Se i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio. É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 24 febbraio 2020, n. 4909.
In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio. È quanto si legge nell’ordinanza n. 6088 del 4 marzo 2020 della Cassazione.
In mancanza di armonizzazione delle norme a livello europeo, spetterebbe agli Stati membri dell’Ue regolamentare le polizze assicurative della responsabilità civile applicabili ai dispositivi medici utilizzati nel loro territorio, anche quando tali dispositivi siano importati da un altro Stato membro. È questa l’opinione espressa dall’Avvocato Generale Michal Bobek, nelle conclusioni del 6 febbraio 2020, con riferimento al caso di una paziente tedesca che ha ricevuto in Germania delle protesi per il seno difettose prodotte da un’impresa francese attualmente insolvente: dinanzi ai giudici tedeschi la paziente chiede il risarcimento alla Allianz, assicuratore francese della PIP, ma il contratto di assicurazione con la Allianz contiene una clausola territoriale che limita la copertura ai soli danni causati sul territorio francese. L’AG Bobek ritiene che tale limitazione territoriale costituisca una scelta legislativa legittima della Francia – compatibile con l’art. 18 TFUE e con il principio di non discriminazione in base alla nazionalità ivi contenuto – la quale ha previsto un livello più elevato di tutela per i pazienti e gli utilizzatori di dispositivi medici attraverso polizze assicurative più favorevoli applicabili nel suo territorio.
Il ministro della Giustizia e il presidente del Consiglio Nazionale Forense hanno firmato un documento contenente le “Linee guida” per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione al contrasto del contagio da COVID-19 (C.D. Coronavirus). Le indicazioni sono indirizzate a tutte le sedi giudiziarie, anche con riferimento a quelle che non rientrano nelle aree più colpite dal contagio. Il documento si compone di 7 articoli.
Si analizza, in questo articolo, la disciplina introdotta in tema di attribuzione di classi di merito RC auto dai commi 4 ter dell’art. 12, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8.
Il rapporto tra l’articolo 2054 c.c. e l’art. 1227 cc. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l’appunto, imprevedibili ed inevitabili. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5627.
Il cliente, che, sebbene ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, abbia preferito avvalersi delle prestazioni professionali di un avvocato non iscritto nell’apposito elenco, è tenuto al pagamento dei relativi compensi. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 2 marzo 2020, n. 5710.
Il coronavirus COVID-19 e le decisioni emergenziali delle autorità sanitarie di vari Paesi, tra cui la Cina e l’Italia, stanno incidendo sulla capacità delle imprese di adempiere regolarmente i contratti. Questo articolo intende fornire alcune indicazioni generali per la gestione dei contratti e, in conclusione, alcuni suggerimenti operativi.
Tra le tematiche affrontate dalla terza sezione nell’ambito delle sentenze depositate l’11 novembre 2019 rientra quella attinente ai danni risarcibili in caso di fatti illeciti o violazioni di obblighi contrattuali che abbiano determinato la lesione dell’integrità psico-fisica o la morte di una persona. Le pronunce che approfondiscono questi aspetti si muovono nel solco dei precedenti più immediati cercando, in relazione ad alcune ipotesi di maggiore complessità, come quelle caratterizzate dalla preesistenza di una situazione patologica del danneggiato e dall’incidenza della lesione sulla sua attuale attività lavorativa e sulla capacità di lavorare o di produrre reddito in futuro, di fornire istruzioni quanto più possibile chiare e precise per i giudici chiamati a procedere alla liquidazione dei relativi pregiudizi.
Secondo la Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5458, in presenza di un danno da perdita della capacità lavorativa sofferto, la liquidazione debba avvenire sommando due voci tra loro diverse: da un lato, i redditi perduti dalla vittima dal momento dell’illecito a quello della liquidazione; dall’altro, la capitalizzazione dei redditi futuri che la vittima presumibilmente perderà, dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al momento in cui si compie l’operazione di liquidazione.
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