Deve ritenersi pronunciata a non iudice e, perciò, nulla ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. civ. la sentenza deliberata quando il decidente, per essere collocato a riposo, era già uscito dall’ordine giudiziario. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 26 febbraio 2020, n. 5137
Con la sentenza n. 4247 del 2020 le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo insorto in merito al problema della competenza a liquidare i compensi professionali dell’avvocato qualora la domanda di riferisca ad attività svolta in più gradi di giudizio, se, cioè, la competenza spetti per intero al giudice che ha conosciuto per ultimo della controversia, oppure se, invece, la competenza sia frazionata fra i vari uffici giudiziari che hanno conosciuto della controversia.
Secondo la Cassazione, sentenza 26 febbraio 2020, n. 5128, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Con la sentenza n. 24 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato, in riferimento all’art. 3 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, cod. strada, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale, poiché la finalità di tutela delle esigenze personali, familiari e lavorative, perseguita dal legislatore anche nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza, rischia di rimanere frustrata dall’applicazione automatica della revoca della patente di guida da parte del prefetto, a fronte della irrogazione di ogni e qualsiasi misura di sicurezza personale al suo titolare, senza una valutazione caso per caso delle condizioni che rendano coerente, o meno, la revoca del titolo abilitativo alla funzione rieducativa della misura irrogata.
Ancora esame vecchio e codici consultabili per due anni per l’esame d’avvocato. Infatti, durante l’esame in Commissione del ddl di conversione del c.d. Milleproroghe 2020 (che ha ricevuto dal Senato l’ok definitivo il 26 febbraio 2020), è stato approvato l’emendamento a firma Miceli che sposta l’entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato al 2022. Lo stesso emendamento permetterà per altri due anni a coloro che maturino i requisiti secondo la normativa che sarà sostituita dall’art. 22 della L. 247/2012 di iscriversi all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Non è difficile vaticinare che, eventualmente venendo nuovamente posta la questione di fiducia, il c.d. «decreto Milleproroghe», D.L. n. 162 del 2019, verrà convertito in legge entro sabato 29 febbraio p.v. (termine ultimo di decadenza ex art. 77, comma 3, Cost.). Considerata l’estrema ristrettezza dei tempi, deve credersi che il testo della legge di conversione sarà quello approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati *.
In tema di uso della cosa comune, è illegittima l’apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell’edificio condominiale da un comproprietario al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo a una servitù, per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini. Il suddetto principio, già in più occasioni affermato dalla Supre Corte, viene ora ribadito dalla Cassazione con ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5060.
Di seguito l’articolo del Prof. Ponzanelli, pubblicato su Danno e Responsabilità n. 1/2020, Ipsoa, Milano.

Il saggio affronta le certezze raggiunte su varie discusse problematiche della responsabilità civile (integralità del risarcimento, polifunzionalità delle regole di r.c., autonoma risarcibilità del danno morale, la prova del danno e l’esclusione del danno in re ipsa, l’onere della prova gravante sul paziente nei casi di responsabilità medica) e le incertezze ancora sussistenti (il contenuto delle tabelle e l possibile contrasto tra tabelle giudiziali e legali nonché le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale in materia contrattuale).

Il Parlamento sta nuovamente modificando la disciplina dell’espropriazione immobiliare, incidendo su uno degli aspetti più critici e più delicati, non soltanto per il debitore esecutato e la sua famiglia, ma anche per il terzo acquirente nella vendita forzata, quello della «liberazione» dell’immobile, la cui disciplina era stata profondamente innovata poco più di un anno fa.
Tenendo conto della natura non tassativa dell’elencazione contenuta nell’art. 1117 c.c., l’esistenza del concreto asservimento del bene a vantaggio delle varie proprietà esclusive comprese nel condominio costituisce una presunzione di proprietà condominiale del bene stesso, che può essere superata, con onere probatorio a carico della parte rivendicante la proprietà esclusiva, soltanto mediante un titolo d’acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 24 febbraio 2020, n. 4890.
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