Nella normativa primaria e delegata in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus sono coinvolti interessi costituzionalmente protetti, quali la libertà personale (art. 13), la libertà di circolazione (art. 16), il principio di irretroattività delle disposizioni sanzionatorie (art. 25), la tutela della salute (art. 32), la libertà della iniziativa economica privata (art. 41), l’esigenza di prevedere precisi principi e direttive nella delega ad adottare norme e la stessa legittimità del conferimento di poteri al riguardo al presidente del consiglio dei ministri, i cui provvedimenti non sono controfirmati dal presidente della Repubblica né controllati dal Parlamento (art. 72), i presupposti dei decreti legge (art. 77), l’assegnazione allo Stato della legislazione esclusiva in tema di profilassi internazionale (art. 117, comma 2, lett. q).
Pronunciandosi su un caso “belga” in cui si discuteva della legittimità del comportamento assunto dalle autorità giudiziarie che, chiamate ad investigare sui ripetuti tentativi di suicidio di un detenuto in carcere, avevano archiviato i procedimenti senza approfondire le ragioni del disagio dell’uomo che più volte aveva tentato di togliersi la vita in carcere, la Corte europea dei diritti dell’uomo, pur escludendo, a maggioranza (sentenza 31 marzo 2020, n. 82284/17), che vi fosse stata una violazione dell’art. 2, ha invece, all’unanimità, ritenuto violata la norma convenzionale di cui all’art. 3 della CEDU. Il caso riguardava un uomo che soffriva di un disturbo psicologico che aveva posto in essere plurimi tentativi di suicidio durante il periodo in cui si trovava in stato di custodia cautelare nel carcere di Arlon. La Corte EDU ha ritenuto che l’articolo 2 fosse applicabile nel caso di specie in quanto la natura stessa delle sue azioni (ripetuti tentativi di suicidio) ne avevano messo a rischio la vita, in maniera concreta ed imminente. La Corte ha tuttavia ritenuto che le misure adottate dalle autorità belghe erano state effettivamente idonee ad impedire al detenuto il suicidio. La Corte ha, tuttavia, accertato che l’uomo aveva patito un sentimento di angoscia e, comunque, si era trovato in una situazione di difficoltà di intensità superiore a quel livello di sofferenza evitabile inerente alle condizioni di detenzione, in particolare a causa della mancanza di cure mediche, di vigilanza e trattamento sanitario durante i suoi due periodi di detenzione, cui si aggiungeva il fatto di essere stato collocato in un cella di isolamento per tre giorni quale sanzione disciplinare, nonostante i suoi ripetuti tentativi di suicidio. L’inchiesta successiva che ne era seguita al riguardo era stata inoltre inefficace.
L’ordinanza del Tribunale di Torino del 5 febbraio 2020 ha sollevato una articolata e raffinata questione di legittimità costituzionale dell’art. 131 bis, comma 2, ultimo periodo c.p., per contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e con il parametro costituzionale della relativo alla funzione rieducativa della pena, nella parte in cui è previsto che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nel caso di resistenza a pubblico ufficiale quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di Appello aveva confermato la sentenza di condanna nei confronti del titolare di una azienda agricola zootenica, per aver fatto defluire in maniera incontrollata e continuativa nel terreno sottostante attraverso sei fori ivi praticati, i reflui ed il letame provenienti dai capi di bestiame ricoverati nei recinti dell’azienda, la Corte di Cassazione (sentenza 11 marzo 2020, n. 9717) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l’unico illecito commesso dall’imputato fosse quello di scarico non autorizzato, sanzionabile solo amministrativamente -, ha infatti affermato che indipendentemente dalla natura liquida o solida degli escrementi, non potendo spandersi al suolo tali rifiuti, è obbligatorio stoccarli nell’attesa dello spandimento a fini agricoli o affidarli ad un’impresa autorizzata allo smaltimento, potendosi escludere la riconducibilità della condotta all’art. 256 d. Igs. 152/2006 solo quando le materie fecali siano impiegate nell’attività agricola.
Il settore del diritto alimentare è stato caratterizzato, sino ad oggi, da un elevato grado di depenalizzazione. La costruzione dell’illecito penale ha arretrato, negli anni, di fronte alla sanzione amministrativa, ritenuta maggiormente idonea non solo in considerazione degli interessi protetti ma anche tenuto conto della tipologia di violazioni commesse. In tale contesto si inserisce un progetto di riforma elaborato da una Commissione ad hoc istituita nell’aprile 2015 e presieduta da Giancarlo Caselli, che cambia questa prospettiva, apportando significative modifiche al Codice penale ed alla Legge n. 283 del 1962.
