In tema di reati contro la persona, il divieto di avvicinamento di cui all’art. 282-ter c.p.p. può essere esteso anche con riguardo a soggetti diversi dalla persona offesa, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertà di circolazione dell’obbligato, dovendosi contemperare le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e l’indagato (Cassazione penale, sezione V, sentenza 12 ottobre 2020, n. 28393).
Il MAE (mandato d’arresto europeo) si sostanzia nella richiesta di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’UE affinché si possa arrestare una persona in un altro Stato membro e consegnarla al primo Stato membro per l’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà. Di norma, in base alla c.d. “regola della specialità” una persona non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata. Con la sentenza del 24 settembre 2020, causa C-195/20, la Corte di Giustizia ha chiarito che la regola della specialità non si applica nel caso in cui la persona ricercata abbia lasciato volontariamente lo Stato membro di emissione del primo MAE. I giudici Ue hanno precisato che deve esserci l’assenso delle “autorità dell’esecuzione” dello Stato membro che, sulla base del secondo MAE, ha consegnato la persona sottoposta a procedimento penale.
Breve sintesi delle ultimissime previsioni aggiunte a favore di imprese e lavoratori, ai sensi del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (il c.d. “D.L. Ristori-bis”) pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione del tribunale che aveva condannato un medico per il reato di falso ideologico in certificazioni amministrative (art. 481, c.p.) avendo egli utilizzato una ricetta “bianca” con cui disponeva due prescrizioni farmacologiche a base di testosterone per fare un favore ad un soggetto che aveva necessità di anabolizzanti, dopo aver in un primo momento affermato che erano destinate al proprio suocero, operato da poco alla prostata, la Corte di Cassazione (sentenza 19 ottobre 2020, n. 28847) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui le due ricette in questione non potevano costituire certificati, bensì solo scritture private aventi natura autorizzativa, posto che non contenevano alcuna attestazione di fatti di cui l’atto stesso era destinato a provare la verità, trattandosi di ricette su carta bianca in cui si prescriveva un farmaco senza dare atto di uno stato patologico – ha diversamente affermato che il documento costituito dalla ricetta “bianca” conserva intatta la propria valenza certificativa – su cui, quindi, può innestarsi il falso ideologico – nella misura in cui il medico attesta, attraverso la prescrizione, che l’assistito ha diritto a quella specifica prestazione o a quel determinato farmaco, a prescindere, quindi, dalla peculiare modalità con cui l’accertamento medico è stato effettuato, il quale resta, in questa tipologia di documenti, in un certo senso sullo sfondo, nella misura in cui non è richiesta una specifica tipologia di verifica da parte del medico, che non deve essere neanche attestata. Ciò che rileva infatti, per la S.C., è l’attestazione che l’assistito rientri nella categoria dei soggetti aventi diritto alla specifica prestazione farmacologica.
La Corte di cassazione affronta il tema della rilevanza della volontà dei minori nel caso in cui uno dei genitori li abbia trattenuti con sé all’estero, sottraendoli all’altro genitore con violazione del provvedimento del giudice. Davanti ai supremi giudici trova applicazione, inoltre, la recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima l’automatica applicazione della pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori nel caso di condanno per il reato di sottrazione internazionale di minori (Cass. pen., sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 29672).
Interessante ordinanza del GIP di Milano, con ordinanza del 22 settembre 2020, affronta il tema della liceità della raccolta di materiale biologico effettuato senza il rispetto delle formalità di cui all’art. 349, comma 2 bis c.p.p., nell’ambito di attività di indagine difensiva preventiva. In conformità a precedente giurisprudenza il Giudicante perviene a considerare consentita l’attività di raccolta di oggetti utilizzati per l’estrapolazione del DNA, per fini di giustizia, in maniera non invasiva e non lesiva dell’integrità personale dell’interessato, pur se all’insaputa del medesimo.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva annullato il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo di uno stabilimento balneare ritenendo sussistere il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (artt. 54 e 1161, cod. nav.), la Corte di Cassazione (sentenza 21 ottobre 2020, n. 29105) – nell’accogliere il ricorso del PM, che aveva sostenuto come, in assenza di un provvedimento mai formalmente rinnovatosi, era configurabile il reato contestato, illecito di natura permanente, con conseguente sussistenza del periculum in mora – ha infatti ribadito che deve essere disapplicata la normativa italiana che, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, contrasta con l’art. 12, par. 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. direttiva Bolkestein) e, comunque, con l’articolo 49 TFUE.
La Corte costituzionale, con sentenza del 13 novembre 2020 n. 238, ha ritenuto legittima la scelta del legislatore di circoscrivere l’applicabilità della speciale procedura estintiva del reato, prevista dagli artt. 318-bis ss. d.lgs. n. 152 del 2006, ai soli processi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con esclusione, quindi dei procedimenti penali per i quali, a quella data, sia stata esercitata l’azione penale.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, quale giudice di appello, aveva confermato la condanna inflitta al Sindaco di un Comune che, trovandosi di passaggio, si era avvicinato ad un carabiniere intento a controllare un passante, e, nel prendere le difese di quest’ultimo si era rivolto al carabiniere, tacciandolo di abusare del suo potere e che avrebbe riferito il fatto al Prefetto e Questore, la Corte di Cassazione (sentenza 21 ottobre 2020, n. 29111) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il reato di minaccia non era configurabile, in quanto le frasi erano stata pronunciate con “tono disinvolto e scherzoso”, al fine di “ridimensionare i fatti” – ha infatti affermato che la rappresentazione difensiva, secondo ogni logica, non aveva nulla di scherzoso o di burlesco, ma, date le circostanze, prefigurava effettivamente interventi astiosi – da attuare presso autorità superiori – nei confronti del carabiniere e idonei, come tali, a turbare la tranquillità di quest’ultimo, con conseguente configurabilità del reato in questione.
Di seguito l’articolo del Prof. Bonzano, pubblicato su Diritto Penale e Processo n. 11/2020, Ipsoa, Milano.

A vent’anni dalla costituzionalizzazione del giusto processo, la tenuta del sistema passa per l’intangibilità almeno di pochi valori assoluti. Eppure anche questi finiscono, con sempre maggiore frequenza, con l’essere impropriamente bilanciati a vantaggio di un efficientismo (spesso legato alle eterogenee matrici di una costante condizione emergenziale) che potrebbe essere meglio perseguito, e magari anche attuato, per altra via: forse, per il rito penale è ormai improcrastinabile una rivisitazione ampia, meditata e condivisa, naturalmente imperniata sui princìpi cardine del processo accusatorio, ove le garanzie costituiscono un valore da preservare e non un ostacolo da aggirare.

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