Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione del tribunale che aveva condannato un imputato per il reato indebito utilizzo di carta clonate in concorso con il reato di riciclaggio, la Corte di Cassazione (sentenza 7 ottobre 2020, n. 27885) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente era stato ritenuto il concorso di reati, atteso che il riciclaggio non poteva ritenersi configurabile in considerazione delle modalità della condotta di consumazione dell’altro reato – ha infatti affermato che, in concreto, che il reato di cui all’art. 493.ter c.p. può anche essere il reato presupposto del riciclaggio ed escluderne quindi la punibilità e che, in alcune situazioni, l’indebito utilizzo della carta non è strumentale alla sostituzione, al trasferimento o al reimpiego del profitto del reato presupposto quanto, piuttosto, è la modalità di commissione del reato presupposto stesso, l’azione con la quale l’autore consegue il profitto della condotta criminosa posta in essere, ne discende che in tali ipotesi, nelle quali il soggetto utilizzando indebitamente la carta di credito o di pagamento non “ripulisce” la somma ma la consegue, senza porre in essere ulteriori e distinte operazioni, la commissione del reato di cui all’art. 493.ter, c.p., esclude la sussistenza del riciclaggio.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 218/2020, ha dichiarato illegittimo l’art. 512, comma 1, c.p.p. “nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall’imputato di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), che, avendo ricevuto l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), sia stato citato per essere sentito come testimone”.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame, nel disattendere la l’istanza proposta dalla difesa, aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare, applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di un medico ospedaliero, accusato di aver costretto alcuni pazienti ad accettare prestazioni ospedaliere in regime di intramoenia, dunque a pagamento, pur avendo gli stessi diritto all’esenzione, la Corte di Cassazione (sentenza 1 ottobre 2020, n. 27292) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il prospettato reato di concussione non poteva ritenersi configurabile, stante l’adesione sottoscritta all’esecuzione dell’esame in regime intramoenia dalle persone offese ed il versamento da esse eseguito in favore della struttura sanitaria – ha invece affermato che risponde del reato di cui all’art. 317, c.p., il medico ospedaliero che, facendo leva ed approfittando della naturale e giustificata elevata apprensione dei pazienti, non si limiti a proporre a costoro di far ricorso al regime intramoenia ma, dopo avere rappresentato agli stessi la necessità per la loro salute di eseguire un esame, li avverta che tale esame può essere eseguito solo a pagamento, minacciando il rifiuto di eseguire l’accertamento.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice, chiamato a convalidare un arresto di un soggetto per il reato di truffa aggravata, aveva invece negato la convalida ritenendo non sussistere l’ipotesi della c.d. quasi flagranza, la Corte di Cassazione (sentenza 30 settembre 2020, n. 27229) – nell’accogliere la tesi del PM, che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui erroneamente il giudice aveva omesso di tenere in considerazione che l’arresto era avvenuto a distanza di circa un’ora dal fatto, dopo un inseguimento e quando l’indagato era ancora in possesso di tracce del reato – ha infatti ribadito che l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede – a differenza del caso dell’inseguimento – che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.
È legittimo il provvedimento che, ex art. 282 ter c.p.p., obblighi il destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona offesa, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto, essendo tale provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere, quindi, dal luogo in cui questa venga a trovarsi (Cassazione penale, sezione V, sentenza 1 ottobre 2020, n. 27271).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice, chiamato a convalidare un arresto di un soggetto per il reato di rapina del telefono cellulare in disponibilità della propria moglie, aveva invece negato la convalida ritenendo di dover qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per il quale l’arresto non era consentito, la Corte di Cassazione (sentenza 28 settembre 2020, n. 26982) – nell’accogliere la tesi del PM, che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui erroneamente il giudice aveva omesso di individuare e indicare quale fosse la pretesa giuridica tutelabile davanti all’autorità giudiziaria che il reo aveva ritenuto di esercitare – ha infatti ribadito che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 393, c.p., occorre che l’autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi “quid pluris”, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato.
In tema di reati contro la persona, il naturopata il quale, pur consapevole della diagnosi oncologica di una paziente che si sia a lui deliberatamente rivolto, in caso di decesso di quest’ultimo non risponde a titolo di dolo eventuale della sua morte, ma dell’ipotesi di cui all’art. 586, c.p. (morte come conseguenza del delitto di abusivo esercizio della professione), dovendosi ritenere che l’assenza di competenze mediche impedisca al medesimo di essere consapevole, al di là della generica cognizione della gravità di qualsiasi diagnosi oncologica, del fatto che l’accesso alle terapie indicate dalla scienza medica fosse necessario e indifferibile (Cassazione penale, sez. I, sentenza 28 settembre 2020, n. 26951).
Con la sentenza n. 11561, depositata il 7 aprile 2020, la Suprema Corte torna a pronunciarsi su un tema particolarmente delicato, quale quello dell’utilizzo del collare elettrico, confermando una sentenza del Tribunale di Siena che aveva condannato alla pena di 5.000 euro di ammenda per abbandono, ai sensi dell’art. 727, comma 2, c.p., il proprietario di un cane che aveva applicato al medesimo un collare produttivo di scosse elettriche trasmesse dal padrone mediante un telecomando a distanza.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello, chiamata a decidere sull’istanza di ricusazione del presidente di un collegio giudicante, aveva respinto la predetta istanza ritenendo che le affermazioni del giudice, seppure “esuberanti”, non fossero tali da integrare gli estremi della manifestazione indebita del proprio convincimento sui fatti di causa, la Corte di Cassazione (sentenza 28 settembre 2020, n. 26974) – nell’accogliere la tesi della difesa della parte civile, che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui le espressioni utilizzate risultavano asseritamente anticipatrici della valutazione della prova testimoniale in corso di assunzione da parte del presidente del collegio, in ottica evidentemente assolutoria – ha diversamente ribadito che costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice l’anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell’imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all’interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il G.u.p. del Tribunale, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza di un condannato volta ad ottenere la riduzione della durata delle pene accessorie dell’inabilitazione ad esercitare impresa commerciale e dell’inabilità ad assumere uffici direttivi presso qualsiasi impresa, durata già stabilita in misura pari a dieci anni con sentenza irrevocabile – la Corte di Cassazione (sentenza 24 settembre 2020, n. 26601) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il giudice dell’esecuzione ben può intervenire sulla durata delle pene accessorie inflitte con una condanna irrevocabile, rimodulandole – ha diversamente ribadito che anche al giudice dell’esecuzione è consentito procedere alla rideterminazione della durata delle pene accessorie, inflitte con sentenza definitiva, quando ne sia richiesto l’adeguamento alla sopravvenuta modifica della disciplina normativa per effetto dell’intervento di una sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale.
