Con la sentenza n.4535 del 2020, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta al quesito “se la competenza a provvedere sull’istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni in sequestro, presentata successivamente alla pronuncia di provvedimento di archiviazione, spetti al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero”.
Con un’importante decisione della Prima Sezione (20 gennaio 2020, n. 2453), la Cassazione ha ribadito un principio di diritto, già espresso in precedenti pronunce della stessa sezione, per cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, non può essere motivo di rigetto da parte del tribunale di sorveglianza la sola assenza di lavoro, stante la sussistenza di tutti gli altri requisiti di legge, tra cui anche un’attività costante di volontariato.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva confermato il giudizio di condanna ai soli effetti civili espresso nei confronti di un soggetto, tecnico manutentore di una caldaia difettosa, le cui emissioni di monossido di carbonio avevano provocato la morte del proprietario di un appartamento che era rimasto intossicato, la Corte di Cassazione (sentenza 22 gennaio 2020, n. 2281) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la sentenza era errata, non avendo i giudici di appello verificato se, in presenza di un valore di monossido di carbonio all’interno della canna fumaria non superiore ai limiti di legge, l’evento si sarebbe ugualmente verificato – ha, diversamente, affermato che la condotta omissiva, negligente, del manutentore, consistita nell’omettere di segnalare un valore di emissioni pericoloso, si era inserita nella catena causale che aveva determinato, in contemporanea presenza del funzionamento del camino, la morte.
Di seguito l’articolo del Prof. Basile, pubblicato su Giurisprudenza italiana supplemento al n. 12/2019, Utet giuridica, Torino.

L’intelligenza artificiale è già presente in molti aspetti della nostra vita quotidiana e presto ce la ritroveremo dappertutto e, ovviamente, anche in ambiti che hanno immediata rilevanza per il diritto penale. Occorre, quindi, avviare urgentemente la riflessione circa le possibili ipotesi di coinvolgimento – come strumento, come autore, o come vittima – di un sistema di intelligenza artificiale nella commissione di un reato, giacché la frase di buon senso, comunemente accettata, secondo la quale ‘i computer fanno solo quello che sono programmati a fare’ ormai non è più vera.

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato un soggetto colpevole del reato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale (art. 651, c.p.), la Corte di Cassazione (sentenza 20 gennaio 2020, n. 2021) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui, in realtà, l’imputato avrebbe omesso di esibire il proprio documento d’identità, contegno che non integra la contravvenzione in esame – ha ribadito che l’omessa esibizione del documento di identità integra, ricorrendone le condizioni, gli estremi del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 4, ed all’art. 294 del relativo regolamento, non già il reato previsto dall’art. 651 c.p., che sanziona invece il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.
Commette sia il reato di stalking che quello di violenza privata aggravata colui che impedisce ai vicini di entrare nel proprio garage e, così facendo, ingenera ansia costringendoli a cambiare le loro abitudini di vita. Si ricorda inoltre che, per la configurazione del reato di stalking non occorre, necessariamente, un accertamento medico legale ma risulta sufficiente dimostrare il cambio di abitudini della persona offesa. È quanto stabilito dalla Cassazione penale, Sezione V, sentenza 16 gennaio 2020, n. 1551.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’estradizione di una cittadina albanese, oggetto di richiesta da parte delle autorità del suo Paese, in funzione dell’esecuzione della sentenza definitiva di condanna emessa per il reato di “falsa denuncia”, corrispondente alla fattispecie prevista e punita dall’art. 368 c.p., la Corte di Cassazione (sentenza 16 gennaio 2020, n. 1677)– nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte d’appello aveva escluso la portata generale del divieto di estradizione che deve essere riconosciuto ad ogni madre con prole di età inferiore a tre anni – ha invece affermato che il divieto esplicitamente contemplato dall’art. 18, lett. s) della l. n. 69/2005 ova il proprio esclusivo campo di applicazione nell’ambito della procedura inerente al mandato d’arresto europeo, non essendo tale divieto estensibile anche alla procedura estradizionale di cittadini di paese non facenti parte dell’U.E., risultando peraltro legittimato il differente regime giuridico applicabile, ove la procedura di estradizione sia attivata dal Governo di uno Stato non facente parte dell’Unione europea, senza che per ciò possa fondatamente ipotizzarsi alcun contrasto con la Carta costituzionale.
La Suprema Corte di cassazione (sentenza 13 gennaio 2020, n. 844) torna sulla tematica della nozione di abuso edilizio e sulla possibilità di sospendere e/o revocare l’ordine di demolizione del manufatto (totalmente o parzialmente) abusivo, affermandone la possibilità solo in caso di abuso edilizio di necessità. La possibilità o meno di accordare rilievo al diritto di abitazione a fronte della soccombenza dell’interesse pubblico all’osservanza della normativa in materia edilizia deve fondarsi, infatti, su di un giudizio di proporzionalità tra i due diritti, da effettuarsi non già in termini astratti, bensì valorizzando tutte le singole circostanze in cui è venuto articolandosi il caso concreto. In altri termini, non esiste un diritto assoluto di abitazione, laddove legittima risulta la sanzione ripristinatoria della demolizione di un manufatto abusivo, in ragione del diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio. I Giudici della nomofilachia specificano, inoltre, che per stabilire la natura parziale o totale della difformità fra quanto eseguito e quanto assentito deve farsi riferimento esclusivamente al corpus delle opere oggetto di attuale intervento; con l’ovvio corollario che non integra certamente un’ipotesi di parziale difformità, costituendo, viceversa, un intervento in assenza di permesso, la realizzazione di un manufatto del tutto nuovo, ancorché esso sia innestato su di una preesistente struttura di per sé conforme agli strumenti ed alle prescrizioni urbanistiche.
I messaggi WhatsApp e gli sms conservati nella memoria di un cellulare sono considerati documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. I testi delle conversazioni e dei messaggi possono essere legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini del giudizio se ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti. L’acquisizione di tali testi non soggiace alle regole applicate per la corrispondenza e per le intercettazioni telefoniche (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 17 gennaio 2020, n. 1822).
In tema di reati a tutela dell’igiene degli alimenti, la normativa non prevede alcuna revisione di analisi non essendo essa assolutamente possibile con riferimento ad alimenti deteriorabili, bensì una ripetizione “garantita” di analisi effettuate inizialmente a solo fine conoscitivo, da espletare ovviamente a breve distanza di tempo da queste, su una seconda quota dello stesso campione (Cassazione penale, sezione III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 1434).
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