Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a due soggetti, per aver, separatamente, aggredito un giornalista e l’operatore televisivo che stava eseguendo le riprese, provocando loro lesioni personali, la Corte di Cassazione (sentenza 20 febbraio 2020, n. 6764) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui, per quanto qui di interesse, era stata erroneamente contestata l’aggravante del c.d. metodo mafioso, non essendo sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata né la caratura mafiosa degli autori del fatto – ha, diversamente, affermato che per la configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora, art. 416 bis.1, c.p.), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa.
L’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo in questi giorni, oltre alle indispensabili attività di prevenzione da parte dell’Autorità governativa, comporta anche la necessità di maggiore informazione sul piano giuridico. Come è noto, infatti, tra le disposizioni introdotte, ve ne sono molteplici che, per contenere la diffusione del virus, impongono un cambiamento degli stili di vita. Fondamentale, infatti, è evitare per quanto possibile assembramenti, frequenza di luoghi affollati, spostamenti se non per motivi di assoluta necessità o per ragioni di lavoro. Purtroppo, soprattutto in questo fine settimana, essendosi verificata una fuga di notizie circa i contenuti della emananda ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che “allargava” la c.d. zona rossa all’intera Lombardia, oltre a che a numerose province del Nord Italia, si è assistito a scene di paura, con improvviso assalto a treni in partenza per il Sud Italia. Si tratta di comportamenti umanamente comprensibili, ma giuridicamente sanzionabili, tenuto conto che, purtroppo, oltre a violare i precetti contenuti nelle ordinanze e nei decreti d’urgenza emessi dal Governo, potrebbero anche costituire reato. Ciò vale oggi, a maggior ragione, essendo state estese con d.P.C.M. 9 marzo 2020 a tutto l’Italia le prescrizioni limitative della libertà di movimento.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il GIP non aveva convalidato l’arresto eseguito da militari della Guardia di Finanza nei confronti del comandante di una nave di una ONG impegnata nel salvataggio di migranti nel mare mediterraneo, che aveva forzatamente violato l’alt intimatogli dalla motovedetta dei finanzieri, quasi speronandoli nel tentativo di attraccare al molo dell’isola di Lampedusa, la Corte di Cassazione (sentenza 20 febbraio 2020, n. 6626) – nel disattendere la tesi del PM che aveva proposto ricorso per cassazione contro la mancata convalida dell’arresto, per aver il giudice travalicato i limiti del suo sindacato, svolgendo apprezzamenti relativi alla responsabilità penale ed alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza – ha, diversamente, escluso la legittimità dell’arresto perché effettuato, quanto alla sussistenza del reato di cui all’art. 1100 cod. nav., in assenza del requisito di “nave da guerra” della motovedetta, e, quanto al reato di cui all’art. 337 c.p., in presenza di una causa di giustificazione, ex art. 51 c.p. individuata nell’adempimento del dovere di soccorso.
Con la sentenza n. 8544 del 2020, le Sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito “se la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quei giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna; e, conseguentemente, laddove sia necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile”.
In data 8 marzo 2020, il Ministro dell’Interno ha adottato la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”. Applicabile l’art. 650 c.p. a chi vìola le norme sugli spostamenti (pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare l’ipotesi più grave dell’art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica che prevede fino a 12 anni di carcere).
La vicenda sotto scrutinio (Trib. Roma, GIP, ordinanza 30 gennaio 2020) è particolarmente complessa e afferisce a un presunto caso di responsabilità professionale sanitaria in cui si sono registrate, come annota l’estensore, «ben tre richieste di archiviazione del Pm nei confronti di X, medico chirurgo» precedute, come ovvio, da due ordinanze ex articolo 410 c.p.p. del giudice per le indagini preliminari con le quali si chiarivano a) alcune questioni in diritto in ordine al calcolo dei termini per la procedibilità dei delitti a querela (cfr. Cassazione sez. IV, n. 21527/2015 secondo cui il termine decorre invece dalla conoscenza dell’esito delle consulenze tecniche); b) e si disponevano alcuni accertamenti sulle doglianze provenienti dalla parte offesa.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a due minorenni, per il reato continuato di danneggiamento aggravato e imbrattamento, la Corte di Cassazione (sentenza 18 febbraio 2020, n. 6384) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui la contestazione di aver danneggiato cose di cui all’art. 625 c.p., n. 7 era stata erroneamente applicata poichè la stessa parte offesa dinanzi ai carabinieri aveva dichiarato che era in casa quando aveva sentito il rumore della rottura del vetro – ha, diversamente, ribadito che integra l’ipotesi di danneggiamento aggravato perchè commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poichè al suo interno non è presente il titolare, considerato che la “ratio” della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e rispetto.
In attesa della decisione delle Sezioni Unite (rimessa con ordinanza del 30 gennaio 2020, n. 4125, in discussione il prossimo 26 marzo 2020) sull’individuazione del dies a quo dal quale computare i termini del giudizio di rinvio in materia cautelare, infatti…
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo, reo di non aver impedito alla propria moglie convivente di cagionare lesioni e provocare maltrattamenti nei confronti del figlio minorenne, la Corte di Cassazione (sentenza 17 febbraio 2020, n. 6209)– nel disattendere la tesi difensiva secondo cui uomo era inconsapevole delle condotte violente tenute dalla convivente – ha, invece, rilevato che la situazione di fatto percepibile dall’imputato, e per la gravità delle conseguenze fisiche patite dal bambino, evidenti sul suo corpo, e per la reiterazione dei comportamenti violenti realizzati dalla genitrice ai suoi danni, non poteva essere da questi ignorata, neppure quanto al suo prolungarsi nel tempo.
Diffamazione per il medico che diffonde sul web una e-mail, inviatagli dalla madre di un giovane con problemi di salute, relativa alle cure mediche operate sul figlio da un medico della ASL, il quale elaborava censure di metodo in ordine alla terapia somministrata dal personale medico. Per i giudici è sufficiente il dolo generico e la consapevolezza per il soggetto agente di fare uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive (Cass. pen., sezione V, sentenza 23 gennaio 2020, n. 2705).
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