Integra una condotta sanzionata disciplinarmente la rappresentazione da parte dell’avvocato, in comparsa conclusionale, di una circostanza non veritiera, finalizzata a ottenere una più favorevole regolazione delle spese processuali. (Nella specie, l’avvocato aveva esposto che il convenuto da lei difeso aveva un’offerta transattiva pari a 18.000 euro, che non sarebbe stata accettata dalla parte attrice che aveva chiesto la maggiore somma di 35.000 euro per concludere la transazione della controversia). È quanto si legge nella sentenza 17 dicembre 2019, n. 33373 della Cassazione.
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