Articoli

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello aveva dichiarato la sussistenza delle condizioni per l’estradizione allo Stato della Georgia di un cittadino georgiano, ricercato per essere sottoposto a procedimento penale per i reati di maltrattamenti in famiglia, trattamento illecito di dati personali, nonchè per l’esecuzione di una sentenza di condanna definitiva per il reato di rapina e sequestro di persona, tutti asseritamente commessi ai danni della propria ex moglie, Procuratore della Repubblica presso la città georgiana di Tblisi, la Corte di Cassazione (sentenza 12 dicembre 2019, n. 50419) – nell’accogliere la tesi della difesa, secondo cui la richiesta di consegna era strumentale e legata a motivi persecutori politici e alle ritorsioni della ex moglie dell’estradando, personaggio influente e sospetto – ha invece rilevato che, risultando da fonti internazionali particolarmente qualificate le gravi carenze che hanno afflitto il sistema giudiziario dello Stato della Georgia, quanto ad imparzialità ed indipendenza, essendo state registrate interferenze di tipo politico, ove la prospettazione del rischio di un processo persecutorio è stata in qualche modo suffragata dall’interessato con elementi specifici ed idonei ad avvalorare la tesi difensiva, impone alla Corte d’appello, chiamata a valutare la richiesta di consegna estradizionale, un approfondito accertamento del c.d. fumus persecutionis, con obbligo di far ricorso alle informazioni od agli accertamenti previsti dall’art. 704 c.p.p., comma 2.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 279 del 20 dicembre 2019, invita il legislatore a rendere più efficiente la disciplina prevista per la conversione della pena pecuniaria, per far sì che essa possa effettivamente costituire un’alternativa credibile rispetto alle pene privative della libertà.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un tifoso, per aver lanciato, con conseguente deflagrazione, una bomba carta nel contesto di un incontro calcistico di grande rilevanza, quale il derby tra il Torino e la Juventus, all’interno dello stadio, la Corte di Cassazione (sentenza 12 dicembre 2019, n. 50340) – nel respingere la tesi della difesa secondo cui erroneamente i giudici di merito avrebbero provveduto alla individuazione della condotta di compartecipazione e del contributo della stessa alla consumazione del reato – ha invece ribadito che la presenza fisica allo svolgimento dei fatti integra un’ipotesi di concorso morale penalmente rilevante non allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, bensì qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell’autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente si sia rappresentato l’evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell’autore materiale.
La sentenza del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta del 28 ottobre 2019 n. 78, tratta della fattispecie incriminatrice della rissa e dedica spazio all’istituto della irrilevanza del fatto di cui all’art. 27 D.P.R. 488/1988, limitandone l’ambito oggettivo all’ipotesi di cui al primo comma, nel caso di mancata derivazione causale di lesioni o morte, contestualmente ampliandone alla fase dibattimentale l’applicabilità processuale.
Pronunciandosi su un caso “russo” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie di disporre l’espulsione di un cittadino polacco, di madre russa, con divieto di far rientro in Russia per la durata di otto anni, in quanto ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, avendo riportato una condanna per il reato di lesioni personali volontarie, la Corte di Strasburgo ha escluso, sebbene a maggioranza (4 voti a 3), che il provvedimento avesse violato l’art. 8 della Convenzione EDU. La Corte (sentenza 17 dicembre 2019 n. 2967/12) ha rilevato in particolare che il divieto di rientro per una durata così lunga era giustificato dalla gravità del reato commesso, nè trovava ostacoli nel fatto che l’espulso avesse la propria madre in Russia e che pertanto per un periodo così lungo non avrebbe potuto vederla, in quanto non si trattava di un minore ma di un adulto maggiorenne (all’epoca dell’espulsione trentunenne), non rilevando il fatto che egli fosse cresciuto in Russia e lì avesse studiato a lungo. I legami con la famiglia di origine, nella specie con la madre, non potevano infatti ritenersi così “forti” da potersi ritenere violato il diritto alla vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione EDU. Le autorità giudiziarie, del resto, avevano valutato tutti gli aspetti e, per la Corte EDU, avevano assicurato il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco.
Di seguito l’articolo del dott. Giordano, pubblicato su Diritto Penale e Processo n. 12/2019, Ipsoa, Milano.

