In tema di reati contro l’attività giudiziaria, il delitto di patrocinio o consulenza infedele non è integrato dalla sola infedeltà ai doveri professionali, occorrendo la verificazione di un nocumento agli interessi della parte che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l’evento del reato. Ne consegue che non è sufficiente per ritenere integrato il reato di cui all’art. 380, c.p., il mancato apprestamento di una struttura idonea, quanto meno astrattamente, al raggiungimento del risultato (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 13 febbraio 2020, n. 5764).
Pronunciandosi su un caso “portoghese” in cui si discuteva della legittimità della condanna inflitta in appello, a seguito del “ribaltamento” della sentenza assolutoria di primo grado, nei confronti di un avvocato, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato, all’unanimità (sentenza 25 febbraio 2020 (n. 78108/14), che vi era stata una violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso era stato originato dalla condanna di un avvocato per aver registrato una conversazione con un uomo d’affari che gli aveva offerto del denaro per ottenere che suo fratello, consigliere comunale di Lisbona, ritirasse la sua opposizione alla stipula di un contratto che l’imprenditore voleva concludere con il consiglio comunale. La Corte di Strasburgo ha riscontrato che il ricorrente non aveva beneficiato di un processo equo in quanto la Corte d’appello, che aveva condannato il ricorrente per la prima volta in secondo grado, non aveva assunto direttamente le prove. La Corte ha anche rilevato una serie di omissioni, che avevano rivelato come il ragionamento condotto dalla Corte di appello fosse viziato. Infine, ha rilevato una mancanza di imparzialità da parte della Corte d’appello al momento della sentenza, ad esempio, quanto all’ammenda inflitta al ricorrente.
Con una articolata ordinanza di rimessione alle Sezioni unite la Corte sottopone a critica l’orientamento evolutivo che equipara il convivente di fatto al coniuge. In base al decreto del Primo Presidente Aggiunto, datato 11 febbraio 2020, la questione verrà discussa all’udienza del prossimo 23 aprile 2020.
La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 2020 n. 34, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva riformato la assoluzione intervenuta in primo grado nei confronti di un uomo, imputato del reato di violenza sessuale, la Corte di Cassazione (sentenza 12 febbraio 2020, n. 5512) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui anomala doveva considerarsi la condotta della vittima, essendo incompatibile con la denunciata violenza, il fatto di essersi fatta riaccompagnare a casa dall’imputato dopo il rapporto sessuale – ha diversamente rilevato che la Corte d’appello aveva correttamente spiegato il comportamento della vittima successivo alla violenza (allorquando accettò di farsi accompagnare a casa in automobile dall’imputato), giudicandolo logicamente incompatibile con un rapporto non consensuale, alla luce della compatibilità tra tale condotta e la violenza appena prima subita, la portata traumatica dell’episodio e le conseguenze psicologiche che lo stesso aveva prodotto sulla vittima.
La nuova riforma delle intercettazioni di cui al d.l. n. 161/2019 è approdata per la conversione in Parlamento dove, a seguito di questione di fiducia, è stata approvata con un emendamento interamente sostitutivo del d.d.l. di conversione. Il testo finale contiene alcune limitate ma importanti modifiche all’originario decreto-legge, di cui appare opportuno analizzare il contenuto per coglierne senso e portata applicativa.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto per il delitto di oltraggio a magistrato in udienza, la Corte di Cassazione (sentenza 11 febbraio 2020, n. 5456) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui i fatti sarebbero avvenuti ad udienza conclusa e non vi sarebbe stata un’offesa alla persona del magistrato ma una critica all’esercizio dell’attività giudiziaria, dunque scriminata ai sensi dell’art. 51, c.p. – ha, infatti, affermato che il magistrato deve considerarsi in udienza tutte le volte in cui, in una qualsiasi fase processuale, amministri giustizia con l’intervento delle parti, non essendo rilevante l’assenza di minacce od urla (che possono semmai integrare la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art. 343, c.p.), né, infine, potendo ritenersi inquadrabile la condotta nella scriminante invocata, atteso che l’accusa di aver fatto sparire un fascicolo processuale non può essere letta che come un attacco all’onestà ed all’integrità del magistrato, del tutto eccentrica rispetto ai temi della sentenza appena pronunciata, rendendo perciò manifesta la volontà dell’imputato di offendere la persona del giudice e non di criticare il prodotto del suo operato.
Mutando il diritto vivente, la Corte costituzionale ha affermato, con la sentenza n. 32 del 26 febbraio 2020, che le modifiche apportate all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. dalla l. n. 3 del 2019, che ha introdotto misure più restrittive con riguardo all’esecuzione della pena relativamente ai condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, non possono avere efficacia retroattiva.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna intervenuta in primo grado nei confronti di un uomo, imputato del reato di rifiuto di sottoporsi a prelievo ematico dopo essere stato coinvolto in un sinistro stradale, la Corte di Cassazione (sentenza 10 febbraio 2020, n. 5314) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui non essendo stato il rifiuto preceduto dall’avviso di avvalersi di un avvocato, il reato non poteva dirsi configurabile – ha infatti affermato che, nell’ipotesi in cui un soggetto, coinvolto in un sinistro stradale, sia avviato presso un ospedale, per essere sottoposto a cure mediche, in assenza della cognizione della richiesta degli organi di polizia giudiziaria, egli ben può allontanarsi dal nosocomio, semplicemente per rifiutare le cure, trattandosi dell’esercizio di una facoltà, rimessa solo all’interessato, senza avere contezza che ciò significa sottrarsi all’obbligo di legge.
In tema di reati concernenti le armi comuni da sparo, è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, ma il titolare dell’armeria deve controllare l’autenticità dei documenti legittimanti i relativi acquisti (Cassazione penale, sezione I, sentenza 6 febbraio 2020, n. 5037).
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