Secondo la Cassazione, sez. III, ordinanza 20 dicembre 2019, n. 34151, la nozione di “indebito oggettivo” deve essere intesa in senso ampio, comprensiva, cioè, non solo dei casi di mancanza originaria o sopravvenuta di titolo ma anche dei casi di pagamento “oltre il titolo”, cioè di pagamento effettuato validamente ma in eccesso rispetto alla prestazione effettivamente dovuta.
Di seguito il commento dell’avv. Ravenna, pubblicato su Immobili & proprietà n. 12/2019, Ipsoa, Milano.
L’articolo si propone di evidenziare i più significativi arresti giurisprudenziali e lo stato dell’arte della mediazione civile e commerciale con particolare riferimento alla materia condominiale a 7 anni dall’entrata in vigore della riforma condominiale (L. n. 220/2012) ed a 9 anni dal D.Lgs. n. 28/2010.
Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente “ab origine” l’indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, atteso che il riconoscimento di una sanatoria “per adempimento” è coerente con l’introduzione nell’ordinamento di una nullità (funzionale) “per inadempimento” all’obbligo di registrazione. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 20 dicembre 2019, n. 34156.
In caso di mediazione obbligatoria o delegata, la parte può parteciparvi a mezzo del proprio avvocato, il quale, però, dovrà essere dotato di una procura speciale di carattere sostanziale, cioè diversa ed aggiuntiva rispetto alla procura alle liti ricevuta ai sensi dell’art. 83 c.p.c.; in difetto, deve ritenersi che il litigante abbia pretermesso la procedura conciliativa senza giustificato motivo, con la conseguenza che le domande giudiziali dallo stesso proposto dovranno essere dichiarate improcedibili. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Verona del 26 novembre 2019.
Il giudice deve applicare la tabella elaborata dall’osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 19 dicembre 2019, n. 33770.
Viene impugnata, senza successo, una sentenza del Giudice di Pace, che aveva condannato una compagnia aerea a risarcire un passeggero per i danni patrimoniali conseguiti alla cancellazione di un volo. Il passeggero pretendeva anche i danni morali connessi all’impossibilità di partecipare al funerale del padre, ma la domanda viene respinta dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza 23 ottobre 2019, n. 1511.
Con la sentenza n. 280 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell’obbligo di presentazione all’ufficio della forza pubblica territorialmente competente, irrogata a carico dello straniero espulso, si svolga in udienza con la partecipazione necessaria del difensore dell’interessato, eventualmente nominato d’ufficio, poiché, a fronte della possibilità riconosciuta di presentare memorie o deduzioni al giudice di pace, personalmente o a mezzo difensore, quale forma di contraddittorio cartolare ed eventuale, tale misura incide in maniera limitata sulla libertà personale e resta comunque assicurato il diritto alla traduzione in lingua conosciuta o veicolare del provvedimento adottato, la possibilità di avvalersi di difensore di fiducia e del patrocinio a spese dello Stato e il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio.
Va sottoposta alle Sezioni Unite la questione se l’art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. È quanto si legge nell’ordinanza n. 33675 della Cassazione del 18 dicembre 2019, n. 33675.
La Corte d’Appello di Roma, ordinanza 13 novembre 2019, investita di un’istanza ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell’esecuzione della sentenza d’appello fatta oggetto di ricorso per cassazione, fa il punto sull’esatta consistenza del presupposto del «grave e irreparabile danno» che la norma dianzi citata pone ai fini della concessione del provvedimento inibitorio.
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione, sez. VI-3, ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33724.
