La pena accessoria della sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale prevista dal secondo comma dell’art. 34 c.p. è applicabile al condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia malgrado il reato sia stato contestato solo a danno del coniuge e non nei confronti del figlio minore (Cass. pen. sez. V, 3 dicembre 2020, n. 34504).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna per minaccia aggravata nei confronti di un gruppo di giovani che avevano improvvisato un volantinaggio davanti alla sede universitaria distribuendo volantini effigianti la foto di un professore universitario, dall’inequivoco contenuto minaccioso (“nessuna pace per chi vive di guerra”), la Corte di Cassazione (I, sentenza 17 dicembre 2020, n. 36260) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui nel caso in esame era applicabile la causa di non punibilità dell’esercizio di un diritto, nella specie il diritto di critica – ha invece confermato la sentenza di condanna, ritenendo come non vi fosse dubbio sul contenuto minaccioso dei volantini distribuiti e che la tesi difensiva (la possibilità di manifestare il dissenso e la critica anche mediante l’uso di toni forti e di espressioni particolarmente aspre), nulla avevano che fare con l’intimidazione che invece si prospettava alla persona offesa, le cui opinioni non erano condivise, prospettandole la sottoposizione a un male ingiusto.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da un detenuto in regime di “carcere duro” avverso il decreto del Ministro della Giustizia, integrato tre mesi dopo con un successivo provvedimento, con il quale, era stata disposta la proroga per anni due della sospensione nei suoi confronti di alcune regole di trattamento previste dalla l. n. 354 del 1975, la Corte di Cassazione (sentenza 21 dicembre 2020, n. 36815) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente era stato dichiarato inammissibile il reclamo, pur proposto nei termini, in quanto non riferito anche al c.d. “decreto integrativo” – ha affermato il principio secondo cui il decreto emesso dal Ministro della Giustizia che proroghi per un successivo biennio il regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis, l. n. 354 del 1975, non può essere integrato nella sua motivazione da un provvedimento successivo, che, senza modificare la parte dispositiva quanto ad applicazione del regime speciale ed alla sua durata, apporti nuovi elementi di fatto o nuove considerazioni giuridiche non presenti nel decreto originario ed intervenga oltre il termine di scadenza dell’efficacia del provvedimento impositivo originario o di quello della proroga precedente. In tal caso il destinatario non ha l’onere di impugnare anche il decreto integrativo e la mancata contestazione non è causa di inammissibilità o improcedibilità del reclamo.
La rassegna comparata di gennaio 2021 riguarda il revenge porn, cioè la diffusione online, su social network ovvero sui servizi di messaggistica di fotografie, registrazioni, messaggi intimi da parte di chi li ha ricevuti per vendicarsi o diffamare chi, in buona fede, li ha inviati.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna per rapina inflitta in primo grado ad un imputato, riconoscendogli le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, la Corte di Cassazione (sentenza 22 dicembre 2020, n. 37063) – nell’accogliere, pur con delle opportune puntualizzazioni, la tesi difensiva, secondo cui erroneamente era stata applicata la recidiva reiterata all’imputato, nonostante nei precedenti giudizi egli non fosse mai stato “dichiarato” recidivo – ha affermato il principio secondo cui è preclusa l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.), nel caso in cui in un precedente processo non sia mai stata applicata la recidiva (semplice, aggravata o pluriaggravata) in quanto mancava il presupposto formale costituito dall’anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo fatto.
Le sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con sentenza del 14 gennaio 2021 n. 1626, hanno dato risposta al seguente quesito: «se il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, debba essere presentato esclusivamente presso l’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato nei luoghi di cui all’art. 582, comma 2, c.p.p., e se, in tale ultimo caso, debba ritenersi tempestivamente proposto solo quando perviene entro i termini di cui all’art. 311, comma 1, c.p.p. alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, a seguito di trasmissione a cura della cancelleria dell’ufficio giudiziario o dell’agente consolare all’estero».
I decreti-leggi Covid-19, successivamente convertiti nelle varie leggi, hanno ridisegnato molti profili del processo penale. In questo quadro è stato ridelineato il procedimento di cassazione, affiancando al rito in presenza una disciplina specifica per quello c.d. cartolarizzato (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 10 dicembre 2020, n. 35057).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva prosciolto un avvocato dal reato di diffamazione, contestatogli per aver aspramente criticato in uno scritto l’operato di un collega, ritenendo applicabile l’esimente del diritto di critica, la Corte di Cassazione (sentenza 4 gennaio 2021, n. 61) – nel disattendere la tesi proposta dalla difesa di parte civile, che aveva proposto il ricorso per cassazione, secondo cui erroneamente l’imputato era stato prosciolto, essendo invece ravvisabile nello scritto incriminato un attacco gratuito alla reputazione della persona offesa – ha invece ribadito il principio secondo cui in tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica solo quando la condotta dell’agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l’utilizzo di “argumenta ad hominem”, intesi a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne le azioni, laddove, diversamente, ove la condotta sia rivolta a criticarne l’operato detta scriminante trova applicazione.
Un cittadino Ue può essere estradato verso uno Stato terzo solo previa consultazione dello Stato membro di cui ha la cittadinanza. Lo ha dichiarato la Corte di Giustizia con la sentenza BY e Generalstaatsanwaltschaft Berlin del 17 dicembre 2020 (C-398/19), con la quale ha altresì precisato che, nell’ambito di tale consultazione, allo Stato membro di cittadinanza; devono essere trasmessi, dallo Stato membro “richiesto” tutti gli elementi di diritto e di fatto comunicati nella domanda di estradizione; deve essere concesso un termine ragionevole per emettere un eventuale Mandato d’arresto europeo (MAE) nei confronti di tale cittadino. Con la stessa decisione, la Corte Ue ha anche chiarito che gli artt. 18 e 21 TFUE (divieto di discriminazione sulla base della nazionalità e principio di non discriminazione) si applicano al cittadino Ue che ha la cittadinanza di uno Stato membro e soggiorna nel territorio di un altro Stato membro nel caso in cui quest’ultimo faccia domanda di estradizione ad uno Stato terzo, anche nel caso in cui il cittadino abbia trasferito il centro dei propri interessi in tale altro Stato membro in un momento in cui non aveva ancora lo status di cittadino dell’Unione.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando il giudizio di responsabilità penale nei confronti di un imputato per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639, c.p.), la Corte di Cassazione (sentenza 4 gennaio 2021, n. 93) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente era stata affermata la sua responsabilità penale, solo in base ad un unico elemento, il tag che si assume indicherebbe una sua firma, così qualificandolo come autore degli imbrattamenti contestati – ha invece ritenuto del tutto corretto l’approdo cui erano pervenuti i giudici di merito, emergendo che gli imbrattamenti di immobili si connotavano tutti per l’apposizione di alcune scritte, riconosciute in sentenza come le “tags” degli autori (ossia, le firme che i writers usano apporre sui loro graffiti per assumersene la paternità).
