Con la sentenza n. 266 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, secondo e terzo periodo, e comma 5, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., nella legge 10 novembre 2014, n. 162, in riferimento agli artt. 77, 3 e 24 Cost., nella parte in cui consentirebbero un concorso tra le diverse condizioni di procedibilità della negoziazione assistita per le domande restitutorie e risarcitorie e della mediazione per le domande vertenti in materia successoria, poiché non sono state sufficientemente esplicate le ragioni dell’esclusione del carattere successorio delle domande restitutorie e risarcitorie, a fronte dell’instaurazione di una controversia attinente alla legittima allocazione dei beni del de cuius.
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