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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di revoca od annullamento di pontone galleggiante ancorato alle sponde di un canale d’acqua all’interno di un Parco Regionale, procedendosi nei confronti dell’indagato per i reati di cui all’art.44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181, co., d. lgs. 42/2004, la Corte di Cassazione (sentenza 9 gennaio 2020, n. 380) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui l’opera oggetto del sequestro non aveva nulla a che vedere con le violazioni edilizie contestate, trattandosi di un natante, ovverosia di una zattera a motore – ha diversamente affermato che anche un natante rientra nel concetto di “costruzione” elaborato dalla giurisprudenza allorquando modifichi, attraverso lo stabile ancoraggio ad un fondale, lo stato dei luoghi in quanto funzionalmente asservito ad ambiente di lavoro per la pesca dei molluschi, senza essere assistito dal carattere di assoluta precarietà dell’esigenza che è preordinato a soddisfare.
In tema di reati a tutela del diritto d’autore, integra il reato previsto dall’art. 171-bis, co. 2, I. n. 633 del 1941, il trasferimento su supporto informatico, al fine di trarne profitto, del contenuto di una banca dati appartenente ad una società privata, contenente gli indirizzi da utilizzare per l’invio di comunicazioni elettroniche di Direct e-mail marketing, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, nonché l’averne eseguito l’estrazione e il reimpiego in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter della medesima legge (Cass. pen., sez. III, sentenza 8 gennaio 2020, n. 220).
Ai fini dell’adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dell’art. 192, 2° comma, c.p.p. Inoltre, va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto.
Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità della condanna per il reato di diffamazione, inflitta a due giornalisti del settimanale “Gente”, per aver pubblicato a distanza id 25 anni dalla morte, un articolo ritenuto diffamatorio riguardante le oscure vicende dell’assassinio del giornalista Walter Tobagi, avvenuto nel 1980, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all’unanimità (sentenza 16 gennaio 2020 n. 59347/11), che vi fosse stata la violazione dell’articolo 10 (liberà di espressione) della Convenzione EDU. Il caso riguardava la condanna per diffamazione di due soggetti, il giornalista ed il direttore editoriale del settimanale “Gente”, a seguito della pubblicazione di un articolo sull’omicidio nel 1980 del giornalista Walter Tobagi, assassinato da un gruppo terroristico vicino alle Brigate Rosse. Per quanto riguarda le notizie raccolte basate su interviste, la Corte EDU ha ribadito la sua precedente giurisprudenza, che impone la necessità di fare una distinzione tra le dichiarazioni del giornalista e quelle fatte da terzi e riportate in un articolo. Nel caso di specie, la Corte di Strasburgo ha rilevato che i giudici italiani non avevano differenziato tra le dichiarazioni del primo ricorrente e quelle rese da D.C., ossia la fonte delle dichiarazioni del giornalista, fonte che era stata citata nell’articolo. La Corte ha anche osservato che i due ricorrenti avevano prodotto un numero assai elevato di documenti e prove sostanziali dei fatti che consentivano di considerare la versione dei fatti, presentata nell’articolo, credibile e fondata su una solida base fattuale. La Corte EDU ha anche rilevato che le dichiarazioni “incriminate” erano relative ad eventi risalenti alla fine del 1979 e che l’articolo era stato pubblicato 25 anni più tardi, nel 2004. In conclusione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che i giudici italiani, accertando che le osservazioni di D.C. non erano veritiere ed erano contrarie alla “verità per come stabilita dai tribunali in ultima istanza”, non avevano fornito motivi pertinenti e sufficienti per valutare le informazioni fornite dai due ricorrenti.
La Corte costituzionale, con ordinanza 3/2020, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, comma 1, d.lgs. n. 115 del 2002, laddove impone l’ammissione al gratuito patrocino della persona offesa, senza poter compiere alcun vaglio in ordine alla rilevanza penale dei fatti denunciati.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un imputato per aver eseguito abusivamente lavori in zona paesaggisticamente vincolata, la Corte di Cassazione (sentenza 9 gennaio 2020, n. 370) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui era insussistente il reato contestato (art. 181, D. Lgs. n. 42/2004) per non essere le opere realizzate visibili all’esterno, trattandosi, in un caso, di una chiusura mediante vetrata nascosta da un muro più alto e, negli altri, di manufatti completamente interrati – ha invece ribadito che in tema di tutela delle aree sottoposte a vincolo, ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, non assume alcun rilievo l’assenza di una possibile incidenza sul bene sotto l’aspetto attinente al suo mero valore estetico, dovendosi invece tener conto del rilievo attribuito dal legislatore alla interazione tra elementi ambientali ed antropici che caratterizza il paesaggio nella più ampia accezione ricavabile dalla disciplina di settore, con la conseguenza che anche interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell’originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale.
Nel caso sottoposto all’esame della II sezione della Corte di cassazione gli imputati erano stati condannati per il reato di tentata estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso, in relazione al fatto che avessero minacciato le persone offese al fine di ottenere l’immediato adempimento di una obbligazione, senza attendere l’esito della causa civile pendente (con la minaccia che ove non avessero ottemperato “qualcuno si sarebbe fatto male”). La Corte, con ordinanza del 16 dicembre 2019 n. 50696, ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite affinchè decida se trattasi di estorsione ovvero di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un imputato per il reato di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (droga pesante) e del tipo hashish e marijuana (droghe leggere), escludendo che il fatto potesse essere inquadrato nella ipotesi della c.d. lieve entità, prevista dal co. 5 dell’art. 73, TU Stup., la Corte di Cassazione (sentenza 7 gennaio 2020, n. 114) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la motivazione della Corte d’appello era censurabile quanto alla detenzione delle sostanze stupefacenti diverse dalla cocaina, tenuto conto della loro modestissima quantità – ha affermato che sebbene l’esito più comune, nel caso di contestuale detenzione di sostanze stupefacenti di diversa qualità, conduca in concreto ad una valutazione unitaria del fatto, non è in astratto da escludersi l’ipotesi che tale valutazione possa portare in alcuni casi a scindere la qualificazione giuridica del fatto, inducendo il Giudice a riconoscere che una delle violazioni registrate debba essere ricondotta nell’ambito dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, la nozione di condotta violenta o di incitamento alla violenza commessa “in occasione” o “a causa” di manifestazioni sportive non implica una immediata connessione spaziale o temporale tra l’incontro sportivo e il comportamento, essendo sufficiente che il primo sia stato il pretesto o la ragione dell’azione, indipendentemente dal luogo o dal momento di quest’ultima.
La Procura della Repubblica di Bologna elabora “Linee guida” rivolte alle forze dell’ordine con lo scopo di fornire modelli di comportamento uniformi ed orientati a realizzare gli obiettivi della legge n. 69 del 2019 nell’avvicinare e prendere in carico i casi di violenza domestica e di genere.
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