L’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione chiesta e ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e della integrativa disciplina di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, è da reputare utilmente esperita qualora l’atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di 40 giorni dal giorno della notificazione dell’ingiunzione di pagamento. È quanto si legge nella sentenza del 3 ottobre 2019 del Tribunale di Bergamo.