L’errore di fatto che legittima l’impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, e tale da aver indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in tali atti o documenti (sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia); detto errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2884.
Non è applicabile al rapporto tra avvocato e cliente la normativa del mandato, ma quella che disciplina le prestazioni d’opera intellettuale. In particolare, va ritenuto applicabile l’art 2237 c.c., relativo al recesso dal contratto di prestazione d’opera intellettuale, e non l’art 2227 c.c. dettato in tema di recesso dei contratti in generale, con conseguente diritto del professionista, in caso di recesso del cliente, al solo rimborso delle spese ed al compenso per l’opera svolta, ma non al mancato guadagno. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 9 gennaio 2020 n. 185.
L’art. 1491 c.c. non postula una particolare competenza tecnica, né il ricorso all’opera di esperti, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell’uomo medio. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione n. 2756 del 6 febbraio 2020.
Il Tribunale di Castrovillari, sentenza 15 gennaio 2020, chiamato a pronunciarsi in ordine ad una domanda di acquisto per usucapione della proprietà di un terreno, si sofferma sul tema dell’onere della prova ricordando che, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l’altro, non solo del corpus, ma anche dell’animus.
Aveva iniziato con disposizioni formulate in modo impreciso e contenenti norme difficilmente inquadrabili nel sistema vigente. Ha proseguito promulgando leggi con enunciati confusi e recanti discipline irriducibili ad un’interpretazione ragionevole. Ora, con l’art. 41-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, inserito in sede di conversione dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il legislatore italico ha dato vita ad un nuovo genere letterario: quello della «legislazione enigmistica».
L’art. 1443 c.c. — secondo cui, qualora il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio — si applica anche nel caso in cui il contratto, anziché essere stato stipulato personalmente dall’incapace, sia stato stipulato, in suo nome, da chi lo rappresentava senza la prescritta autorizzazione.
Secondo la Cassazione civile, sentenza 4 febbraio 2020, n. 2461, in caso di acconti, occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato, gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell’illecito e quella del pagamento dell’acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull’intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest’ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato).
Secondo il Tribunale di Salerno, sentenza 16 dicembre 2019, n. 3993, l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un suo delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale “delegato della parte” dal momento che “l’attività che porta all’accordo conciliativo ha natura personalissima e non è delegabile.
Nel contratto di gestione calore a grado a giorno i corrispettivi sono determinati in base ai gradi/giorno somministrati all’impianto di riscaldamento del condominio. Invero, i predetti generalmente sono determinati sulla base del calore sviluppato e non dei litri di gasolio o altro carburante per alimentare l’impianto. Pertanto, allorquando non è stata pattiziamente concordata la somministrazione di gasolio, né il pagamento di somme per eventuali eccedenze rimaste in serbatoio, non sussiste alcun diritto di credito a favore della società fornitrice in virtù dell’esecuzione del contratto. È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 12035/2019 emessa in data 31/12/2019.
Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 5, c.p.c., intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico, ai sensi dell’art. 167 c.p.c. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 3 febbraio 2020, n. 2394.
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