In tema di reati contro il patrimonio, anche l’installazione di un impianto VHS a servizio di un locale privato, pertinenziale all’esercizio di un’attività commerciale o di servizio, non svolge altra funzione che quella di agevolare la saltuaria vigilanza (e di consentire l’identificazione dell’agente), senza che venga meno l’esposizione dei beni alla pubblica fede, intesa quale aspettativa di astensione da indebite intromissioni nella sfera patrimoniale altrui (Cass. pen. Sez. V, sentenza 15 dicembre 2020, n. 35909).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, confermando il giudizio di responsabilità penale nei confronti di un imputato per il reato di diffamazione aggravata, la Corte di Cassazione (sentenza 5 gennaio 2021, n. 147) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il reato erroneamente era stato ritenuto sussistente, avendo egli mosso solo contestazioni tecniche all’operato dell’amministratore e risultando le frasi estranee a qualsiasi gratuita aggressione morale alla sua persona – ha diversamente ritenuto che, erroneamente, la difesa si era limitata a contestare la motivazione relativa all’interpretazione delle circostanze di fatto da cui dipende l’integrazione dei presupposti applicativi delle stesse, ritenendo che le accuse mosse sfioravano la calunniosità, certamente risultando idonee a ledere la reputazione dell’amministratore, soprattutto in quanto divulgate dinanzi alla platea dei suoi amministrati.
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza del 22 dicembre 2020 n. 36929, interpreta pazientemente, anche con riferimenti letterari, il delitto di manovre speculative su merci (art. 501 bis c.p.), che ha un’articolata struttura e una relativamente recente storia, oltre che un’episodica applicazione. Il nodo problematico è segnatamente costituito dall’espressione “mercato interno”, perché essa non dev’essere intesa come mercato nazionale ma nemmeno soltanto come mercato di vicinato.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva condannato l’imputato per il reato di coltivazione di quattro piante di marijuana e di detenzione di inflorescenze di marijuana, di sostanza essiccata tipo marijuana e di hashish, la Corte di Cassazione (sentenza 11 gennaio 2021, n. 644) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la condotta era da considerarsi inoffensiva, perché a fronte della esigua quantità di piante rinvenute, i giudici non avevano verificato se queste fossero effettivamente in grado di produrre sostanza drogante – ha invece ribadito, in linea con la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che in tanto può farsi questione di uso personale del prodotto della coltivazione solo laddove ciò discenda dalla possibilità di escludere in realtà la stessa condotta di coltivazione, la cui tipicità difetta in presenza di indici, rappresentati dalle tecniche rudimentali e da uno scarso numero di piante, che denotino la natura “domestica” della condotta.
La Corte costituzionale, con sentenza del 3 dicembre 2020 n. 260, promuove l’art. 438, comma 1-bis, c.p.p., che prevede l’inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo
In tema di reati contro la libertà individuale, quando il domicilio è comune a più persone, alla inviolabilità del medesimo hanno diritto tutti i coabitanti e il dissenso, espresso o tacito, di uno solo di essi è sufficiente ad integrare la volontà contraria all’introduzione e, quindi, il divieto la cui inosservanza da parte di altri costituisce il delitto di violazione di domicilio. Il consenso può essere anche presunto, ma la presunzione è tanto più rilevante quanto più il rapporto di coabitazione si fondi su comunione di intenti, mentre viene meno quando, invece, il rapporto di coabitazione sia fondato su mere ragioni di opportunità e convenienza (Cass. pen., sezione V, sentenza 9 novembre 2020, n. 31276).
Pronunciandosi su un caso “turco” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni delle autorità giudiziarie che avevano dapprima ritenuto corretto l’arresto e la custodia cautelare di un giornalista e, successivamente, deciso con notevole ritardo il ricorso da questi presentato dinanzi alla Corte costituzionale, la Corte EDU (sentenza 24 novembre 2020 n. 36493/17), ha ritenuto, a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’art. 10 (libertà di manifestazione del pensiero), mentre, all’unanimità, ha ritenuto violato l’art. 5 (diritto alla libertà e sicurezza) della Convenzione EDU; diversamente, ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata la violazione dell’art. 5 § 4 (diritto ad ottenere una rapida decisione della sua impugnazione circa la legittimità della detenzione) ed, a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’art. 18 (limitazione nell’uso della restrizione dei diritti) della Convenzione di Strasburgo.
Con la sentenza n. 89/2020 il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale ha stabilito la legittimità dello svolgimento del dibattimento “a porte chiuse” e ha respinto l’eccezione di incostituzionalità per manifesta infondatezza osservando che la normativa emergenziale finalizzata a contrastare il contagio da Covid-19 sia pienamente compatibile con le norme costituzionali ed anche con l’art. 6 CEDU, trattandosi di norme finalizzate a tutelare l’interesse sovraordinato della salute pubblica e della sicurezza nazionale.
La Corte costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2020 n. 252, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, nell’accogliere una richiesta di patteggiamento per il reato di peculato, costituito dall’appropriazione di somme di danaro corrispondenti all’imposta di soggiorno pagata dai clienti del residence gestito dall’imputato e da riversare all’amministrazione comunale competente a riscuotere il tributo, la Corte di Cassazione (sentenza 30 ottobre 2020, n. 30227) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui l’appropriazione temporanea di una somma di denaro integrerebbe in astratto la meno grave ipotesi del peculato d’uso e che, nello specifico, il reato non era neppure configurabile atteso il valore economico asseritamente modesto delle somme oggetto di appropriazione – ha d’ufficio esaminato il problema della successione di legge, essendo intervenuta una modifica della disciplina del versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture alberghiere e ricettive, operata dall’art. 180 del d. I. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020 (c.d. decreto rilancio), pervenendo ad affermare che nel caso in esame si deve registrare un caso di successione di norme extra-penali che, pure collocandosi in rapporto di interferenza applicativa, sia con la norma che definisce la qualifica soggettiva dell’agente (art. 358 c.p.), sia con quella che stabilisce la struttura del reato (art. 314, c.p.), lasciano, però, entrambe inalterate, potendo al più dirsi richiamate in maniera implicita da elementi normativi contenuti sia nella norma definitoria che nella fattispecie penale. Da qui la persistente punibilità a titolo di peculato delle condotte appropriative poste in essere prima del 19 maggio 2020, data dell’entrata in vigore del decreto Rilancio.
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