Approfitta delle lezioni private con un minorenne per indurlo ad atti sessuali: è violenza sessuale con abuso di autorità? Questo il quesito che le Sezioni Unite della Cassazione penale sono chiamate a risolvere nell’udienza del 23 aprile 2020. L’ordinanza di rimessione è della sezione III, depositata il 24 gennaio 2020, n. 2888.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna inflitta ad un uomo per il reato di interruzione di pubblico servizio, avendo questi inseguito un autobus e minacciato l’autista costringendolo a fermarsi con le persone a bordo, la Corte di Cassazione (sentenza 27 febbraio 2020, n. 7845) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l’imputato non aveva cagionato alcun apprezzabile ritardo o interruzione del servizio pubblico – ha, diversamente, affermato che il reato di cui all’art. 340, c.p. è integrato anche nel caso in cui vi sia un turbamento nella regolarità del servizio, nel senso di una condotta che ne impedisca l’ordinato e regolare svolgimento, posto a tutela della collettività.
Pur dando atto che, a fronte di una condotta calunniosa, è recessivo il diritto di difesa della persona offesa, tuttavia la Corte costituzionale, con sentenza n. 47/2020, ha dichiarato l’inammissibilità della questione per l’elevato tasso di manipolatività del petitum.
Ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, il sequestro preventivo della carta reddito di cittadinanza, nel caso di false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, da parte del richiedente, può essere disposto anche indipendentemente dall’accertamento dell’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio (Cassazione penale, sezione III, sentenza 10 febbraio 2020, n. 5290).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva assolto una donna dal reato di istigazione all’odio razziale, la Corte di Cassazione (sentenza 21 febbraio 2020, n. 6933) – nel disattendere la tesi della parte civile, che aveva impugnato la sentenza assolutoria, sostenendo che non era possibile dubitare della natura discriminatoria della comunicazione posta su FB, che si fondava sull’assunto, tipicamente razzista, della superiorità etnica degli abitanti dell’Italia settentrionale – ha diversamente affermato che andava esclusa l’idoneità propagandistica dell’attività comunicativa a ledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie dell’art. 1, d.l. n. 122 del 1993, inidoneità offensiva che derivava dai toni – del tutto contrastanti con le più elementari regole del buon senso, ancorché spregevoli moralmente – utilizzati dall’imputata per manifestare il suo pensiero, ma che, attesa la natura di reato di pericolo astratto della fattispecie predetta, imponeva che fosse accertata preliminarmente l’idoneità della condotta illecita a offendere il bene giuridico protetto dalla norma penale, contestualizzando il suo comportamento attraverso la formulazione di un giudizio ex ante.
Con la sentenza n. 4395/2020, la Suprema Corte ha preso nettamente le distanze dall’orientamento per cui il consenso del minore – escludendo, ovviamente, soggetti in tenera età – andrebbe preso in considerazione ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale prevista dall’art. 609-quater, comma 5, c.p. Tale tesi, accolta in passato anche in alcune sentenze della stessa Corte, è stata invero ritenuta incompatibile col dato che il consenso del minore assuma una rilevanza assolutamente marginale ai fini della graduazione dell’intensità lesiva sofferta dalla vittima, e dunque dell’assunzione di una minore gravità della condotta sessuale dell’imputato, posto il vizio radicale del consenso derivante dall’età del soggetto passivo. Importante peraltro, anche ai fini della complessiva esegesi dei reati sessuali, è l’affermazione che “la mancata acquisizione del consenso [del minore] integrerebbe gli estremi (…) dell’art. 609-bis c.p. [“Violenza sessuale”]: è evidente, al riguardo, che la Suprema Corte dia per acquisita la “interpretatio abrogans” dei requisiti della violenza, minaccia ecc. prescritti dalla norma incriminatrice, dovendo la stessa essere re-interpretata – pur in modo condivisibile, almeno nella sostanza – come se fosse incentrata sul mero mancato consenso agli atti sessuali da parte della persona offesa.
In tema di abbandono di animali, il reato previsto dall’art. 727, co. 1, c.p., modellato come illecito contravvenzionale, può essere indifferentemente realizzato con dolo o con colpa. Ne discende, pertanto, che nessun ostacolo si oppone alla configurabilità del dolo nella forma eventuale, che si realizza quando l’agente, nonostante si sia chiaramente rappresentato la verificazione dell’abbandono dell’animale, si sia comunque determinato ad agire, anche a costo del verificarsi dell’evento lesivo (Cassazione penale, sezione III, sentenza 20 febbraio 2020, n. 6609).
Di seguito l’articolo dell’Avv. Valsecchi, pubblicato su Diritto Penale e Processo n. 2/2020, Ipsoa, Milano.

Con la legge introdotta la scorsa estate e ribattezza “codice rosso”, il legislatore ha inteso affrontare a più livelli il drammatico problema della violenza domestica o di genere, così adeguando l’ordinamento italiano a precisi obblighi derivanti dalle fonti sovranazionali. Oltre agli interventi di carattere procedurale che rispondono a esigenze di maggior celerità e tutela tempestiva della vittima, nel corpo della legge trovano spazio anche numerosi interventi a livello di diritto penale sostanziale, che poco hanno a che fare con l’obiettivo di assicurare alle vittime “vulnerabili” un canale preferenziale nella trattazione del caso e nell’adozione di misure a tutela “preventiva”. Proprio su tali modifiche al codice penale, consistite tra l’altro nell’introduzione di quattro nuovi delitti, si focalizza l’analisi critica dell’autore, alla ricerca dei nodi interpretativi con cui si dovrà confrontare la prassi applicativa e di una utilità pratica della novella nel contrasto a questa particolare forma di violenza.

Con la sentenza n. 8545 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se l’aggravante speciale già prevista dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell’art. 416 bis.1 c.p. che prevede l’aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l’attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell’azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riconoscimento degli arresti domiciliari, in sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto applicata all’autore del noto raid razzista di Macerata, in cui rimasero vittima diverse persone fatte oggetto di colpi d’arma da fuoco sparati dall’uomo a bordo di un’autovettura, la Corte di Cassazione (sentenza 25 febbraio 2020, n. 7425) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l’uomo era pervenuto ad una piena comprensione, sociale prima che giuridica, della negatività della sua condotta, quindi erroneamente gli erano stati negati gli arresti domiciliari – ha, diversamente, rilevato che, correttamente, i giudici del riesame avevano ritenuto detto pentimento tardivo e poco convincente, a fronte della gravità della condotta perpetrata e delle ragioni che ne stavano alla base.
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