Secondo la cassazione, sez. II, ordinanza 16 dicembre 2019, n. 33154, i limiti posti dall’art. 1102 c.c. all’uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condòmino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità.
Con questo articolo, ci si focalizza sul retaggio di common law nelle ex colonie, in particolare a Hong Kong, già al centro dell’attenzione globale per via delle proteste, prima pacifiche e poi sfociate in violente occupazioni delle università, contro una legge sull’estradizione in Cina, nonché in India a seguito della soluzione giudiziaria di una pluridecennale vertenza sulla proprietà (e sul diritto di ricostruire l’edificio di culto) di un terreno conteso tra indù e musulmani.
In caso di condanna alla consegna di beni mobili di cui il debitore abbia perduto la disponibilità, il diritto del creditore ad ottenere il pagamento dell’equivalente monetario dei suddetti beni – non più consegnabili dall’obbligato – va fatto valere in un nuovo processo di cognizione che ne accerti la effettiva sussistenza e che in concreto ne liquidi l’importo, non potendo essere azionato direttamente in via esecutiva sulla base del semplice titolo di condanna alla consegna, di per sé non idoneo a fondare l’esecuzione per espropriazione ma solo quella di cui agli artt. 605 e ss c.p.c. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione con ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33273.
Il Tribunale di Taranto, chiamato a decidere sulla nullità di una polizza c.d. unit linked per carenza del requisito della forma scritta richiesto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), dopo aver ricondotto il contratto in questione nell’ambito dei contratti finanziari e non assicurativi, ha escluso che i documenti prodotti in giudizio, fra i quali vi era il c.d. certificato assicurativo, potessero considerarsi equipollenti del contratto quadro, precisando che quest’ultimo si caratterizza per il fatto di contenere una serie di informazioni utili per permettere al cliente di avere conoscenza, fra le altre cose, del tipo di investimento fatto e dei relativi rischi, elementi assenti nei documenti prodotti.
In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. È quanto si legge nell’ordinanza del 29 novembre 2019, n. 31227 della Cassazione.
Secondo la Cassazione, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797, l’improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, è, pertanto, precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda.
Secondo il Tribunale di Verona, sez. II, ordinanza 22 agosto 2019, l’ammissione al gratuito patrocinio non si estende alle impugnazioni, per le quali è quindi necessario un nuovo provvedimento di ammissione. Tale regola vale anche nell’ipotesi in cui sia proposto reclamo cautelare.
L’obbligo risarcitorio nei confronti della vittima – in linea con l’art. 1, quarto comma, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103 – sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.
Il termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria e non dall’omessa comunicazione da parte del cancelliere, senza che rilevi l’omessa comunicazione da parte del cancelliere, a carico del quale può dar luogo solo ad una sanzione disciplinare. Per di più, la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20 novembre 2019, ha ordinato al conduttore di un’unità immobiliare compresa in un condominio ed adibita a ristorante, la cessazione delle immissioni di fumi, vapori ed odori nel cortile condominiale.
