Il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 2 e 6, è configurabile esclusivamente in caso di violazione dell’obbligo di presentarsi nel giorno e nell’ora indicati presso l’ufficio di polizia prestabilito, non gravando alcun obbligo di immediato avviso all’autorità dell’impedimento e risultando rilevante solo la configurabilità in concreto di tale impedimento quale caso fortuito o forza maggiore e, dunque, la legittimità dello stesso (Cass. pen., sezione III, sentenza 9 novembre 2020, n. 31178).
Pronunciandosi su un caso “tedesco” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie di infliggere una sanzione amministrativa di 600 euro ad un avvocato il quale, chiamato a deporre come testimone in un processo penale in relazione a vicende che vedevano coinvolti alcuni manager di una società che l’avvocato (e lo studio legale di cui faceva parte) aveva assistito fornendo delle consulenze, la Corte EDU ha escluso, sebbene a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso riguardava, come anticipato, un avvocato che, tra il 1996 e il 2014, unitamente allo studio legale di cui faceva parte, aveva fornito consulenza legale a quattro società dichiarate fallite nel 2014. A seguito dell’apertura del procedimento penale contro i precedenti amministratori delegati di tali società, l’avvocato era stato convocato come testimone ma aveva opposto il segreto professionale, sostenendo di essere ancora vincolato dal segreto professionale a meno che non fosse svincolato anche dai precedenti amministratori delegati. L’avvocato era stato quindi sanzionato amministrativamente a pagare la somma di 600 euro. Vani i ricorsi dinanzi alle giurisdizioni superiori. Egli si era quindi rivolto alla Corte di Strasburgo, sostenendo che la multa inflittagli aveva leso il “privilegio” riconosciutogli dalla legge, ossia di poter opporre in quanto avvocato il segreto professionale. La Corte EDU (sentenza 19 novembre 2020, n. 24173/18), pur prendendo atto che sull’interpretazione della normativa interna vi erano stati dei contrasti giurisprudenziali, ha tuttavia rilevato che, avendo i clienti dell’avvocato rinunciato alla riservatezza, non vi era alcun diritto per quest’ultimo di astenersi dal deporre, né questi correva alcun rischio di commettere alcun reato a causa della divulgazione di informazioni nel corso della deposizione. La Corte EDU ha, inoltre, ritenuto la sanzione non eccessiva alla luce degli interessi in gioco e sufficienti le garanzie assicurate dall’ordinamento nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa. Ritenendo, pertanto, pertinenti e sufficienti i motivi forniti dai giudici nazionali, la Corte di Strasburgo ha ritenuto l’interferenza proporzionata e necessaria in una società democratica.
Con la sentenza n. 31418/2020 la Cassazione penale ha stabilito che, in tema di misure cautelari, la disposizione contenuta nell’art. 275, comma 4, c.p.p. – che impedisce l’applicazione della custodia in carcere nei confronti di persona ultrasettantenne, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza – trova applicazione tanto nella fase genetica, quanto in quella dinamica, della misura cautelare.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato il conducente di un’autovettura per il reato di omissione di soccorso stradale (art. 189, C.d.S.), la Corte di Cassazione (sentenza 28 ottobre 2020, n. 29837) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici avevano affermato la responsabilità dell’imputato, in particolare, per quanto qui di interesse, non valutando la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in considerazione delle buone condizioni del minore, confermate dalla circostanza che, tornato a casa, era stato portato al Pronto Soccorso solo su impulso della Polizia locale, allertata dai familiari, e non dei genitori – ha infatti ribadito il principio secondo cui risponde del reato di omissione di soccorso l’utente della strada che, coinvolto in un incidente stradale, anche se da lui non provocato, non presti l’assistenza occorrente al ferito e si allontani dal luogo, essendo infatti configurabile, nel caso di specie, l’elemento psicologico del reato, consistente nella consapevolezza di un possibile danno al minore (sanguinante) e nella decisione, nonostante ciò, di non fornire le proprie generalità e di non accompagnare il minore né al Pronto soccorso né a casa.
Fra l’istituto della particolare tenuità del fatto e la circostanza attenuante della lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, esiste uno stretto collegamento per cui il mancato riconoscimento dell’attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p., mentre l’esclusione di detto beneficio non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità e ciò perché il fatto di “particolare tenuità” ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato (Cass. pen., sentenza 6 novembre 2020, n. 31009).
In tema di reati contro l’attività giudiziaria, l’obbligo di referto non è riferibile solo alla notizia di reato, perseguibile d’ufficio, appresa originariamente, ma anche in caso di sopravvenuto regime di procedibilità, in quanto rispetto al delitto di lesioni stradali l’obbligo sorge in capo al medico che ha rilasciato il certificato con cui si supera la prognosi di giorni quaranta, venendo in rilievo un reato diverso perseguibile d’ufficio e un adempimento funzionale al rispetto dell’obbligo di esercizio dell’azione penale (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 2 novembre 2020, n. 30456).
La Corte costituzionale, sentenza 24 novembre 2020, n. 245, promuove le disposizioni introdotte dal d.l. n. 29 del 2020 e dalla l. n. 70 del 2020, le quali né violano il diritto di difesa, né abbassano la soglia della tutela della salute del condannato.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, di condanna di un imputato per aver formato due testamenti olografi falsi a firma di una donna deceduta, nei quali l’imputato era individuato come erede universale, la Corte di Cassazione (sentenza 28 ottobre 2020, n. 29877) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente la responsabilità dell’imputato era stata fondata sull’argomento del “cui prodest”, in violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio – ha infatti ribadito il principio secondo cui l’elemento dell’ “interesse” può rappresentare un indizio utile ai sensi dell’art. 192, comma 2, c.p.p., ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriori circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.
Pur rigettando una serie questioni di legittimità costituzionale relative al d.lgs. n. 36 del 2018, in relazione alla mancata previsione della procedibilità a querela del delitto di lesioni stradali, la Corte costituzionale, con 25 novembre 2020 n. 248, lancia un monito al Legislatore perché riconsideri la “congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis c.p.”.
Il 31 dicembre 2020 scatterà il Brexit, pertanto è interessante verificare come si stanno orientando le Corti britanniche rispetto alle estradizioni dei cittadini UK nei Paesi membri dell’Unione Europea e della validità del mandato d’arresto europeo già richiesti. Vediamo alcune anticipazioni.
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