Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva prosciolto un imputato da un reato procedibile a querela, ritenendo invalido l’atto di querela presentato da un soggetto non legittimato, pur se ratificato tempestivamente dal titolare del diritto di querela, la Corte di Cassazione (sentenza 9 dicembre 2020, n. 35023) – nell’accogliere la tesi sostenuta dal Procuratore Generale, che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui vi era rituale querela in atti, avendo la p.o. tempestivamente e ritualmente ratificato il contenuto della querela in origine proposta dal figlio – ha infatti ribadito il principio secondo cui la querela, tempestivamente e ritualmente presentata da soggetto non legittimato nell’interesse del soggetto legittimato, ha piena efficacia se successivamente sia intervenuta la ratifica da parte del soggetto legittimato, che opera ex tunc.
La tentata frode in commercio (artt. 56 e 515 c.p.) esaminata muovendo da un caso (Cass. pen. sez. III, n. 35183 del 10 dicembre 2020) in cui migliaia di mascherine, rinvenute in uno sgabuzzino di una SRL, presentavano, all’esterno della confezione, un foglietto illustrativo con la dicitura “mascherina facciale filtrante delle vie respiratorie ad uso dispositivo di protezione individuale”; foglietto che invece sul retro, visibile solo dopo l’apertura della confezione, precisava che la mascherina non era provvista di marchio CE e non era un presidio medico.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un uomo per aver posto in essere atti di maltrattamento e di violenza sessuale ai danni della moglie, la Corte di Cassazione (sentenza 14 dicembre 2020, n. 35700) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la condotta di violenza sessuale doveva ritenersi assorbita dal diverso reato di maltrattamenti – ha diversamente ribadito che il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l’assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale.
Pronunciandosi su un caso “norvegese” in cui si discuteva della legittimità della decisione dell’autorità giudiziaria di respingere i ricorsi proposto dal ricorrente che si era lamentato della violazione del diritto alla segretezza della corrispondenza per essergli stato sequestrato un cellulare contenente una serie di messaggi con due suoi avvocati che lo assistevano in un procedimento penale, la Corte EDU, ha ritenuto (sentenza 17 dicembre 2020, n. 459/18), a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della corrispondenza), della Convenzione EDU. Il caso era stato originato dalla contestata violazione del privilegio avvocato-cliente e da una controversia giuridica sullo smartphone che era stato oggetto di perquisizione e sequestro da parte della polizia nel contesto di un’indagine penale contro due persone che intendevano ucciderlo. La polizia voleva perquisire il telefono al fine di far luce su possibili contrasti tra i sospettati e il ricorrente. Il ricorrente aveva sostenuto che il suo telefono conteneva corrispondenza e-mail e SMS con due avvocati che lo difendevano in un altro procedimento penale, in cui il ricorrente era sospettato, procedimento conclusosi con la sua assoluzione nel 2019. Nonostante le rassicurazioni che, prima della copia informatica, i dati dovevano essere verificati dall’autorità giudiziaria e quelli protetti dal “privilegio professionale” legale, dovevano essere rimossi prima che la polizia procedesse all’accertamento del contenuto, i “patti” non erano stati rispettati. Rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, il ricorrente si era perciò lamentato del fatto che il procedimento relativo alla perquisizione ed al sequestro dei dati dal suo smartphone, che aveva reso possibile l’accesso alla corrispondenza intercorsa tra lui ed i suoi avvocati, aveva violato i suoi diritti, in particolare ai sensi dell’articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione europea. La Corte nell’accogliere le doglianze del ricorrente, ha ritenuto violato l’art. 8 CEDU, osservando come la mancanza di prevedibilità nel caso di specie, dovuta alla mancanza di chiarezza del quadro giuridico e alla mancanza di garanzie procedurali relative concretamente alla tutela del c.d. privilegio legale professionale, era già al di sotto dei requisiti derivanti dal criterio che l’ingerenza deve essere conforme alla legge ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione, non essendo quindi necessario per la Corte il controllo del rispetto degli altri requisiti previsti da tale disposizione.
