Con la rilevantissima ordinanza del 13 febbraio 2020, n. 3561, le Sezioni unite della Corte di cassazione, risolvono una importante e delicata questione in tema di giurisdizione affermando che sussiste quella del giudice italiano allorquando un cittadino di nazionalità per l’appunto italiana introduca un’azione risarcitoria nei confronti di una compagnia aerea straniera (ovvero avente sede all’estero, come la Ryanair nel caso di specie), dovendo prevalere l’applicazione della Convenzione di Montreal del 1999 in materia, da considerarsi riferibile sia alle cause risarcitorie per ritardo del volo che a quelle riconducibili ad annullamento del volo.
L’esistenza di un’ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull’obbligo dell’eliminazione delle prime e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime, consentendo loro “il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l’accessibilità sia impedita o limitata” ciò, a prescindere, “dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi”. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 13 febbraio 2020, n. 3691.
Di seguito l’articolo dell’avv. Tortorici, pubblicato su Immobili & proprietà n. 2/2020, Ipsoa, Milano.

Il legislatore del 2012, nel modificare la normativa del codice civile inerente al condominio, non ha definito né la natura del condominio né quella del rapporto che si instaura tra condominio e amministratore. Ha innovato la disciplina della nomina e della revoca dell’amministratore, spesso traducendo in legge le teorie espresse dalla giurisprudenza, esemplificando in modo eccessivo la casistica che comporta la revoca giudiziale dell’amministratore. Ha confermato la facoltà dell’assemblea di poter revocare l’amministratore in ogni tempo, riscrivendo un testo che crea problemi di interpretazione, considerate le espressioni usate.

Nelle ipotesi di provvedimenti che determinano la chiusura anticipata della procedura esecutiva, ovvero di provvedimenti di c.d. estinzione atipica della procedura, l’unico rimedio impugnatorio percorribile è quello dell’opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 c.p.c., essendo il reclamo riservato esclusivamente alle c.d. ipotesi di estinzione tipica del processo esecutivo. È quanto ribadito dal Tribunale di Como – Prima Sezione Civile in una recente pronuncia del 18 dicembre 2019.
Poiché l’esercizio dell’azione redibitoria è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all’ uso cui era destinata o dì diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, va risolto il contratto di compravendita di una moto usata, che presenti problemi di avviamento, da tanto da richiedere interventi di riparazione. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 3272 dell’11 febbraio 2020.
Secondo la Cassazione, ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3273, nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonchè della conseguente alterazione del sinallagma.
Il termine di 15 fissato per il deposito della domanda di mediazione delegata non è perentorio e può essere discrezionalmente differito dal giudice, anche sulla base di un’istanza soltanto implicita della parte. In ogni caso, qualora il procedimento di conciliazione sia stato effettivamente esperito, seppur in virtù di una domanda di mediazione tardivamente presentata, l’azione giudiziale non può mai essere dichiarata improcedibile. È quanto si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 13 gennaio 2020, n. 65.
Costituisce illecito disciplinare, sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi tre, la condotta dell’avvocato, il quale non abbia partecipato a due udienze quale difensore di fiducia di distinti imputati, senza allegare alcun legittimo impedimento e senza nominare, altresì, un sostituto processuale. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 4 febbraio 2020, n. 2506.
Una tra le sentenze rese dalla terza sezione civile in data 11 novembre 2019, e segnatamente la n. 28985, si occupa dei rimedi esperibili dal paziente, o dai suoi eredi, nei confronti del sanitario che sia intervenuto in assenza di una valida manifestazione di consenso informato, come pure della struttura sanitaria presso la quale egli opera. Individuate le due distinte di voci di pregiudizio non patrimoniale che possono scaturire da siffatta violazione, vale a dire il danno alla salute e quello da lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica, il Supremo Collegio delinea le ipotesi in cui ciascuna di esse risulta risarcibile.
Cipro, Repubblica Ceca, Italia, Romania, Slovacchia e Spagna (oltre agli Ordini di Atene, Barcellona e Parigi) sono queste le località coinvolte nella terza edizione del Progetto Lawyerex. La domanda di partecipazione da compilare in tutti i campi entro il giorno 20 febbraio 2020.
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