Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.), letto attraverso le più recenti sentenze di legittimità e di merito, con riguardo anche al mancato rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riferimenti pure al reato di cui all’art. 260 R.D. n. 1265/1934, relativo all’inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo.
Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie italiane di archiviare un’indagine relativa al decesso di un detenuto, avvenuto nel carcere di Venezia, per asfissia da inalazione di gas, la Corte di Strasburgo ha escluso, all’unanimità (sentenza 19 marzo 2020 n. 41603/13), che vi fosse stata la violazione dell’articolo 2 della Convenzione EDU (diritto alla vista), sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. Il caso riguardava la morte di un parente dei ricorrenti (rispettivamente, zio e cugina del defunto), mentre si trovava ristretto nel carcere di Venezia. Secondo la relazione di un consulente medico – legale, il detenuto era deceduto dopo aver deliberatamente inalato gas dai contenitori forniti ai detenuti per cucinare. La Corte ha riscontrato in particolare che non era stato accertato che le autorità avessero saputo o avrebbero dovuto sapere che c’era stato un pericolo reale e immediato per la vita del defunto, o che non fossero riusciti a prendere quelle misure che ragionevolmente era possibile attendersi che potessero essere assunte. La Corte ha inoltre ritenuto che non potesse essere attribuita allo Stato italiano alcuna responsabilità rispetto all’obbligo dello Stato di condurre un’indagine penale.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva condannato un soggetto per il reato di furto aggravato, la Corte di Cassazione (sentenza 2 marzo 2020, n. 8415) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente il giudice di merito aveva rigettato l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore per ragioni di salute, non essendo specificata nel certificato medico la patologia che impediva al difensore di presenziare in udienza – ha, sul punto, affermato che le disposizioni previste dalla normativa in tema di “privacy” mirano a tutelare il paziente, e non possano essere eccentricamente invocate in tutti i casi in cui sia proprio questi a richiedere la certificazione medica che ne attesti lo stato di salute onde avvalersene per gli usi che liberamente intende fare, quale quello di esibizione in sede giudiziaria per dimostrare il proprio impedimento a comparire in udienza.
Con sentenza n. 1602 depositata il 16/1/2020, la Sez. I della Corte di Cassazione annulla con rinvio la decisione della Corte territoriale che aveva condannato per propaganda razzista gli autori di un manifesto che, a seguito di un triplice omicidio, del quale era ritenuto responsabile un uomo di colore, invocava la pena di morte e ritraeva una ghigliottina e la testa tagliata di un uomo di pelle nera. La decisione impugnata ha meritato l’annullamento perché, spiega la Cassazione, la propaganda razzista, per assurgere a fatto di reato (art. 604 bis c.p.), non può esaurirsi in “un sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni eventualmente anche attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione”. Parimenti la nozione di “discriminazione per motivi razziali” richiede la commissione “di una condotta discriminatoria che si fonda proprio sulla qualità personale del soggetto, e non invece, sui suoi comportamenti”.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 14 febbraio 2020, il decreto di giudizio immediato deve contenere, a pena di nullità, l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva condannato un soggetto per il reato di spaccio di stupefacenti, la Corte di Cassazione (sentenza 2 marzo 2020, n. 8357) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneo doveva ritenersi il diniego delle attenuanti generiche, essendosi negato valore positivo alla frequentazione universitaria da parte dell’imputato, che dimostrava invece il suo inserimento sociale – ha, sul punto, affermato che l’iscrizione all’università, fatto ben diverso dalla sua regolare frequentazione con profitto, non può rivestire alcuna valenza favorevole ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, traducendosi in una circostanza oggettivamente neutra in difetto di ulteriori elementi che consentano di trarne la presunzione di un retta condotta di vita.
Occasionato dall’emergenza sanitaria ed innestatosi nelle tensioni nelle carceri (ove si temono numerosi casi di positività), il d.l. n. 18 del 2020, disciplina modalità alternative al carcere per un numero attualmente stimato in 3.000 unità di detenuti.
