Pronunciandosi su un caso “francese” in cui si discuteva della legittimità della condanna alla pena pecuniaria di 3000 euro inflitta dai giudici penali ad un giornalista che aveva pubblicato notizie riservate apprese in violazione del segreto istruttorio e relative ad indagini in corso, la Corte EDU ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata una violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso riguardava, come anticipato, la condanna di un giornalista per aver utilizzato informazioni ottenute in violazione del segreto professionale, a seguito della pubblicazione di un’immagine composita elaborata dalle forze dell’ordine e collegata ad un’indagine in corso. La Corte non ha individuato alcun motivo valido per mettere in discussione la valutazione fatta dai tribunali nazionali, che avevano riscontrato, in primo luogo, che l’interesse ad informare il pubblico non aveva giustificato l’uso nell’articolo delle prove in questione e, in secondo luogo, che la pubblicazione del materiale aveva avuto un impatto negativo sullo svolgimento del procedimento penale. Alla luce di queste considerazioni, e tenuto conto del margine di apprezzamento lasciato agli Stati e del fatto che il bilanciamento degli interessi concorrenti in gioco fosse stato condotto correttamente dai tribunali nazionali, che avevano applicato i criteri pertinenti secondo la giurisprudenza della Corte EDU, i giudici di Strasburgo (sentenza 17 dicembre 2020, n. 61470/15) hanno concluso che non vi era stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione a tutela della libertà di espressione.
Con la sentenza 11 dicembre 2020 n. 35573, il Giudice della Nomofilachia ha colto l’occasione per svolgere una interessante analisi dei vari interventi legislativi che hanno coinvolto il disposto di cui all’art. 109 T.U.L.P.S., affermando il principio di diritto secondo il quale costituisce reato, a norma del combinato disposto degli artt. 17 e 109 r.d. 18.06.1931 n. 773 e ss.mm.ii., la condotta di omessa comunicazione alla autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse del legale rappresentante di una società, avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in relazione ai reati di cui agli artt. 679 c.p. e 40 d.lgs 504/1995, la Corte di Cassazione (sentenza 1 dicembre 2020, n. 34016) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, per quanto qui di interesse, vi sarebbe stata una violazione del diritto di difesa, attesa la violazione del codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati – ha infatti rilevato che poiché il difensore apparteneva a distretto diverso da quello ove era stata proclamata l’astensione dalle udienze, egli avrebbe potuto nominare, anche con delega orale, un sostituto processuale del foro locale per partecipare all’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale del riesame, il quale, avrebbe potuto, anche a mezzo di posta elettronica, dichiarare l’astensione dall’udienza.
Con la legge di bilancio (L n. 178 del 30 dicembre 2020, G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020), stante lo stretto rapporto con le disponibilità finanziarie che vi sono sottese, il Parlamento ha introdotto, ai commi 1015 – 1022, la previsione con la quale si stabilisce che all’imputato assolto con sentenza irrevocabile siano rifuse le spese di difesa nella misura complessiva di € 10.500.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello confermava la condanna resa dal Tribunale nei confronti del conducente di un’autovettura, quale responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 1 e 2, lett. c) , Codice della Strada), la Corte di Cassazione (ordinanza 3 dicembre 2020, n. 34337) – nel riscontrare l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra decisioni che ritengono ammissibile provare l’avvenuto avviso al conducente di potersi avvalere dell’assistenza di un difensore anche successivamente, mediante deposizione del verbalizzante in udienza, pur in assenza di atto scritto, e decisioni che, diversamente, pervengono al risultato opposto – ha infatti ritenuto di rimettere alle Sezioni Unite la questione “se la prova dell’intervenuto avviso previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p. possa essere acquisita in dibattimento attraverso la deposizione del verbalizzante, in assenza di riscontro scritto”.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte di Cassazione (sentenza 9 dicembre 2020, n. 34993) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui doveva ritenersi nullo il decreto di irreperibilità emesso nei suoi confronti, non avendo l’autorità giudiziaria, pur essendone in possesso, tentato di rintracciarlo al numero dell’utenza cellulare – pur registrando sul punto l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto maggiormente conforme al principio della c.d. effettività delle ricerche, l’orientamento giurisprudenziale il quale ritiene che ove l’autorità procedente sia a conoscenza dell’utenza mobile del destinatario della notifica, le ricerche devono essere effettuate anche avvalendosi di tale canale, ed il mancato utilizzo di esso rende incomplete le ricerche con conseguente nullità – assoluta, insanabile, e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio – del decreto di irreperibilità emesso senza fare ricorso a tali modalità di rintraccio.
