È questione di massima importanza quella relativa ai rapporti tra l’istituto del patrocinio a spese dello Stato e quello della distrazione delle stesse in favore del difensore anticipatario, attesa l’esistenza in seno alla giurisprudenza di legittimità di due contrapposti orientamenti: l’uno, maggioritario, che depone per la rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato in caso di richiesta di distrazione; l’altro, seguito prevalentemente dalla cassazione penale, che afferma sì l’incompatibilità tra patrocinio statale e distrazione delle spese, risolvendola però in favore del mantenimento del patrocinio. Con questa motivazione, la Cassazione rimette, con ordinanza interlocutoria 29 gennaio 2020, n. 1988, la questione alle Sezioni Unite.
Il Tribunale di Verona rigetta l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale che parte convenuta aveva sollevato per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, in uno dei casi disciplinati all’art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, rilevando come la normativa domestica in materia contrasti con quella comunitaria e debba, pertanto, essere disapplicata dal giudice interno.
Secondo il Tribunale di Lecce , sentenza 16 gennaio 2020, n. 88, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
Il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa dall’altrui illecito, può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità di lesioni, quali la perdita di un arto inferiore, in uno alla convivenza familiare strettissima propria del rapporto filiale. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI – 3, ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1640.
Se è indubbio che il precetto fondato su un decreto ingiuntivo non opposto e privo dell’indicazione della data di notifica di quest’ultimo, sia nullo, è altresì vero come non possa escludersi che, avuto riguardo alle particolarità della fattispecie concreta, nello specifico e concreto caso, tale omissione possa non avere ingenerato alcun equivoco od incertezza nel debitore (ad esempio, perché non esistevano altri rapporti di dare-avere tra questi ed il suo creditore; oppure perché il credito era in altro modo indicato nel precetto senza possibilità di incertezze).
A due anni dall’entrata in vigore della legge n. 219/2017 in materia di consenso informato e istitutiva della DAT è entrato in vigore il Regolamento concernente le modalità di raccolta delle DAT nella Banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1 comma l. 205/2017) di cui ci si propone di evidenziarne i tratti fondamentali.
Con sentenza del 12 dicembre 2019 la Corte di appello di Napoli si occupa dei rimedi esperibili ai sensi dell’art. 1385 c.c. con riferimento alla disciplina della caparra confirmatoria e dei relativi effetti discendenti in caso di dichiarazione di risoluzione del contratto assistito dalla citata forma di caparra all’atto della sua conclusione.
La disposizione contenuta nell’art. 91 D.PR, 115/2002 – secondo cui l’ammissione al patrocinio è esclusa “se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia – vale non solo per il processo penale, ma, essendo espressione di un principio generale, per tutti i processi. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 27 gennaio .2020, n. 1736.
L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 187 cod. strada, esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione delle predette sostanze, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. A confermarlo è la Cassazione civile con sentenza 17 gennaio 2020, n. 1732.
La disposizione della legge Balduzzi che ha introdotto le modalità di calcolo del danno alla integrità psico-fisica a seguito di interventi di malpractice medica non riguarda aspetti sostanziali e strutturali della fattispecie legale della responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, in quanto essa non modifica dei precedenti criteri previsti da una legge antecedente. Pertanto, tale norma deve essere applicata dal giudice per liquidare i danni anche quando l’evento di malpractice medica e i conseguenti danni si sono verificati prima dell’entrata in vigore della legge Balduzzi. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 21 gennaio 2020, n. 1157.
