In costanza di sospensione, non può essere compiuto alcun atto del processo, ivi compreso il compimento di atti diretti a disporne l’eventuale interruzione. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1580.
Secondo la Cassazione, ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1169, in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili.
L’analisi dei temi affrontati dalle dieci sentenze depositate in data 11 novembre 2019, con le quali la Cassazione ha fatto il punto in ordine alla responsabilità sanitaria e alle tecniche risarcitorie in caso di menomazione della salute, si apre con la questione dell’efficacia temporale delle norme di legge che nel corrente decennio hanno, da un lato, proposto una specifica qualificazione della responsabilità del sanitario e, dall’altro, introdotto il sistema tabellare, importandolo dal settore dell’assicurazione rca, per la quantificazione dei danni non patrimoniali da malpractice medica. Viene inoltre esaminata, con riferimento al regime anteriore alle innovazioni legislative in punto di rivalsa, la problematica del riparto di responsabilità tra il sanitario e la struttura che si è avvalsa della sua prestazione.
In tema di protezione internazionale dello straniero, anche gli atti di vendetta e ritorsione minacciati o posti in essere da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione esistente o esistita con un membro della famiglia, sono riconducibili all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati nell’art. 14 lett. b) del d.lgs. n. 251/2007, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. A ricordarlo è la Cassazione con ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1343.
Il legislatore, tramite l’art. 1759, comma 1 c.c., ha imposto al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione dello stesso, norma che la giurisprudenza più recente, ha interpretato con sempre maggior rigore, ampliando notevolmente l’ambito di operatività dell’obblighi informativi del mediatore da considerare, dopo la legge n. 39 del 3 febbraio 1989 un professionista tenuto ad una diligenza qualificata nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività di mediazione. A ricordarlo è la Cassazione con ordinanza 16 gennaio 2020, n. 784.
Secondo la Cassazione civile, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 206, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità dagli artt. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi di impugnazione, che devono essere indicate in maniera tassativa e specifica, di modo che il vizio denunciato rientri in una delle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.
La quaestio juris affrontata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 30 settembre 2019, attiene ad una fattispecie in cui a seguito della disposta revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria alla condanna penale, si discute del dies a quo del termine triennale previsto dall’art. 219 ter c.d.s., al fine di stabilire la decorrenza del periodo previsto ex lege necessario prima che l’interessato possa conseguire una nuova patente, giungendo alla conclusione che il suddetto termine debba identificarsi non con il giorno dell’accertamento, inteso come data di commissione del reato, ma con quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna penale a cui accede la suddetta sanzione amministrativa accessoria.
Durante lo svolgimento di una procedura esecutiva immobiliare, il titolo esecutivo viene integralmente caducato. Il debitore chiede, oltre a tutto il resto, che le somme ricavate dalla riscossione dei canoni locatizi relativi al bene pignorato, depositate in apposito conto, gli vengano in toto restituite. Il giudice dell’esecuzione, premessa la sussistenza della categoria delle spese prededuttive nel processo esecutivo, non ritiene però che la sopravvenuta improcedibilità dell’azione esecutiva sia idonea a pregiudicare l’attribuzione dei compensi per la custodia dell’immobile. È quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 9 dicembre 2019.
Secondo la Cassazione, sentenza 17 gennaio 2020, n. 844, il patto marciano, che come è noto non è figura tipica, persegue esattamente lo stesso scopo rispetto a beni non dati in pegno ma alienati in garanzia; ossia consente al creditore di appropriarsene restituendo al debitore la differenza di valore.
Secondo la Cassazione, sentenza 20 gennaio 2020, n. 1082, tra i diritti che competono al consumatore, nel caso di difetto di conformità, sebbene il comma 2 dell’art 130 Cod. Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell’ordinamento giuridico” italiano.
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