Pronunciandosi su un caso “islandese” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie di confermare la sanzione di seimila euro inflitta a due avvocati per la condotta di “oltraggio alla corte”, la Grande Camera della Corte EDU, ha ritenuto, sebbene a maggioranza (sentenza 22 dicembre 2020, nn. 68273/14 e 68271/14), che i ricorsi erano incompatibili “ratione materiae” con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti umani, ed ha dichiarato inammissibili le doglianze dei ricorrenti. Il caso, come anticipato, era stato originato dalle denunce di due avvocati che erano stati condannati in contumacia da un tribunale distrettuale al pagamento di una sanzione pecuniaria di seimila euro per oltraggio alla corte, in quanto avevano abbandonato la difesa d’ufficio loro conferita per due imputati in un processo penale. Nonostante il rigetto del tribunale distrettuale dell’istanza di essere revocati nel loro mandato defensionale, i due ricorrenti non avevano assicurato la partecipazione all’udienza in rappresentanza dei loro assistiti. Il tribunale distrettuale aveva ritenuto che quanto accaduto aveva causato intenzionalmente un indebito ritardo nell’esame del caso. Dinanzi alla Corte EDU, i ricorrenti avevano sostenuto che vi era stata una violazione dei loro diritti, tutelati, anzitutto, dall’ambito penale dell’articolo 6 (diritto a un equo processo) della Convenzione europea dei diritti umani, considerato che il procedimento avviato nei loro confronti riguardava una “accusa penale”, e, inoltre, dall’art. 7 (nulla poena sine lege), della medesima Convenzione, in quanto erano stati condannati per un illecito che non costituiva un reato ai sensi del diritto nazionale e che la sanzione loro inflitta non era stata prevedibile. La Corte EDU ha ritenuto che gli articoli 6 e 7 della Convenzione non fossero applicabili nel caso di specie, poiché il procedimento svoltosi nei loro confronti non riguardava una “accusa penale” ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, e che le sanzioni pecuniarie inflitte non potevano essere considerate come una “pena” in base al significato dell’articolo 7 della Convenzione. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili. La Corte di Strasburgo ha osservato, in particolare, che la condotta attribuita ai due avvocati non poteva essere sanzionata con la reclusione, che le ammende inflitte non potevano essere convertite con la privazione della libertà personale in caso di mancato pagamento, e che le sanzioni non erano state iscritte nel casellario giudiziario. La Corte ha anche ribadito che le misure disposte dai tribunali in base alle norme interne erano assimilabili all’esercizio di poteri disciplinari piuttosto che all’irrogazione di una “pena” per aver commesso un reato. Ma, le interessanti opinioni dissenzienti, tra cui quella del Presidente Spano, danno la misura di una decisione sofferta e, soprattutto, non condivisa, dalle pericolose conseguenze sul piano della tutela dei diritti fondamentali.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva riformato l’ordinanza del GIP che, valutate le condizioni di salute di un detenuto in stato di custodia cautelare per associazione di stampo mafioso, le aveva ritenute incompatibili con il regime detentivo, applicandogli la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, la Corte di Cassazione (sentenza 9 dicembre 2020, n. 35012) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il tribunale aveva ritenuto di escludere una situazione di incompatibilità col regime carcerario, connessa al pericolo concreto di contagio, sol perché non si erano verificati, presso la struttura carceraria ove egli era ristretto, casi di detenuti positivi al Covid-19, o perché l’emergenza sanitaria nazionale era in diminuzione – ha invece affermato che in periodo di pandemia, l’incompatibilità ex art. 275, comma 4 bis, c.p.p. delle condizioni di salute con lo stato di detenzione per il pericolo di contagio deve essere ancorata – oltre che alla verifica astratta circa la presenza nell’indagato di una o più patologie, tali che in caso di contagio risulti certo o altamente probabile il verificarsi di gravi complicanze o di morte – alla ulteriore verifica del rischio che il carcere in cui l’indagato si trovi ristretto sia un luogo nel quale concretamente sia possibile contrarre il virus.
La nozione di «autorità giudiziaria dell’esecuzione» comprende le autorità di uno Stato membro, non necessariamente giudici o organi giurisdizionali, che partecipano all’amministrazione della giustizia penale e agiscono in modo indipendente nell’esercizio di funzioni inerenti all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (MAE). Alla stregua di ciò, interpretando la decisione quadro 2002/584/GAI relativa al MAE, la Corte di Giustizia dell’Ue ha chiarito, con la sentenza del 24 novembre 2020 causa C-510/19, che i procuratori dei Paesi Bassi non rappresentano un’autorità giudiziaria dell’esecuzione nell’ambito dell’esecuzione di un MAE.
Di seguito l’articolo del Pres.Canzio, pubblicato su Diritto Penale e Processo n. 1/2021, Ipsoa, Milano.

L’Autore, dopo avere passato in rassegna le principali ragioni della crisi della giurisdizione penale, analizza i più significativi aspetti del disegno di legge “Bonafede” di riforma del processo penale. Esprime quindi sia apprezzamenti che critiche rispetto alle singole previsioni legislative, rimarcando tuttavia l’assenza di un reale e audace spirito riformatore.

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