Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609-octies c.p. non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti anche da uno solo dei compartecipi e che ciascun partecipe fornisca un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato (Cass. pen. Sez. III, 21/10/2020 n. 29096).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto colpevole di una serie di episodi di furto pluriaggravato un cittadino straniero, raggiunto da elementi ritenuti indiziari, la Corte di Cassazione (sentenza 14 ottobre 2020, n. 28559) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui in realtà l’imputato era stato condannato in presenza di un unico indizio, costituito dall’aggancio del proprio cellulare alle celle esistenti nella zona di consumazione dei fatti, dunque di per sé insufficiente a fondare l’affermazione di responsabilità – ha infatti affermato che gli “indizi”, suscettibili di valutazione ai sensi dell’art. 192, comma 2, c.p.p., sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto, ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il “sospetto” si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l’indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative – ed anche contrapposte – ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale della libertà aveva rigettato l’appello proposto da un indagato avverso il rigetto della richiesta di modifica delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con obbligo di dimora presso una comunità di recupero e di seguire un programma terapeutico, la Corte di Cassazione (sentenza 14 ottobre 2020, n. 28575) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erano da ritenersi incompatibili le prescrizioni imposte con la natura non detentiva della misura di sicurezza – ha infatti affermato che, pur avendo legittimamente disposto la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con le prescrizioni dell’obbligo di dimora presso una comunità di recupero e di seguire un programma terapeutico, l’aver inserito tra le prescrizioni da osservare il divieto di allontanarsi, anche temporaneamente, dalla comunità terapeutica, senza la preventiva autorizzazione del giudice o dei sanitari responsabili, essendo stata imposta senza alcun limite, innanzitutto temporale, o comunque finalistico, implica una sostanziale trasfigurazione della libertà vigilata in una misura detentiva.
Posto che l’art. 515 c.p. sanziona penalmente l’avvenuta cessione di beni laddove questi siano diversi, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto ai beni dichiarati o pattuiti, Cass. pen. sez. III, n. 29578 del 26/10/2020 – in un caso di detenzione e fornitura di mascherine prive del marchio CE – ha chiarito le condizioni in presenza delle quali il reato di frode in commercio possa ritenersi integrato.
La sentenza della Cassazione penale n. 29171/2020 offre l’occasione per delineare il corretto perimetro di operatività dell’elemento strutturale della esposizione di un bene a pubblica fede per necessità, consuetudine o destinazione. Nella vicenda sub judice, peraltro, il Giudice di legittimità evidenzia come l’impossibilità di configurare in concreto il detto elemento strutturale atrofizzi l’operatività del delitto di danneggiamento, oggetto di intervento di depenalizzazione con riferimento alla fattispecie base ad opera del d.lgs. 15/01/2016, n. 7.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. nei confronti dell’indagato in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, la Corte di Cassazione (sentenza 16 ottobre 2020, n. 28796) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il reato in questione non era configurabile, in quanto non applicabile alle attività poste in essere da una fondazione politica, quale quella di cui l’indagato era responsabile, non potendosi la stessa considerare come articolazione di un partito politico – ha diversamente affermato che il reato in esame è configurabile anche in relazione ad una fondazione politica, non essendo però sufficiente una mera coincidenza di finalità politiche, occorrendo invece una concreta simbiosi operativa, tale per cui la struttura esterna possa dirsi sostanzialmente inserita nell’azione del partito o di suoi esponenti, in modo che i finanziamenti ad essa destinati abbiano per ciò stesso una univoca destinazione al servizio del partito.
La sentenza n. 28950/2020 della Cassazione penale afferma che il dolo del delitto di cui all’art. 340 c.p. è ravvisabile nella consapevolezza dell’agente che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o anche soltanto il turbamento del pubblico ufficio. E tale consapevolezza può anche individuarsi nella accettazione del rischio che la condotta possa determinare l’interruzione o il turbamento suddetti.
Pronunciandosi su un caso “polacco” in cui si discuteva della legittimità della decisione assunta dalle autorità giudiziarie di condannare un soggetto sulla base di prove di accusa, rappresentate anche dalle dichiarazioni registrate di un teste, costretto con violenza a rilasciarle dai coimputati dell’accusato, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, sebbene a maggioranza (cinque voti a due), violato l’art. 6 della Convenzione EDU (diritto al giusto processo). Il caso era stato originato dalla denuncia del ricorrente il quale si doleva per essere stato avviato ingiustamente un procedimento penale nei suoi confronti per traffico di droga. Si lamentava, in particolare, del fatto che i giudici avevano ammesso come prova le dichiarazioni testimoniali di un soggetto, che erano state ottenute attraverso tortura dai componenti di una banda criminale. La Corte (sentenza 5 novembre 2020, n. 31454/10) ha rilevato in particolare che i giudici che avevano trattato il caso del ricorrente non avevano lasciato spazio a dubbi che le dichiarazioni “incriminate” fossero state ottenute a seguito di maltrattamenti, vietati dall’articolo 3. I giudici avevano, tuttavia, accettato di utilizzare tali dichiarazioni come prova per condannare il ricorrente, in violazione del divieto assoluto di maltrattamenti garantito dall’articolo 3 della Convenzione, e senza tener conto delle implicazioni dal punto di vista del diritto dell’accusato ad un equo processo ai sensi dell’articolo 6 § 1della Convenzione. La Corte ha ribadito in particolare la sua interpretazione secondo cui, ammettendo come prove dichiarazioni testimoniali ottenute come risultato di tortura o maltrattamenti vietati dall’articolo 3 della Convenzione, ciò aveva reso il procedimento complessivamente ingiusto. Si tratta del primo caso in cui la Corte ha applicato questo principio con riferimento a prove ottenute a seguito di maltrattamenti inflitti da privati. Tutti i casi precedenti, infatti, riguardavano prove ottenute a seguito di maltrattamenti inflitti da pubblici ufficiali.
Pubblicato sulla G.U. n. 279 del 9 novembre 2020, il D.L. 9 novembre 2020 n. 149. Nuovo intervento con decretazione d’urgenza sul settore giustizia, con l’introduzione di alcune limitate misure in materia di trattazione dei procedimenti penali in appello, rinvio dei giudizi penali, sospensione del corso della prescrizione, dei termini di fase delle misure cautelari e dei termini dei giudizi disciplinari a carico di magistrati.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un tifoso di una squadra di calcio per i reati di diffamazione ed istigazione a delinquere, per aver postato su Facebook alcuni messaggi di offesa alla reputazione di un calciatore della squadra, istigando anche i tifosi della medesima squadra di calcio, in cui la vittima aveva militato, a raggiungere casa di quest’ultimo e lì compiere in suo danno azioni delittuose, la Corte di Cassazione (sentenza 15 ottobre 2020, n. 28686) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui sarebbero mancate le prove dell’uso del PC che era servito a postare i messaggi incriminati e dell’utilizzo del telefono cellulare della sorella dell’imputato proprio il giorno in cui egli si trovava presso il luogo di residenza della vittima – ha diversamente affermato, , quanto al primo punto, che non vi erano incertezze sull’attribuzione al reo dell’uso del PC (stante il rinvenimento nella memoria del PC, di materiale direttamente connesso al compimento delle condotte, senza che il reo avesse mai opposto di non averne la disponibilità), e, quanto al secondo punto, che dalla consultazione dei tabulati del traffico telefonico si era rilevato che il reo si trovava nella zona ove risiedeva la vittima, da cui aveva effettuato i collegamenti con il telefono cellulare intestato alla sorella.
