In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico nove/lato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017.
 
In tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell’art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, possa rifiutare la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale dell’art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi. La conferma arriva dalla Cassazione con sentenza 12 dicembre 2019, n. 32694.
Secondo la Cassazione, ordinanza 8 gennaio 2020, n. 136, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130.
Con ordinanza 8 dicembre 2019, n. 1593 il Tribunale di Lagonegro si occupa della sempre problematica questione della responsabilità in tema di appalti conferiti da enti pubblici che non siano sorretti dalla preventiva conclusione del contratto in forma scritta ed affronta, perciò, gli aspetti conseguenti che ne derivano, con particolare riferimento all’imputabilità dei relativi obblighi economici in capo al funzionario committente degli enti pubblici sulla base della normativa che regola, per l’appunto, la disciplina dei contratti afferenti a detti enti.
Di seguito il commento dell’avv. Zorzit, pubblicato su Danno e Responsabilità n. 6/2019, Ipsoa, Milano.

Il tema della rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico autore del danno è stato affrontato dalla giurisprudenza di merito in modo assai poco omogeneo: i contrasti e le divergenze nei criteri di riparto segnano e contraddistinguono un panorama fluido, fatto di oscillazioni ed incertezze. Il recentissimo intervento della Cassazione 11 novembre 2019, n. 28987 mira a dettare una regola operativa che dovrebbe porre fine al dibattito (almeno per i casi antecedenti alla entrata in vigore della Legge Gelli). L’Autrice si interroga sulla “tenuta” delle soluzioni proposte, soffermandosi sulle norme del codice civile (alcune delle quali parrebbero un poco “trascurate” o, per altro verso, “forzate”) e sulle prospettive de iure condito.

Ha fatto scalpore la notizia relativa al versamento da parte di IKEA di un risarcimento di 46 milioni di dollari ai genitori di un bambino deceduto dopo che il mobile prodotto dall’azienda svedese lo ha travolto, uccidendolo. Tuttavia, non si tratta di un precedente isolato, né a carico dell’azienda, né per il panorama giuridico americano.
È inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso il decreto emesso dal magistrato designato dal presidente della corte d’appello, trattandosi di provvedimento contro il quale può essere proposta l’opposizione al collegio di cui all’art. 5 ter della legge 4 marzo 2001, n. 89. A ricordarlo è la Cassazione con ordinanza 3 gennaio 2020, n. 11.
Al procuratore antistatario, che ha richiesto due copie autentiche con formula esecutiva del decreto ingiuntivo non opposto, una per la parte assistita e l’altra in proprio, la cancelleria ha opposto il rifiuto alla seconda – Previo ricorso dell’avvocato ai sensi dell’art. 745 c.p.c., rilevato il carattere ingiustificato della decisione, viene ordinato alla cancelleria adita di provvedere immediatamente a quanto richiesto. È quanto deciso dal Tribunale di Benevento 4 dicembre 2019, n. 3158.
L’autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). È quanto si legge nell’ordinanza n. 16 del 3 gennaio 2020 della Cassazione.
Con la sentenza n. 30555 del 22 novembre 2019, la Corte di cassazione, dopo aver riscontrato la nullità di un contratto di compravendita di immobile da costruire per violazione dell’art. 2 D. Lgs. 122/2005, ha tuttavia riconosciuto l’abuso di diritto da parte del ricorrente – promissario acquirente – il quale ha agito pur mancando la sussistenza dell’interesse protetto dalla norma in questione.
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