In tema di mediazione, al fine del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di essa ad aprire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Firenze del 17 dicembre 2019 n. 3856.
Il colpo di sonno che colpisce il vettore integra il caso fortuito solo nell’ipotesi in cui il conducente del mezzo fornisca la prova che si è trattato di un evento imprevedibile e inevitabile, ovvero che lo stesso abbia posto in essere tutte le misure idonee a evitare l’evento. Di contro, il vettore è responsabile a risarcire il mittente del valore del carico andato perduto. È quanto statuito dal Tribunale di Milano – sezione XII civile, nella recente sentenza, 27 giugno 2019, n. 6368.
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense, è soggetto, in difetto di espressa previsione contraria, ai principi generali del codice del rito civile. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 15 gennaio 2020, n. 412.
Si può avere un rapporto di associazione professionale atipica fra avvocati solo se vi è un fondo comune e se tutti gli avvocati contribuiscono alle spese di gestione e partecipano al rischio d’impresa. E quanto si legge nell’ordinanza n. 34538 del 27 dicembre 2019 della Cassazione.
In caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale, difettando, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto. La conferma arriva dalla Cassazione civile con ordinanza 15 gennaio 2020, n. 724.
Mentre l’art. 2729 c.c. consente di trarre da un fatto noto quello ignoto, non è consentito trarre da una presunzione un’ulteriore presunzione. (Nel caso di specie, il giudice di appello ha affermato che presumibilmente la macchia oleosa era stata la conseguenza del comportamento di una terza persona che trasportava buste di spazzatura e da ciò avrebbe tratto l’ulteriore conseguenza della prossimità temporale, che non avrebbe consentito al condominio di intervenire efficacemente, con ciò applicando una doppia presunzione non consentita dall’ordinamento).
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 27 settembre 2019, ha rigettato l’impugnazione di una deliberazione assembleare, fondata sulla lontananza del luogo di convocazione della riunione, giacché comunque coincidente con la residenza dalla maggioranza dei condomini.
La sentenza resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11 dicembre 2019, che ritiene inidonea la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale operata in primo grado dal giudice di pace adito dalla persona danneggiata in occasione di un sinistro stradale, offre lo spunto per analizzare i presupposti che consentono al giudice di liquidare una somma aggiuntiva rispetto all’importo risultante dall’applicazione dei parametri tabellari.
Secondo la Cassazione civile, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 122, il principio di prevalenza probabilistica (ovvero del “più probabile che non”) implica la esclusione di circostanze alternative incompatibili con quella che si intende riconoscere come fattore causale esclusivo dell’evento dannoso
Di seguito il commento dell’avv. Stella, pubblicato su Il Corriere Giuridico n. 12/2019, Ipsoa, Milano.

Commento a prima lettura sulla nuova disciplina della azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c., a legittimazione allargata, in effetti anzi latissima. Visibili gli sforzi del conditor per accrescere la effettività e così la temibilità e la deterrenza di codesta forma di tutela. Non nuova al nostro ordinamento, ma solo da oggi definita ex lege puramente di condanna, e fino a ieri tuttavia alquanto spuntata. Ora invece la effettività della nuova azione è presidiata e non poco incentivata a suon di astreintes senza tetto massimo. Comminabili senza previo vaglio di non manifesta iniquità, in deroga all’art. 614 bis c.p.c. e a favore dell’attore vittorioso. Vi sono poi sanzioni pecuniarie per la convenuta inottemperante agli ordini esibitori. Restano alcuni nodi dogmatici tuttora irrisolti – su tutti: oggetto del giudizio ed effetti del giudicato inibitorio nei giudizi individuali – che, tuttavia, proprio dall’allargamento della legittimazione attiva, oltre che dal divieto di cumulo con l’azione di classe, sembrerebbero potersi avviare a soluzione. V’è poi lo stravolgimento del rito, che diventa camerale, si sgrava da condizioni di procedibilità e da parentesi conciliative ante causam e vede il p.m. parte necessaria: altro indice del più elevato coefficiente pubblicistico ascritto a codesta azione, che rimane tuttavia pur sempre una azione privata, non tramutata in actio popularis.

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