Pronunciandosi su un caso “francese” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie di condannarlo ad una pena pecuniaria per aver inviato all’Autorità di regolazione francese dei mercati finanziari (la AMF, omologa della nostra CONSOB) una lettera in cui aveva accusato una società e il suo amministratore delegato di aver fornito false e fuorvianti informazioni durante l’operazione di “flottazione” delle azioni della società nel mercato, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all’unanimità (sentenza 26 marzo 2020, n. 59636/16), che vi era stata la violazione dell’articolo 10 della Convenzione EDU (libertà di espressione). In questo caso il ricorrente, come anticipato, si era lamentato della sua condanna per diffamazione aggravata conseguente all’invio di una lettera aperta che aveva scritto al presidente dell’Autorità francese per i mercati finanziari (AMF), in cui aveva accusato l’Olympique Lyonnais Group (“il gruppo OL”) e il suo amministratore delegato (Chief Executive Officer, C.E.O.) di aver fornito false e fuorvianti informazioni durante l’operazione di “flottazione” delle azioni della società nel mercato finanziario. La flottazione mirava a consentire la costruzione di un nuovo stadio di calcio noto come “OL Land” in un sobborgo di Lione. La Corte ha rilevato, in particolare, che i tribunali interni non avevano debitamente esaminato la necessità dell’interferenza con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente. Ha anche osservato che l’AMF non aveva intrapreso alcuna azione in risposta alla lettera e che nessun procedimento era stato avviato contro il C.E.O. del gruppo OL. Inoltre, il ricorrente si era espresso su una questione di interesse generale e nel contesto di attività di campagna politica. La Corte ha anche preso atto del fatto che la sanzione irrogata era di natura penale. Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l’interferenza con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente non fosse stata proporzionata allo scopo legittimo perseguito (vale a dire la protezione della reputazione o dei diritti altrui, in questo caso quelli del C.E.O. del gruppo O.L.) e che le motivazioni addotte a sostegno delle decisioni dei tribunali interni erano state insufficienti a giustificare la condanna.
È legittima la normativa bulgara che riconosce come non violato il diritto dell’imputato di presenziare il processo nel caso di una sua mancata comparizione a una delle udienze per sua volontà o per motivi a lui non imputabili. Lo ha dichiarato la Corte Ue, con la sentenza Spetsializirana prokuratura del 13 febbraio 2020 (C‑688/18), nella quale più precisamente ha affermato tale normativa non contrasta con l’art. 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. La fattispecie esaminata dai giudici europei fa riferimento al caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato: in tale situazione, quindi, non vi è violazione del suo “diritto di presenziare al processo allorquando decide, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell’ambito del processo, o comunque non sia comparso per un motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale udienza, sia stato informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione o di voler partecipare a tali attività.
La Corte di Appello di Lecce (ordinanza 4 marzo 2020, n. 2020/73) fa tesoro dei principi contenuti nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020 relativa alla disciplina della legge “Spazzacorrotti” e li applica in materia di immigrazione clandestina.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato il titolare di una società per aver effettuato la raccolta e lo stoccaggio di scarti di vegetazione provenienti dall’attività di giardinaggio, depositandoli in maniera incontrollata in area pubblica in assenza della prescritta autorizzazione, la Corte di Cassazione (sentenza 9 marzo 2020, n. 9348) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui secondo cui il novellato art. 185 d.lgs. n. 152/2006 avrebbe determinato un definitivo svincolamento tra il materiale di scarto e la relativa destinazione, con conseguente irrilevanza penale del fatto -, ha infatti affermato che “gli sfalci e potature” che non costituiscono rifiuto, sono solo quelli derivanti da buone pratiche colturali o dalla manutenzione del verde pubblico, sempreché siano riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi e sempre che siano seguìte delle procedure che non danneggino l’ambiente o mettano in pericolo la salute umana. Ne consegue, dunque, che dalla formulazione della norma è ricavabile la regola di giudizio che “gli sfalci e potature” sono comunque dei rifiuti per i quali vale la deroga stabilita nell’art. 185 d.lgs. n. 152/2006, nei limiti in cui siano gestiti e riutilizzati a servizio dell’agricoltura, silvicoltura o produzione di energia non inquinante.
In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, la Suprema Corte di cassazione ha affermato che il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. DASPO) non determina l’automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull’accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere, peraltro, revocato o modificato (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 5 marzo 2020, n. 9006).
