La sentenza della Suprema Corte in disamina tratta della necessità, per superare la prima sentenza liberatoria, di una dimostrazione puntuale della insostenibilità sul piano logico-giuridico quantomeno degli argomenti più rilevanti della sentenza oggetto di riforma in appello. E tale motivazione ‘dimostrativa’ non può non passare attraverso una rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative ‘decisive’ per il giudizio (Cassazione penale, sentenza 10 gennaio 2020, n. 601).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza proposta dal condannato, volta ad ottenere la revoca della sentenza, emessa nei suoi confronti, in ordine al delitto di cui all’art. 646 c.p., la Corte di Cassazione (sentenza 16 gennaio 2020, n. 1628) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui, attesa la natura anche sostanziale della querela, doveva trovare applicazione l’art. 2, co. 2, c.p., con la conseguente esclusione della fattispecie di reato e revoca della sentenza di condanna – ha invece affermato che l’applicazione retroattiva delle disposizioni favorevoli all’imputato anche in tema di sostituzione del regime di procedibilità di ufficio con quello di procedibilità a querela, è consentita solo in relazione ai rapporti processuali pendenti in sede di cognizione per reati commessi in data antecedente, ma non è validamente riferibile alla fase di esecuzione.
In tema di normativa sui rifiuti, il titolare del fondo che non ricopre una posizione di garanzia può comunque rispondere a titolo di concorso del reato di realizzazione di discarica abusiva di cui all’art. 256, c. 3, d.lgs. 152/2006 nel caso in cui sia consapevole di collaborare con il proprio contegno omissivo al fatto illecito altrui. È quanto stabilito dalla Cassazione penale, sezione III, sentenza 13 gennaio 2020, n. 847.
Con decreto del Ministero dell’interno del 22 novembre 2019, sono stati stabiliti gli importi dell’indennizzo riconoscibile alle vittime dei reati intenzionali violenti; il decreto è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 23 gennaio 2020, n. 18.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità inflitta per il reato di guida in stato di ebbrezza, non essendosi presentato l’imputato presso l’ente per la prestazione della predetta sanzione sostituiva, la Corte di Cassazione (sentenza 14 gennaio 2020, n. 10669) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui spetta al PM dare l’abbrivio alla relativa procedura, non essendo configurabile alcun onere in capo alla parte privata – ha affermato che spetta alla Procura della Repubblica mettere in esecuzione la sentenza di condanna, comunicando formalmente l’avvio della relativa procedura sia al condannato, sia, anche con il coinvolgimento dell’Ufficio d’esecuzione penale esterna, all’ente designato per lo svolgimento dell’attività di pubblica utilità, invitando quest’ultimo a predisporre (o confermare) tutti gli adempimenti necessari all’avvio della prestazione, onde consentire al condannato di poter svolgere effettivamente i lavori di pubblica utilità, adempimenti tra i quali va ricompreso anche quello relativo alla comunicazione, eventualmente attraverso il coinvolgimento dell’Ufficio d’esecuzione penale esterna, del termine entro il quale il condannato deve presentarsi presso la sede di lavoro individuata al fine di dare inizio all’esecuzione della pena sostitutiva.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato l’inammissibilità di un atto di appello proposto avverso una sentenza di primo grado, ritenendo applicabile la c.d. riforma “Orlando” del 2017 anche agli appelli depositati prima della sua entrata in vigore, la Corte di Cassazione (sentenza 13 gennaio 2020, n. 843) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile retroattivamente la riforma delle impugnazioni introdotta con la legge n. 103 del 2017 – ha affermato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 581, lett. d), c.p.p. – inserito dall’art. 1, comma 55 della legge 23 giugno n. 103 del 2017 ed in base al quale “l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità…. d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta” – deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione dell’atto di appello, che costituisce il momento in cui matura l’aspettativa dell’appellante alla valutazione di ammissibilità dell’impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile agli appelli presentati prima della sua entrata in vigore.
Integra il reato di violenza sessuale il bacio sulla guancia, anche nel corso di un rapporto sessuale a pagamento, qualora tale modalità di esecuzione del rapporto fuoriesca dalle attività a cui la donna ha prestato il consenso, potendo ritenersi che tale condotta incida sulla libertà sessuale della vittima. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza n. 2201 del 21 gennaio 2020.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice aveva pronunciato sentenza di proscioglimento dell’imputato giudicato per il reato di guida senza patente, atteso l’esito positivo della messa alla prova, disponendo contestualmente la confisca del veicolo sequestrato, la Corte di Cassazione (sentenza 8 gennaio 2020, n. 266) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui il Tribunale, erroneamente interpretando l’art. 168-ter, comma 2, c.p., aveva esercitato una potestà riservata all’Autorità Amministrativa, nel caso di specie, al Prefetto – ha affermato che, nel caso della sanzione amministrativa della confisca del veicolo, la competenza all’irrogazione della stessa all’esito della positiva “messa alla prova” e dell’estinzione del reato, va individuata, ai sensi dell’art. 224, comma 3, C.d.S. in capo al Prefetto.
Le Sezioni unite della Cassazione penale sono chiamate a risolvere il contrasto sul luogo ove notificare gli atti all’imputato detenuto, ma che abbia anche eletto domicilio. Il Primo Presidente Aggiunto, con decreto del 27 dicembre 2019 ha fissato, per la soluzione della questione (sottoposta con ordinanza 13 dicembre 2019 n. 50429) l’udienza al 27 febbraio 2020.
Per il reato di lesioni stradali aggravate in conseguenza del fatto che la persona offesa ha riportato lesioni guaribili in oltre quaranta giorni è possibile, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 131-bis c.p., riconoscere la particolare tenuità del fatto. È quanto affermato dal Tribunale di Milano con sentenza del 9 dicembre 2019.
