Secondo la Cassazione, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797, l’improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d’ufficio, è, pertanto, precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda.