Pronunciandosi su un noto caso “moldavo” che ha profondamente inciso nella giurisprudenza degli Stati parte della Convenzione EDU (il celebre caso Dan c. Moldavia, n. 8999/07), in cui si discuteva della legittimità della decisione dell’autorità giudiziaria di reiterare, dopo una prima condanna di Strasburgo per violazione del diritto all’equo processo, la sentenza che aveva ribaltato l’esito assolutorio del giudizio di primo grado, la Corte EDU, ha ritenuto, all’unanimità (sentenza 10 novembre 2020 n. 57575/14), che vi fosse stata una nuova violazione dell’art. 6 (diritto al giusto processo), della Convenzione EDU.
Accolto il ricorso proposto a soli fini civili dall’imputato, che lamentava la reformatio in peius in appello non preceduta dalla doverosa rinnovazione delle prove dichiarative decisive, la IV sezione della Cassazione (ordinanza 5 novembre 2020 n. 30858) si chiede verso quale giudice (penale o civile) disporre il rinvio. Viene così riscontrata la sussistenza di un conflitto intestino nelle schiere dei giudici di legittimità: da un lato, l’indirizzo tradizionale assegna valore omnicomprensivo alla norma che impone il rinvio al giudice civile, quando l’annullamento concerna solamente i capi civili; dall’altro, un recente filone limita l’operatività di tale regola, assegnando al giudice penale il caso in cui in sede di rinvio, sebbene limitato alle questioni risarcitorie, si debba porre rimedio ad una lesione del “giusto processo”. Esaminate le contrapposte visioni, la IV sezione chiede l’intervento dirimente delle Sezioni Unite.
Integra il reato di rapina impropria la condotta dell’agente che, al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l’impunità, impedisca alle forze dell’ordine – tramite la pregressa apposizione di automezzi in prossimità del luogo di commissione del fatto in numero e in posizione tale da ostacolare l’accesso di automezzi delle stesse forze dell’ordine – di intervenire prontamente, determinando un conseguente ritardo nell’esecuzione delle operazioni di polizia giudiziaria finalizzate all’identificazione e all’eventuale arresto in flagranza del reo nonché al compimento delle operazioni di sopralluogo e degli altri atti di assicurazione della prova: in tal caso, la predetta condotta impeditiva, configura un’ipotesi di violenza alla persona, intesa come violenza impropria, avendo la stessa coartato la libertà di autodeterminazione degli appartenenti delle forze dell’ordine che, conseguentemente, per il semplice ritardo imposto al loro intervento, sono stati costretti a fare, tollerare od omettere le azioni doverose di contrasto a cui erano tenuti (Cassazione penale, sezione II, sentenza 21 ottobre 2020, n. 29215).
Con la sentenza n. 30030/20, la Prima Sezione della Cassazione penale ha deciso in merito a un reclamo ex art. 35-ter O.P. per un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41 bis, che lamentava di essere stato recluso presso la struttura di Cuneo in condizioni inumane e degradanti, di rilievo per l’integrazione della violazione del parametro convenzionale dell’art. 3 CEDU. Anche se non si può parlare tecnicamente di sovraffollamento, dato che i detenuti sono dislocati in cella singola, tutti gli altri parametri – secondo la Corte di Cassazione – non sono stati adeguatamente valutati e quindi l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza deve essere annullata, per un nuovo esame nel merito delle altre condizioni di detenzione (come l’aerazione, l’illuminazione, ecc.).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza volta a ottenere la declaratoria di inefficacia per decorrenza dei termini della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, c.p.p., la Corte di Cassazione (sentenza 21 ottobre 2020, n. 29208) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il rinvio d’ufficio dell’udienza fissata per la trattazione del riesame, nonostante la presenza del difensore, aveva fatto decorrere il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 309, comma 9, c.p.p., tra la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e la decisione del Collegio in ordine alla misura cautelare, con conseguente perdita di efficacia della misura, ai sensi dell’art. 309, comma 10, citato – ha infatti ribadito il principio secondo cui nel caso di presentazione di istanza di riesame di misura cautelare personale durante la vigenza della sospensione dei termini disposta dall’art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, a causa della emergenza “coronavirus”, in assenza della richiesta di trattazione del procedimento da parte del detenuto o del suo difensore ai sensi del comma 3 dell’art. 83 cit., la fissazione dell’udienza può essere procrastinata a data successiva alla scadenza del termine di cui al comma 2 del medesimo articolo atteso che, in assenza dell’istanza difensiva, anche il termine di cui all’art. 309, comma 9, c.p.p. rimane sospeso.
Con una decisione – a nostro parere esemplare – del 21 ottobre 2020, il Tribunale di Perugia (in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesco Loschi) accoglie l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa per il mancato deposito degli atti da parte del pubblico ministero, a fronte dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. Aderendo all’indirizzo di legittimità allo stato minoritario, il Tribunale stabilisce che la natura degli istituti giuridici in questione e la loro ratio, insieme a ragioni di “prudenza” e di coerenza ordinamentali (leggasi: economia processuale e ragionevole durata), non consentano di ritenere inutilizzabili gli atti non depositati. Se si affermasse l’inutilizzabilità di tali atti, anziché la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti susseguenti a essa connessi, si andrebbe infatti a ledere quel diritto di difesa che si pretende invece di tutelare. Inoltre, si esporrebbe il procedimento al rischio che l’eccezione di nullità, tempestivamente sollevata e regolarmente riproposta nei successivi gradi di giudizio, venga poi accolta e travolga tutte le attività processuali fino a quel momento compiute.
Il comportamento abituale quale presupposto preclusivo dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione della particolare tenuità, mentre per definire la nozione di identità di indole deve farsi riferimento alla previsione di cui all’art. 101 c.p. (Cassazione penale, sezione V, sentenza 29 ottobre 2020, n. 29961).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale aveva rigettato la richiesta di una donna, sottoposta alla custodia cautelare in carcere, ad intrattenere un colloquio telefonico straordinario con il marito, anch’egli detenuto in regime di custodia cautelare, in ragione delle esigenze cautelari derivanti dalla correità, la Corte di Cassazione (sentenza 26 ottobre 2020, n. 29658) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici avevano disatteso il tema relativo alla rilevanza delle esigenze di carattere familiare poste a base dell’istanza, motivata dalla necessità di consentire ai coniugi di sincerarsi reciprocamente delle loro condizioni di salute in regime di emergenza epidemiologica da COVID-19 – ha infatti affermato che il riferimento allo stato di coimputati nel medesimo procedimento dei soggetti tra i quali avrebbe dovuto intervenire il colloquio dava conto dell’esistenza di esigenze di stretta cautela processuale legate sia alla persistenza del titolo cautelare relativo a gravi reati, sia alle esigenze di acquisizione della prova, la cui necessità di salvaguardia non viene meno per il successivo passaggio alla fase processuale, potendo riguardare tanto le prove a carico che quelle a discarico.
In tema di sanzioni accessorie, la sospensione cautelare dall’esercizio della professione non ha natura di sanzione, costituendo piuttosto un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, avente natura propriamente discrezionale, la cui ratio va individuata nell’esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità̀ e il prestigio dell’Ordine forense. Ne consegue che la stessa deve essere tenuta distinta dalla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione (Cassazione penale, sezione I, sentenza 29 ottobre 2020, n. 30063).
In relazione ad Autostrade per l’Italia, si è di recente appreso dai media che sono in corso di svolgimento indagini, a carico di manager ed ex dirigenti della società, riguardanti installazioni di barriere fonoassorbenti sulla rete autostradale. Fra i reati ipotizzati anche quello di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.), reato di pericolo concreto.
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