In tema di reati contro l’amministrazione della giustizia, l’art. 384, c.p. che prevede la causa di non punibilità del “prossimo congiunto” per il reato di falsa testimonianza, costituisce norma di carattere penale ovvero sostanziale che ha trovato nelle previsioni recate dal D.lgs. n. 6 del 2017, art. 2, comma 1, lett. a) e, dunque, per i conviventi in forza di unione civile tra persone dello stesso sesso, una mera esplicazione. Ne consegue, pertanto, che la norma di garanzia a favore dei dichiaranti (ossia l’avviso previsto dall’art. 199, c.p.p.) nel caso di persone conviventi o che abbiano convissuto – la quale si applica limitatamente ai fatti verificatisi ovvero appresi durante la convivenza – è applicabile anche ai fatti antecedenti all’entrata in vigore della c.d. legge Cirinnà, anche se il rapporto di convivenza è a tale momento precedente (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 17 dicembre 2019, n. 50993).
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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado al conducente di un’autovettura, cui era stato addebitato il reato di omicidio colposo per aver cagionato il decesso di un pedone, investito mentre attraversava la strada, la Corte di Cassazione (sentenza 19 dicembre 2019, n. 51147) – nel disattendere la tesi della difesa secondo cui i giudici di merito non avevano assolutamente valutato l’incidenza della condotta del pedone quale concausa o causa sufficiente a determinare l’evento – ha diversamente ribadito che la regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente, vada sintetizzata nell'”obbligo di attenzione” che questi deve tenere al fine di “avvistare” il pedone sì da potere porre in essere efficacemente gli opportuni (rectius i necessari) accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.
Con la sentenza n. 698 del 2020, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta al quesito “se anche successivamente alla riforma della disciplina in absentia di cui alla legge 278 aprile 2014 n. 67, l’estratto della sentenza emessa all’esito del rito abbreviato debba essere notificata all’imputato non comparso”.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la pronunzia con la quale il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un minore per il reato di rissa a seguito della concessione del perdono giudiziale, la Corte di Cassazione (sentenza 18 dicembre 2019, n. 51103) – nell’accogliere la tesi della difesa secondo cui l’imputato non aveva materialmente partecipato alla rissa, donde non ne doveva rispondere per il semplice fatto di avere assistito alla medesima facendo “cerchio” insieme a numerose altre persone ai corrissanti – ha in particolare affermato, quanto alla natura concorsuale della condotta, che, ai fini della configurabilità del concorso “esterno” nel reato di cui all’art. 588, c.p., occorreva accertare in che termini e per quali ragioni la condotta tenuta (nella specie consistita nell'”accerchiamento” dei contendenti) avesse potuto rafforzare il loro intento, così da differenziarla rispetto al naturale ed irrilevante comportamento di chi, per mera curiosità, vuole assistere a quanto sta avvenendo in sua presenza.
Non si presume la colpevolezza del proprietario di un cane che abbia morsicato un passante sulla via pubblica. È rilevante ai fini del giudizio che l’animale sia tenuto a guinzaglio e che abbia reagito alla precedente “provocazione” infertagli dal ciclista che gli abbia calpestato la coda. È quanto affermato dalla Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 50562 del 16 dicembre 2019.
Con la sentenza n. 51 del 2020, le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta al quesito “se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le intercettazioni siano state disposte, di cui all’art. 270 c.p.p., riguardi anche i reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione”.
In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione. Dopo le numerose novità legislative recate in materia di circolazione stradale nel mese di dicembre 2018 (1) – tutte contenute nel “Codice della Strada per l’udienza” – e la famosa sentenza n. 88 del 17/4/2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 222 C.d.S (2), si ritiene di dare atto della recente sentenza n. 38618, depositata il 19/9/2019 dalla IV sezione penale, con cui la Suprema Corte ha ritenuto di modificare il proprio tradizionale orientamento.
Il D.L. n. 161/2019, imprevedibilmente comparso sulla Gazzetta ufficiale dell’ultimo dell’anno, ha sostanzialmente abrogato la “riforma Orlando” in materia di intercettazioni. E questo non può fare che piacere a chi, come me, non ha esitato a definire tale provvedimento la peggior legge, dopo le leggi razziali del 1938. Tuttavia, resta l’amara constatazione che le molteplici riforme che negli ultimi anni hanno riguardato la giustizia penale si sono caratterizzate per l’estrema incertezza e variabilità delle scelte politiche, evidente conseguenza della attuale instabilità politica. Assistiamo, infatti, a riforme e controriforme che stravolgono il sistema penale e processuale, talvolta a “leggi-bandiera”, come l’abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, che serve soltanto a tranquillizzare l’elettorato ma anziché accelerare il corso del processo lo rendono infinito, talaltra a modifiche, anche profonde, degli istituti penali o processuali approntate con leggi delega, la cui attuazione è regolarmente rinviata, con differimenti e proroghe di efficacia normativa reiterate per anni. Così è successo per la riforma in materia di intercettazioni, ora rinviata per la quarta volta al 1° marzo 2020 e intanto “rattoppata” con un imprevedibile decreto-legge, che “sdogana” definitivamente il virus trojan e pone il pubblico ministero al centro delle decisioni, anziché riservare tale ruolo al giudice per le indagini preliminari, che per sua natura è l’organo garante della legittimità delle indagini preliminari e quindi dovrebbe essere anche il “giudice delle intercettazioni”.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un medico, cui era stato addebitato il reato di cui all’art. 593-bis c.p. per aver colposamente provocato l’interruzione della gravidanza di una sua paziente, la Corte di Cassazione (sentenza 20 dicembre 2019, n. 51479) – nell’accogliere la tesi della difesa secondo cui non sarebbe stato certo il nesso causale tra la condotta omissiva dell’imputato e l’evento abortivo – ha diversamente ribadito che compito del giudice di merito è quello di indicare le ragioni per le quali – avuto riguardo ai dati fattuali emersi nel dibattimento – si attribuisca alla condotta colposa del medico (nella specie, la mancata prescrizione del test antirosolia) una significativa incidenza sulla scelta abortiva, tale da far ritenere la sussistenza del nesso causale tra omissione e l’aborto medesimo.
In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all’art. 677 c.p. a carico dell’amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l’obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall’attribuibilità al medesimo dell’origine della stessa (Cassazione penale, sezione I, 12 dicembre 2019, n. 50366).
