Con la sentenza n. 28294 depositata il 12/10/2020 la Suprema Corte di cassazione penale affronta il tema dell’accertamento del nesso causale nel campo della attività medico-chirurgica, ribadendo il principio secondo il quale, nel reato colposo omissivo improprio, il nesso causale tra omissione ed evento non può fondarsi solo sul coefficiente di probabilità statistica, dovendo il giudice verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, risponde del reato di peculato d’uso, previsto dall’art. 314, comma 2, c.p., il dirigente pubblico che, avendo la disponibilità di una utenza telefonica mobile per motivi di servizio, consenta ad altri di farne indebito utilizzo. Lo ha stabilito la cassazione penale con sentenza 6 ottobre 2020, n. 27742.
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare personale, ai sensi dell’art. 311, comma 3, c.p.p., a differenza di quanto previsto per la presentazione della richiesta di riesame, deve essere depositato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, nel termine di dieci giorni previsto dalla legge (Cass. pen. sez. I, 29 settembre 2020, n. 27127).
Pronunciandosi su due casi “francesi” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni giudiziarie di condanna per il reato di truffa, inflitte a due medici che avevano già subito, per lo stesso fatto, una precedente sanzione disciplinare, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all’unanimità (decisione 22 ottobre 2020, nn. 59389/16 e 59392/16), il ricorso irricevibile. Il caso riguardava, come detto, due medici i quali si erano lamentati per essere stati condannati da un tribunale penale per truffa in relazione a fatti per i quali erano già stati puniti a livello disciplinare. I ricorrenti erano stati infatti, in un primo momento, giudicati responsabili dal Collegio di disciplina del Consiglio medico nazionale (divisione sicurezza sociale), nell’anno 2009, per scorretta condotta professionale nel trattamento di pazienti che rientravano in regime di protezione sociale. Era stato loro vietato di curare i pazienti rientranti in tale regime per quattro mesi, due dei quali erano stati sospesi, ai sensi degli articoli L. 145-1 e L. 145-2 del codice della sicurezza sociale. Successivamente erano stati giudicati colpevoli e condannati nel 2014 dalla Corte d’Appello di Colmar. La Corte ha ritenuto che la decisione del 2009 adottata i ricorrenti ai sensi del codice di sicurezza sociale non era qualificabile come “condanna” per un “reato” ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 (diritto di non essere processato o punito due volte) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e tale articolo era quindi inapplicabile. La decisione è definitiva.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, aveva rigettato l’impugnazione di un indagato avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio d’urgenza di un telefono cellulare, e relativa scheda sim, rinvenuti in possesso del predetto, ritenendo configurato il fumus del reato di cui all’art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011, la Corte di Cassazione (sentenza 14 ottobre 2020, n. 28551) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui tale provvedimento doveva ritenersi illegittimo in quanto emesso senza alcuna specifica motivazione in riferimento al divieto di detenere telefoni cellulari – ha diversamente ribadito che il divieto del questore di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente imposto ai soggetti destinatari di avviso orale, dalla cui inosservanza dipende la configurabilità del reato di cui all’art. 4, comma quarto, della l. n. 1423 del 1956, può essere disapplicato dal giudice penale qualora sia privo di specifica motivazione e non indichi le ragioni che hanno determinato l’emissione di tale prescrizione.
Approvato dal Governo, con il d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (G.U. n. 269/2020), il pacchetto di misure urgenti per il settore giustizia, volto a contemperare lo svolgimento dell’attività giudiziaria con il contenimento dei contagi nella nuova, virulenta, fase dell’emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando. Si tratta, in buona parte, della reintroduzione e del ripristino, con alcune lievi correzioni, di misure già adottate in passato, la cui vigenza era stata limitata nel tempo in ragione della ritenuta transitorietà dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: attività di indagine e udienze celebrate da remoto, deposito telematico degli atti, misure per l’alleggerimento della popolazione carceraria e la riduzione dei contagi in ambito penitenziario. Il risultato si presenta tuttavia inferiore alle attese, soprattutto se confrontato con le previsioni contenute nella bozza di provvedimento circolata nei giorni precedenti la sua emanazione. Non mancano peraltro qualche dubbia previsione meritevole di essere corretta e alcune lacune che appare opportuno colmare in sede di conversione.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna inflitta in primo grado ad un imputato per il reato di estorsione aggravata dal “metodo mafioso, la Corte di Cassazione (sentenza 12 ottobre 2020, n. 28332) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la suddetta aggravante non era configurabile atteso che l’imputato si era limitato a richiamare, del tutto genericamente, la sua amicizia con personaggi di spicco della criminalità, circostanza dimostratasi non vera – ha infatti affermato che l’avere fatto l’imputato riferimento ad una specifica cosca di ‘ndrangheta (dalla quale, peraltro, in passato la vittima aveva ricevuto richieste estorsive), assumendo un atteggiamento di esplicita arroganza minacciosa era da ritenere una condotta tale da ingenerare nella vittima il timore di conseguenze pregiudizievoli tipiche di determinati contesti mafiosi, ciò che consente di ritenere sussistente l’aggravante contestata.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 229/2020, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 165, comma 2, c.p. nella parte in cui subordina la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile.
Il Tribunale di Palmi è stato investito di una particolare richiesta del difensore dell’imputato: quella di disporre perizia per ottenere la copia forense del contenuto delle intercettazioni audiovisive. Vediamo quale soluzione è stata data dai Giudici della sezione penale con ordinanza 21 luglio 2020.
Pronunciandosi su un caso “polacco” in cui si discuteva della legittimità della perquisizione disposta nei confronti del ricorrente da parte del Pubblico Ministero, la Corte EDU ha ritenuto, all’unanimità, violato l’articolo 8 (diritto al rispetto della casa privata e familiare), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso riguardava una perquisizione domiciliare disposta presso l’abitazione del ricorrente in relazione ad alcune indagini di polizia sulla distribuzione illegale di volantini contenenti informazioni sullo stipendio del sindaco del Comune di Dąbrowa Tarnowska e recante la sua effigie. Nel corso di tale attività di indagine, la polizia era stata informata che il ricorrente avrebbe potuto essere in possesso di tali volantini. Il pubblico ministero aveva quindi autorizzato la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del ricorrente finalizzata ad assicurare possibili elementi di prova. L’esito della perquisizione era stato negativo. Il ricorrente aveva impugnato in sede civile il decreto di perquisizione, sostenendo che il provvedimento non era sufficientemente motivato e che non vi era stata alcuna giustificazione per violare il suo domicilio. I giudici avevano però respinto la sua azione giudiziaria, stabilendo che la perquisizione era lecita e giustificata, poiché era l’unico modo per verificare se egli fosse stato in possesso dei volantini illegalmente distribuiti. La Corte di Strasburgo, accogliendo il ricorso dell’interessato, ha ritenuto (sentenza 29 ottobre 2020, n. 71205/11) che il fatto che la perquisizione dell’appartamento abitato dal ricorrente fosse stata ordinata in relazione a un reato di modesta entità presumibilmente commesso da una terza persona, la stessa era da ritenersi disposta senza adeguati e sufficienti motivi e, dunque, non poteva essere considerata proporzionata alle finalità pur legittime perseguite, non essendo quindi “necessaria in una società democratica”.
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