La previsione di un divieto di interventi di singoli condomini sui balconi e terrazzi di proprietà esclusiva di nuocere all’estetica degli edifici e tali da “risultare molesto ai vicini” contenuta in un regolamento condominiale non è certamente idonea a soddisfare i requisiti indicati dalla giurisprudenza, in base alla quale i divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro, esplicito ed inequivoco. È quanto si legge nella sentenza n. 32685 della Cassazione del 12 dicembre 2019.