Il reato di “pornografia minorile” punisce condotte diverse, accomunate dalla strumentalizzazione sessuale del minore, di cui è tutelata l’immagine, la dignità e l’equilibrato sviluppo psico-fisico. Per evitare di trattare con eccessivo rigore la produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 600 ter c.p., la giurisprudenza riteneva necessario il presupposto del pericolo di diffusione delle immagini o dei video, ravvisando, in mancanza, il reato di mera detenzione di tale materiale. Di recente, la Suprema Corte ha preso atto dell’evoluzione tecnologica, reputando il requisito richiesto del tutto anacronistico, perché insito nell’uso di smartphone, tablet e computer dotati di fotocamera, che rendono agevole il collegamento alla rete internet, facendo diventare potenzialmente diffusiva qualsiasi produzione di immagini o di video.

Una sanzione pecuniaria irrogata in uno Stato Ue può essere eseguita in un altro Stato Ue quando tale sanzione riguardi un’entità che non dispone, in questo secondo Stato, di personalità giuridica? L’Avvocato generale Prit Pikamae ritiene di sì e, nelle conclusioni del 12 novembre 2019 (causa C‑183/18), afferma che una decisione che infligge una sanzione pecuniaria debba essere eseguita nei confronti di una persona giuridica nello Stato membro di esecuzione anche se le disposizioni nazionali di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI non prevedono tale possibilità. A parere dell’AG, ricadrebbe nella nozione di persona giuridica anche un’entità sprovvista di personalità giuridica, a condizione che essa costituisca un’unità organizzativa con un’entità dotata di personalità giuridica.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di assoluzione con cui la Corte d’appello aveva mandato esente da responsabilità il conducente di un’autovettura, giunto presso l’ospedale in ‘codice rosso’ a seguito di incidente con politraumi, accusato del reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, ritenendo che il prelievo ematico per la verifica dell’assunzione di alcol e droga, non rientrasse in un protocollo medico, ma fosse conseguente all’impulso della polizia giudiziaria che ne aveva fatto richiesta, la Corte di Cassazione (sentenza 10 dicembre 2019, n. 49898) – nel disattendere la tesi del PM che aveva proposto ricorso contro la sentenza assolutoria, secondo cui, diversamente, l’imputato era stato sottoposto ad esami strumentali e prelievi nell’ambito di protocolli sanitari e non su richiesta esclusiva della polizia giudiziaria – ha invece ribadito che, correttamente, era stata affermata l’inutilizzabilità degli esami svolti presso il nosocomio, ove l’imputato era stato condotto subito dopo il sinistro stradale, non essendo stato dato il dovuto avviso di farsi assistere da un difensore.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo, condannato per il reato di omicidio colposo, riconosciuto l’eccesso colposo di legittima difesa, avendo sparato ad una persona, uccidendola, che aveva tentato di introdursi all’interno della sua abitazione per commettere un furto, la Corte di Cassazione (sentenza 10 dicembre 2019, n. 49883) – nell’accogliere la tesi della difesa secondo cui la condotta tenuta rientrava nel nuovo art. 55 c.p., stante l’accertato stato di “grave turbamento” in cui si era trovato l’imputato in conseguenza della situazione di pericolo in atto – ha precisato che ai fini del giudizio sulla causa di non punibilità di cui all’art. 55, co. 2, c.p. come introdotto dalla legge n. 36 del 2019, non è sufficiente il generico riferimento alla situazione di “significativo turbamento” in cui il reo ha agito, occorrendo invece accertare la situazione di “grave turbamento” cui si riferisce la norma codicistica.
Molte le novità contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante “Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni” (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2019, n. 305).
Call Now Button