La Corte costituzionale, con sentenza n.18/2020, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 47-quinquies l. n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave.
Pronunciandosi su un caso “rumeno” in cui si discuteva della legittimità della decisione assunta dalla Corte di Cassazione che, nel ribaltare l’esito assolutorio del giudizio, aveva ritenuto colpevole la ricorrente del reato di contraffazione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso, all’unanimità, che vi fosse stata una violazione dell’articolo 6 (diritto ad un giusto processo) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha riscontrato in particolare che la Corte di cassazione, giudice di ultima istanza, aveva ritenuto la ricorrente colpevole del reato di contraffazione, annullando un’assoluzione di primo grado. La Corte di Cassazione aveva fatto affidamento su una perizia forense come prova cardine della responsabilità della ricorrente, senza risentire un teste chiave del processo. La Corte EDU (con sentenza 18 febbraio 2020, n. 1814/11) ha ritenuto che il diritto della ricorrente ad un processo equo non fosse stato violato: la Corte di Cassazione aveva correttamente ritenuto che la perizia forense fosse idonea a fondare la responsabilità della donna. Non vi era stata alcuna necessità di ascoltare di nuovo il testimone chiave, in particolare perché la credibilità della testimonianza non aveva costituito un punto di divergenza tra i due giudici che avevano esaminato il caso.
Chiudendo il precedente contributo sul disegno di legge delega al Governo per la riforma del processo penale affermavo che il tema della riforma dei tempi processuali era accompagnato da altri strumenti sui quali erano necessari specifici approfondimenti.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata da quattro soggetti, tutti coimputati e difesi dal medesimo avvocato, nei confronti di uno dei componenti del collegio giudicante dinanzi al quale è in corso il processo a loro carico, la Corte di Cassazione (sentenza 5 febbraio 2020, n. 4954) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto inapplicabile la causa di ricusazione inerente all’inimicizia tra il Giudice e le parti, nel caso in cui l’inimicizia riguardi invece il difensore degli imputati, sussistendo le medesime ragioni di pregiudizio, in considerazione dell’unicità della parte, tecnicamente rappresentata dal difensore – ha, infatti, ribadito che le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice (od un suo prossimo congiunto) non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione, posto che l’art. 36 lett. d), cui rinvia l’art. 37 c.p.p., limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave ai soli rapporti fra giudice (o un suo prossimo congiunto) ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata, atteso che la norma fondamentale (l’art. 36, cui si riallaccia, in gran parte specularmente, l’art. 37) distingue espressamente il difensore e la parte privata, menzionando nelle lettere a), b), d), e) la parte privata quale titolare di posizione (sostanziale) obbligante il giudice all’astensione, e nelle sole lettere a) e b) il difensore quale portatore di posizione consimile.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto per avere coltivato piante di canapa indiana e detenuto 85 grammi di marijuana, la Corte di Cassazione (sentenza 4 febbraio 2020, n. 4666) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui i giudici avrebbero errato nel non aver riconosciuto la detenzione della sostanza per uso personale – ha, infatti, affermato che, a seguito della recente sentenza delle Sezioni Unite intervenuta in data 19 dicembre 2019, il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.
Nel caso sottoposto all’esame della sesta sezione della corte di cassazione, i giudici di merito avevano respinto la eccezione di inefficacia sopravvenuta della misura cautelare, per mancato interrogatorio ex artt. 294 e 302 c.p.p., adottata dal Tribunale del riesame all’esito di appello proposto dal Pubblico ministero avverso il provvedimento di diniego di emissione della misura pronunciato dal Gip. Ciò in quanto era stato ritenuto non necessario l’interrogatorio allorché il provvedimento sia emesso all’esito di appello cautelare, poiché preceduto dall’instaurazione di un pieno contraddittorio (Cassazione penale, sezione VI, ordinanza 14 gennaio 2020, n. 1243; decreto Primo Presidente Aggiunto del 28 gennaio 2020).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un imputato per aver rubato, entrando in un albergo chiuso al pubblico ma in cui erano in corso lavori di ristrutturazione, una somma di 5 euro, la Corte di Cassazione (sentenza 3 febbraio 2020, n. 4444) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui non era configurabile il reato di cui all’art. 624-bis, c.p., in quanto privata dimora è esclusivamente il luogo in cui si svolgono atti della vita privata, soggetto alle regole della privacy, laddove l’albergo, pur chiuso al pubblico, era aperto occasionalmente per lo svolgimento di lavori di manutenzione, osservando che, in ogni caso, la hall, in cui era stato perpetrato il furto, era accessibile a chiunque, indipendentemente dalla chiusura all’esterno della struttura – ha diversamente ribadito che ove l’azione furtiva venga posta in essere nella hall di un hotel chiuso per la stagione invernale e aperto temporaneamente per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione, non sussistono i presupposti per la derubricazione della qualificazione giuridica del fatto in furto semplice, essendo stata l’introduzione della hall furtiva e non concomitante ad un’apertura dell’esercizio al pubblico.
La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2020 n. 19, ha dichiarato l’illegittimità dell’art- 456, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Con la sentenza n. 5788 del 13 febbraio 2020, le Sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito Se, nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, a norma dell’art. 438, comma 5, c.p.p., o nel quale l’integrazione sia stata disposta dal giudice, a norma dell’art. 441, comma 5, dello stesso codice, sia possibile la modifica dell’imputazione, allorché il fatto risulti diverso o emerga una circostanza aggravante o un reato connesso, anche nel caso in cui i fatti oggetto della contestazione suppletiva già si desumessero dagli atti delle indagini preliminari e non siano collegati ai predetti esiti istruttori”.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 14 febbraio 2020, il disegno di legge recante deleghe al Governo per l’efficienza del procedimento penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti pendenti presso le Corti d’appello, che sulla scorta dei principi e criteri direttivi ivi contenuti, dovranno essere attuate entro un anno dall’entrata in vigore della legge. Si tratta di un provvedimento contenente 18 articoli, al cui interno trovano collocazioni disposizioni riguardanti modifiche al codice di procedura penale, al codice penale ed alla collegata legislazione speciale, e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni.
