Nel decidere la controversia, il Tribunale di Velletri, decreto 23 giugno 2019, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione per la quale, se il debitore – a causa della errata notificazione – viene a conoscenza del precetto soltanto con la successiva esecuzione forzata, non si dà luogo a sanatoria per il raggiungimento dello scopo, perché lo scopo tipico del precetto è proprio quello di consentire al debitore di adempiere spontaneamente all’obbligazione prima che sia avviata l’azione esecutiva.
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