La situazione di profonda emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questo periodo ha reso impellenti anche interventi straordinari sul settore giustizia, mirati al fine di garantire un efficace contenimento della diffusione del Coronavirus, non soltanto a tutela degli operatori direttamente coinvolti del settore (magistrati, avvocati, personale di cancelleria, ufficiali giudiziari) ma anche di tutti coloro che, da utenti del servizio giustizia, vengono a contatto con ambienti di lavoro potenzialmente a rischio. In questo contesto si è dovuto muovere il Legislatore dell’emergenza che, dapprima con il d.l. 8 marzo 2020, n. 11, aveva dettato le prime disposizioni volte a contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Erano poi seguite una serie di disposizioni di tipo organizzativo mediante atti di normazione secondaria (circolari, direttive, provvedimenti e note varie), volti a regolamentare e semplificare al massimo lo svolgimento dell’attività giudiziaria ed ammnistrativa, anche attraverso il potenziamento dell’attività “da remoto” con massimo sfruttamento dell’informatica giudiziaria. Si è giunti, infine, all’ultimo decreto legge, pubblicato nella notte scorsa. Si tratta del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del SSN e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, composto da ben 127 articoli. Tra le disposizioni, alcune, segnatamente gli artt. 83, 86, 119, 123 e 124, riguardano il settore giustizia. Si analizzeranno, in questa sede, gli interventi che incidono sul settore processuale, in particolare in materia penale.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui, per quanto qui di interesse, il tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza del GIP che aveva respinto la richiesta del PM di applicazione della misura custodiale in carcere nei confronti di un indagato per il reato di autoriciclaggio, la Corte di Cassazione (sentenza 27 febbraio 2020, n. 7860) – nel disattendere la tesi del PM che aveva proposto ricorso per cassazione contro tale rigetto, in particolare sostenendo l’erroneità, in diritto, della affermazione del Tribunale secondo cui la idoneità della condotta di autoriciclaggio ad ostacolare la ricostruzione della provenienza del denaro dovrebbe essere ricostruita in termini differenti rispetto a quanto avviene per il delitto di riciclaggio non essendo l’avverbio “concretamente”, inserito nella fattispecie di nuovo conio, idoneo di per sé a marcare una differenza reale – ha, diversamente, affermato che l’autoriciclaggio ha esteso l’ambito della rilevanza penale a condotte poste in essere direttamente dall’autore del reato presupposto donde, mancando questo primo “iato”, sul piano soggettivo, richiede una “concreta” ed in qualche modo “intrinseca” capacità e idoneità decettiva, ovvero qualcosa di più specifico rispetto a quanto era stato previsto per la condotta (pur decettiva) di riciclaggio.
Pronunciandosi su un caso “turco” in cui si discuteva della legittimità della condanna pecuniaria inflitta ad un giornalista per aver pubblicato un articolo ritenuto diffamatorio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto, all’unanimità, che c’era stata una violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto di accesso a un tribunale) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, a maggioranza, che non vi era stata alcuna violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione). Il caso riguardava un’ammenda inflitta al ricorrente per un articolo pubblicato nel 2007 nel periodico Tokat Demokrat, descrivendo gli autori degli “eventi di Kızıldere”, tra gli altri come “idoli della giovinezza”. Gli eventi in questione si svolsero nel marzo 1972, quando tre cittadini britannici dipendenti della NATO erano stati sequestrati ed uccisi dai loro rapitori. Il ricorrente era stato condannato nel 2008 dal Tribunale, che aveva constatato che l’articolo inneggiava ai ribelli coinvolti in quegli eventi. La Corte (sentenza 10 marzo 2020, n. 50495/08) ha dichiarato quanto segue: a) il ricorrente aveva subito una restrizione sproporzionata al suo diritto di accesso a un tribunale in quanto non era stato in grado di presentare il ricorso per cassazione avverso una condanna decisa in primo grado perché l’importo dell’ammenda non raggiungeva l’importo minimo previsto per proporre ricorso. La Corte ha operato sul punto una interessante rassegna dei suoi precedenti; b) l’interferenza con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente non era stata sproporzionata rispetto ai fini legittimi perseguiti. La Corte ha ritenuto, in particolare, che le espressioni utilizzate nell’articolo sugli autori degli “eventi di Kızıldere” e le loro azioni, in astratto potevano essere considerate come inneggianti, o almeno tali da giustificare, la violenza. La Corte EDU ha tenuto conto del margine di apprezzamento concesso alle autorità nazionali in tali casi e dell’importo ragionevole dell’ammenda inflitta al ricorrente. Inoltre, era importante ridurre al minimo il rischio che tali scritti potessero incoraggiare o spingere alcuni giovani, in particolare i membri o i simpatizzanti di alcune organizzazioni illegali, a commettere atti violenti simili, allo scopo di diventare essi stessi “idoli della gioventù”. Le espressioni usate avevano dato l’impressione all’opinione pubblica – e in particolare alle persone che condividevano opinioni politiche simili a quelle promosse dagli autori dei fatti in questione – che, al fine di soddisfare uno scopo che costoro consideravano legittimo per ragioni ideologiche, l’uso della violenza poteva essere ritenuto necessario e giustificato.
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