Con ordinanza depositata il 10 dicembre 2020, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha emesso un’ordinanza importante in materia di accesso al permesso premio per l’ergastolano ostativo, autore di delitti di mafia. Il caso trae origine dalla questione che è giunta alla Corte costituzionale, e, da quest’ultima decisa, con la sentenza n. 253 del 2019. Sulla base della decisione della Consulta, il Tribunale di Sorveglianza ha potuto entrare nel merito dell’istanza (prima dichiarata inammissibile), e, con ciò, valutare il percorso intramurario del detenuto, interessato ad accedere al primo permesso premio, dopo una lunghissima carcerazione. Una delle prime decisioni in materia, che sicuramente farà “storia” in fatto di argomentazioni ed iter istruttorio.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta a due soggetti per il reato di rapina aggravata ai danni di una donna, la Corte di Cassazione (sentenza 15 dicembre 2020, n. 35877) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il reato doveva ricondursi nell’alveo del furto aggravato, stante l’assenza della minaccia – ha invece affermato che la minaccia costitutiva del reato di rapina, oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 dell’11 gennaio 2021, ha promosso l’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115 del 2002, laddove dispone l’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dei delitti ivi previsti, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma 1.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia contro l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza aveva annullato la sanzione disciplinare dell’ammonizione inflitta ad un detenuto in regime di “41 bis” dal Consiglio di disciplina della Casa circondariale per aver salutato un altro detenuto, anch’egli sottoposto al medesimo regime, appartenente a diverso gruppo di socialità, la Corte di Cassazione (sentenza 10 dicembre 2020, n. 35216) – nel disattendere la tesi del Ministero della Giustizia che, tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato, aveva proposto ricorso per cassazione, sostenendo che nella dichiarazione di saluto potesse ravvisarsi una comunicazione in senso proprio – ha infatti affermato che, in presenza di una dichiarazione di saluto rivolta da un detenuto ad altri ristretti, appartenenti ad altro gruppo di socialità e non inserita in un contesto di conversazione, deve escludersi che si sia in presenza di una “comunicazione” vietata ai sensi dell’art. 41-bis, ord. pen., non essendovi alcuna trasmissione di informazioni da un individuo a un altro, ovvero un’interazione tra soggetti diversi nell’ambito della quale gli stessi costruiscono insieme una realtà e una verità condivisa. Ne discende, pertanto come il mero saluto ha natura neutra, non potendosi in esso cogliere alcuna particolare informazione e non avendo l’atto, in definitiva, un vero e proprio intento comunicativo.
La sentenza del Tribunale di Milano, Ufficio del G.i.p, del 16 novembre 2020, n. 1940, affronta con esemplare chiarezza il tema dell’oggetto della falsa dichiarazione suscettibile di rilevare iure poenali, evidenziando che la prova di un fatto pretende che questo sia già venuto ad esistenza, conseguendone che la falsa dichiarazione di una mera intenzione non può avere efficacia probatoria e perciò offendere il bene giuridico proprio dei delitti di falso.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna per diffamazione in danno di un uomo per avere – dopo una partita di calcio svoltasi tra la squadra di cui l’offeso era presidente e quella di cui l’imputato era allenatore – pubblicato sul proprio profilo Facebook espressioni offensive della reputazione di quest’ultimo, la Corte di Cassazione (sentenza 16 dicembre 2020, n. 36026) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui nel caso in esame era applicabile la causa di non punibilità della provocazione, prevista dall’art. 599, c.p. – ha invece affermato che gli “sfottò” che intercorrono durante una partita di calcio non sono minimamente equiparabili agli insulti proferiti on-line, dopo la partita stessa, specie se coinvolgono persone (la moglie del presidente, in questo caso) estranee al contesto sportivo, dovendosi pertanto ritenere inutilmente invocata l’applicabilità della provocazione.
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