La Cassazione penale, con sentenza n. 32428 del 18 novembre 2020, esamina nuovamente i profili dell’impiego del captatore informatico: motivazione del decreto, sovrapponibilità degli strumenti di intercettazione, modalità di esecuzione delle operazioni. Le soluzioni della Corte non paiono tuttavia del tutto condivisibili, in particolare sotto il profilo della limitazione della libertà domiciliare e della segretezza delle comunicazioni.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale aveva rigettato l’istanza diretta ad ottenere la cancellazione dai certificati, generale e penale, a richiesta dall’interessato dell’annotazione della sentenza pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, dichiarato estinto all’esito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità, la Corte di Cassazione (sentenza 2 novembre 2020, n. 30433) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il giudice aveva erroneamente escluso di applicare analogicamente gli artt. 24 e 25, d.P.R. n. 313 del 2002 nella parte in cui regolano la non ascrivibilità della condanna in ragione della dichiarazione di cause estintive del reato o della pena e, comunque, per non aver motivato in relazione alla questione di costituzionalità degli stessi articoli, nella parte in cui non prevedono la non ascrivibilità (nel certificato generale e in quello penale richiesti dall’interessato) delle sentenze per reati dichiarati estinti estinto all’esito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità – ha, in ossequio alla declaratoria di incostituzionalità intervenuta con sentenza n. 179 del 2020, annullato con rinvio il provvedimento che aveva rifiutato la cancellazione dai certificati generale e penale, richiesti dall’interessato, dell’annotazione relativa alla sentenza pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all’art. 186 CdS, dichiarato estinto all’esito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblicà utilità ex art. 186, comma 9-bis, dello stesso codice.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel sovvertire l’esito del giudizio di primo grado che aveva riconosciuto ad un minorenne il perdono giudiziale, lo aveva invece condannato ritenendo che la gravità dei fatti commessi e la sua condizione sociale e familiare escludevano la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la Corte di Cassazione (sentenza 3 novembre 2020, n. 30643) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il giudice di appello erroneamente non aveva valutato il positivo comportamento processuale del minorenne, peraltro contraddittoriamente negando il perdono giudiziale, ma al contempo riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche – ha infatti affermato, da un lato, che la presenza di precedenti penali rilevanti e di condotte omologhe appaiono logicamente valutate come indici di inclinazione a delinquere costituenti significativo indice di inaffidabilità pienamente rilevante ai fini della prognosi negativa in ordine alla capacità dell’imputato di astenersi in futuro da condotte similari e, dall’altro, che l’ambito applicativo del perdono giudiziale e delle attenuanti generiche risulta essere nettamente distinto e separato, con la conseguenza che elementi fattuali che non risultano idonei a fondare un favorevole giudizio prognostico ai fini della concessione del perdono giudiziale possono essere positivamente valutate in relazione all’applicabile trattamento sanzionatorio.
Con il c.d. Decreto “Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76), dopo un ampio dibattito politico e scientifico (si richiamano in argomento i numerosi contributi sulla proposta di riforma “Castaldo-Naddeo”), la decretazione d’urgenza in materia penale apporta una ulteriore, sostanziale modifica al perimetro dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e, in particolare, al reato di abuso d’ufficio, suggellata dalla Legge di conversione n. 120 dell’11 settembre 2020. Tra le prime decisioni della Cassazione sul reato riformato si segnala Cass. pen. n. 32174 del 17 novembre 2020.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva respinto parzialmente la richiesta presentata da un avvocato, indagato per il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), il quale aveva subito una perquisizione ed un sequestro di documentazione presso il suo studio con l’accusa di aver falsificato la firma di un cliente in calce ad un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Corte di Cassazione (sentenza 7 ottobre 2020, n. 27988) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui era da considerarsi illegittimo dei documenti relativi alla pratica, dovendosi considerare corpo di reato solo la predetta istanza – ha infatti affermato che per corpo del reato, in relazione al reato di cui sopra deve intendersi esclusivamente l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato apparentemente sottoscritta dal cliente, laddove, diversamente, tutta la restante documentazione, attenendo al rapporto professionale instaurato con il difensore, deve senz’altro definirsi come riconducibile all’oggetto della difesa, così da rientrare nell’ambito di tutela dell’art. 103, comma 2, c.p.p.
In riferimento agli artt. 355 e 356 c.p., devono intendersi per “forniture” sia le cose che le opere e, quindi, anche il facere costituito dalle prestazioni di attività lavorative e tecniche di un’impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico. Cass. pen. Sez. VI, n. 28130 dell’8/10/2020 si sofferma sull’adempimento della somministrazione di lavoro interinale ad una Pubblica Amministrazione.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione del tribunale che aveva condannato un imputato per essere evaso dalla propria abitazione in cui era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, la Corte di Cassazione (sentenza 8 ottobre 2020, n. 28104) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici non avevano riconosciuto la scriminante putativa dello stato di necessità (art. 59, comma 4, c.p.), nonostante l’imputato si fosse dovuto allontanare dalla propria abitazione a causa di una colica renale che lo aveva costretto a recarsi al pronto soccorso come risultante dal referto medico – ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte di appello che aveva escluso lo stato di necessità anche solo putativo, ritenendo non rilevante il referto, considerato generico, in quanto indicava soltanto una generica dolenzia addominale e non una patologia oggettivamente accertabile, escludendo la necessità di cure urgenti, essendo il ricovero avvenuto in codice verde, così da non giustificare il mancato preventivo avviso dell’allontanamento dall’abitazione all’autorità preposta a controllo sul rispetto della misura.
Con la sentenza n. 29541 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta al quesito “se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell’elemento materiale ovvero dell’elemento psicologico; e, in tal caso, se sia sufficiente accertare, ai fini della sussumibilità nell’uno o nell’altro reato, che la condotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia, ovvero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dall’agente”; “se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba essere qualificato come reato comune o di “mano propria” e, quindi, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo non titolare delta pretesa giuridicamente tutelabile”.
Integra l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 340 c.p. anche l’interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell’ufficio o del servizio, posto che la fattispecie non tutela solo l’effettivo funzionamento di un ufficio o un servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico è sufficiente che il soggetto agente sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando e assumendone il rischio. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza 9 ottobre 2020, n. 28213.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione del tribunale che aveva condannato un imputato per il reato di minaccia a pubblico ufficiale, in particolare per aver minacciato un agente della polizia penitenziaria in servizio presso un carcere, utilizzando espressioni evocative della sua appartenenza alla criminalità organizzata, la Corte di Cassazione – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente era stata contestata l’aggravante del metodo mafioso, non avendo l’imputato mai fatto riferimento ad un suo presunto ruolo nell’ambito di ambienti malavitosi, né tantomeno al potere di qualsivoglia sodalizio criminale (sentenza 8 ottobre 2020, n. 28112) – ha infatti affermato che la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso non può essere evinta dal richiamo alla posizione di spicco della malavita e dalla potenzialità criminale delle sue minacce, le quali, pur connotate da un’indubbia valenza intimidatoria, non possono di per sé sole dirsi oggettivamente idonee ad esercitare una coartazione psicologica sulle persone avente i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale, potendo – in ipotesi – costituire il frutto di una, certamente deprecabile, esplosione d’ira, non supportata da alcuna intenzione di conferire colorazione mafiosa alla minaccia.
