Con ordinanza del 4 gennaio 2020 il Tribunale di La Spezia ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale, ai fini dell’utile esperimento dell’azione di manutenzione (art. 1170 c.c.), è necessario che la molestia presenti un apprezzabile e congruo contenuto di disturbo, tale da rendere oggettivamente impossibile, o più gravoso, il godimento materiale della cosa, con la conseguenza che ne restano escluse quelle condotte le quali, pur costituendo un’ingerenza, non risultino incompatibili con l’esercizio del possesso.
Secondo la Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4595, la conclusione della prestazione, che l’art. 2957, comma 2, c.c. individua quale “dies a quo” del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.
Nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato, comunque, preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 6 febbraio 2020, ha negato la sussistenza della responsabilità del condominio e dell’appaltatore dei lavori di ristrutturazione dell’edificio in relazione al furto commesso da ignoti in un appartamento.
La terza sezione civile, nell’ambito delle decisioni rese in data 11 novembre 2019, si è confrontata con alcuni snodi cruciali nel percorso che conduce al risarcimento del danno vantato dal paziente che si dolga dell’operato di un sanitario. Per un verso, viene ribadito (nelle sentenze n. 28991 e n. 28992) l’orientamento che in tempi recenti aveva preso piede con riferimento alla distribuzione dell’onere della prova nelle azioni basate sulla responsabilità contrattuale del sanitario e/o della struttura in cui eventualmente quest’ultimo è inserito. Per altro verso, si esclude (nella sentenza n. 28993) che la perdita di chance lamentata dal paziente rilevi sul piano del rapporto di causalità, trattandosi invece di una peculiare menomazione che riflette un’insuperabile incertezza rispetto a un evento lesivo derivante dalla condotta del sanitario e sua volta foriero di determinate conseguenze pregiudizievoli.
Secondo la Cassazione, sentenza 19 febbraio 2020, n. 4202, deve ritenersi conforme al dato normativo costituito dall’art. 1917, comma 3 c.c. il rifiuto opposto dall’assicurazione alla richiesta di rimborso formulata dall’assicurato, nel caso in cui lo stesso assicurato abbia scelto di non avvalersi del patto di gestione della lite.
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli l’art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto. A confermarlo è il Tribunale di Catania con sentenza 31 gennaio 2020, n. 423.
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3855.
In tema di consulenza tecnica di ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in “toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice. L’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia stata data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 14 febbraio 2020, n. 3850.
Nel caso in cui il giudizio venga definito, prima della decisione, con una conciliazione giudiziale o una transazione, va riconosciuto all’avvocato sia il compenso per la fase decisionale – non svoltasi – che un aumento del 25% di tale compenso. A chiarirlo è il Tribunale di Verona con ordinanza 9 gennaio 2020.
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