Integra una condotta sanzionata disciplinarmente la rappresentazione da parte dell’avvocato, in comparsa conclusionale, di una circostanza non veritiera, finalizzata a ottenere una più favorevole regolazione delle spese processuali. (Nella specie, l’avvocato aveva esposto che il convenuto da lei difeso aveva un’offerta transattiva pari a 18.000 euro, che non sarebbe stata accettata dalla parte attrice che aveva chiesto la maggiore somma di 35.000 euro per concludere la transazione della controversia). È quanto si legge nella sentenza 17 dicembre 2019, n. 33373 della Cassazione.
Nel decidere la controversia, il Tribunale di Velletri, decreto 23 giugno 2019, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione per la quale, se il debitore – a causa della errata notificazione – viene a conoscenza del precetto soltanto con la successiva esecuzione forzata, non si dà luogo a sanatoria per il raggiungimento dello scopo, perché lo scopo tipico del precetto è proprio quello di consentire al debitore di adempiere spontaneamente all’obbligazione prima che sia avviata l’azione esecutiva.
secondo la Cassazione, sentenza 16 dicembre 2019, n. 33163, l’art. 1117 c.c., letto sistematicamente con l’art. 840 dello stesso codice, implica che il sottosuolo, costituito dalla zona esistente in profondità al di sotto dell’area superficiaria che è alla base dell’edificio, va considerato di proprietà condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini.
L’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione chiesta e ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e della integrativa disciplina di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, è da reputare utilmente esperita qualora l’atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di 40 giorni dal giorno della notificazione dell’ingiunzione di pagamento. È quanto si legge nella sentenza del 3 ottobre 2019 del Tribunale di Bergamo.
La previsione di un divieto di interventi di singoli condomini sui balconi e terrazzi di proprietà esclusiva di nuocere all’estetica degli edifici e tali da “risultare molesto ai vicini” contenuta in un regolamento condominiale non è certamente idonea a soddisfare i requisiti indicati dalla giurisprudenza, in base alla quale i divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, esplicito ed inequivoco. È quanto si legge nella sentenza n. 32685 della Cassazione del 12 dicembre 2019.
Con la sentenza n. 266 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, e comma 5, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., nella legge 10 novembre 2014, n. 162, in riferimento agli artt. 77, 3 e 24 Cost., nella parte in cui consentirebbero un concorso tra le diverse condizioni di procedibilità della negoziazione assistita per le domande restitutorie e risarcitorie e della mediazione per le domande vertenti in materia successoria, poiché non sono state sufficientemente esplicate le ragioni dell’esclusione del carattere successorio delle domande restitutorie e risarcitorie, a fronte dell’instaurazione di una controversia attinente alla legittima allocazione dei beni del de cuius.
Secondo la Cassazione, ordinanza 11 dicembre 2019, n. 32439, l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura contrattuale, con la conseguenza che lo stesso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma, cod. civ.
Nei casi di responsabilità medica per omessa o ritardata diagnosi, l’incertezza circa l’esistenza di una causa che rendeva al convenuto impossibile adempiere alla prestazione rimane a carico del convenuto stesso: pertanto, l’omissione di una radiografia al torace del paziente (entrato nel nosocomio con dolore al torace, dimesso dopo un’ora con diagnosi di toracoalgia e morto pochi giorni dopo per rottura di aneurisma dell’aorta), impedisce alla struttura sanitaria convenuta di provare che la diagnosi effettuata era esaustiva. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Pesaro del 20 agosto 2019, n. 700.
Nel caso in cui l’immobile, munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, non annullati né revocati, abbia un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione (nella specie, per la presenza di un aumento, non consistente, della volumetria fuori terra realizzata, non risolventesi in un organismo integralmente diverso o autonomamente utilizzabile), non sussiste alcuna preclusione all’emanazione della sentenza costitutiva, perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo ed è, pertanto, illegittimo il rifiuto del promittente venditore (nella specie, a sua volta acquirente dello stesso immobile in base a precedente rogito notarile) di dare corso alla stipulazione del definitivo, sollecitata dal promissario acquirente. La conferma arriva dalla Cassazione con sentenza 10 ottobre 2019, n. 32225.
Secondo la Cassazione, ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32090, l’ipotesi di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. richiede un duplice presupposto: quello positivo della soccombenza totale della parte e quello negativo della non compensazione, seppure parziale delle spese di lite. Pertanto, deve escludersi la possibilità di condanna nei confronti della parte che risulti totalmente o parzialmente vittoriosa ovvero, nel caso di soccombenza totale, quando vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese di lite.
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