L’obbligo risarcitorio nei confronti della vittima – in linea con l’art. 1, quarto comma, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103 – sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.
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