiche, di ricostruire compiutamente accaduto ed eventuali responsabilità, oltre che di verificare, sia pure con valutazione atecnica e sommaria, l’eventuale presenza di feriti, accertamento che sarebbe impossibile ove il soggetto si allontani e che costituisce il presupposto per l’applicazione del comma successivo. Scopo avuto di mira da tale norma, valutato nel suo complesso, è dunque quello di imporre ai consociati in genere, anzitutto, di fermarsi con atteggiamento costruttivo e solidale, per poi, con espressione di sintesi, “mettersi a disposizione” civilmente di chi abbia ipoteticamente subito danni reali o personali per effetto di un incidente, addirittura contribuendo, per quanto possibile, nell’attesa dell’intervento della polizia stradale, a porre in essere le misure idonee a salvaguardare la sicurezza della circolazione e a conservare immodificato lo stato dei luoghi (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 9 marzo 2020, n. 9212).
Dichiarate infondate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, prevedendo la detenzione domiciliare per l’espiazione della pena non superiore a due anni, anche se costituente residuo di maggior pena, quando non ricorrano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare risulti comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati, esclude l’applicabilità della stessa misura in caso di condanna per i reati di cui all’art. 4-bis ordin. penit. (Corte costituzionale, sentenza 12 marzo 2020, n. 50).
Di seguito l’articolo del dott. Mattio, pubblicato su Studium Iuris n. 1/2020, Cedam, Padova.

La legge n. 69 del 2019 introduce rilevanti novità in tema di violenza domestica e di genere, con modifiche sia sulla parte speciale che generale del codice penale. Il contributo analizza, evidenziandone anche i punti critici, le nuove figure delittuose previste agli artt. 387-bis e 558-bis c.p., nonché le innovazioni apportate ai delitti espressivi della violenza domestica e di genere, tra cui la rimodulazione delle aggravanti e l’inasprimento dei quadri edittali. Costituisce oggetto di trattazione, inoltre, l’intervento sull’istituto della sospensione condizionale della pena.

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva respinto l’eccezione della difesa di improcedibilità dell’azione penale per difetto di valida querela, la Corte di Cassazione (sentenza 4 marzo 2020, n. 8812) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la querela proposta era invalida per la mancanza di un autonomo potere dell’amministratore di sostegno a proporla, in difetto di una esplicita previsione dell’atto di nomina del giudice tutelare – ha, sul punto, ribadito che l’amministratore di sostegno non è titolare del potere di proporre querela in nome e per conto dell’amministrato, dovendosi in ogni caso tener conto dei limiti segnati dal perimetro delle attribuzioni conferite all’amministratore di sostegno con il decreto di nomina, dovendosi ritenere legittimato solo in presenza di un’esplicita previsione nel medesimo decreto e di una specifica, previa autorizzazione del giudice tutelare all’esercizio da parte dell’amministratore del potere di proporre querela in nome e per conto del beneficiario.
Le numerose disposizioni contenute nel Decreto legge n. 19/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2020, in vigore dal giorno dopo, ruotano intorno a due assi, le cui parole chiave si riassumono, con l’inevitabile approssimazione di ogni lavoro di sintesi, in: uniformità e semplificazione. Peraltro, ciascuno di essi mira a correggere alcune criticità messe in risalto dalla prassi applicativa, legate alla comprensibile emergenza e urgenza del periodo che stiamo vivendo.
Il d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (pubblicato sulla G.U. del 25 marzo 2020, n. 79 e in vigore dal 26 marzo) introduce, come emerge dalla rubrica, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il Governo cerca così di fare ordine e chiarezza, nel rispetto del principio di legalità ex art. 25, comma 2, Cost. e dei corollari che da esso derivano (principi di tassatività, di determinatezza, ecc.), in relazione sia all’individuazione delle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del virus, che, in queste frenetiche settimane, sono state oggetto di numerosi provvedimenti emanati con fonti secondarie, sia – e soprattutto, per quanto qui rileva -, delle sanzioni conseguenti alla trasgressione di quelle misure.
In tema di reati contro l’amministrazione della giustizia, ai fini dell’integrazione del reato di cui patrocinio infedele (art. 380 c.p.), la presentazione dell’opposizione all’esecuzione non costituisce nocumento penalmente rilevante agli effetti della fattispecie penale, ove tale atto risulti essere stato proposto per motivi diversi non unicamente rivolti a denunciare il vizio di carente sottoscrizione dell’atto di precetto, e, soprattutto, perché privo di effetti pregiudizievoli immediati sulla procedura esecutiva in assenza di provvedimenti cautelari di sospensione che competono solo al giudice (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 3 marzo 2020, n. 8617).
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione tenutasi nel pomeriggio del 24 marzo 2020, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nuove sanzioni sono previste inoltre per coloro che non rispettano le misure di contenimento del contagio, soprattutto se si tratta di violazione intenzionale della quarantena da parte di coloro che sono risultati positivi.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva condannato un soggetto per il reato di furto in abitazione per aver rubato due portoni di altrettanti stabili condominiali, la Corte di Cassazione (sentenza 2 marzo 2020, n. 8421) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui errata doveva ritenersi la qualificazione giuridica del fatto in relazione alla nozione di privata dimora, atteso che il portone di ingresso del condominio, insistendo su una pubblica via, è privo di qualsiasi carattere di riservatezza, stante la sua intrinseca funzione – ha, sul punto, affermato che rientra nel concetto di “pertinenza” di privata dimora il portone dell’edificio condominiale, atteso che il portone, ubicato all’ingresso dell’edificio condominiale, assolve con l’androne ad una funzione strumentale e complementare alle abitazioni dello stabile condominiale ed il dato secondo cui il portone, per la parte esterna, si trovi a delimitazione della pubblica via, non esclude la funzione dal portone assolta, nonché il fatto che per la sua asportazione occorre la necessaria introduzione nell’androne del palazzo.
Il reato di cessione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, di materiale pedo-pornografico di cui all’art. 600 ter, comma 4, c.p. è configurabile pure nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore. (Fattispecie, in cui l’agente, entrato abusivamente nella disponibilità di foto pornografiche auto-prodotte dal minore ritratto, ne ha effettuato una copia, che ha poi inviato a terzi – Cassazione penale, sezione III, sentenza 12 febbraio 2020, n. 5522).
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