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Il gestore di un esercizio “dimentica” di versare all’erario le somme incassate sui videogiochi ed il Tribunale lo condanna per peculato: i dubbi degli Ermellini e le opzioni possibili (Cass. pen., ord. 13 gennaio 2020, n. 997; decreto Primo Presidente Aggiunto del 28 gennaio 2020).
Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità della decisione della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile un ricorso proposto da un soggetto, condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, la Corte europea dei diritti dell’uomo, seppure a maggioranza (6 voti favorevoli e 1 contrario), ha, da un lato, riscontrato la violazione dell’art. 6 (diritto all’equo processo) e, dall’altro, escluso invece la violazione dell’art. 7 (nulla poena sine lege) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso riguardava un procedimento penale che aveva portato alla condanna del ricorrente per guida in stato di ebbrezza. Questi aveva sostenuto che la pena detentiva inflittagli era illegittima, in quanto frutto dell’applicazione di una normativa penale sopravvenuta al fatto, più sfavorevole. In particolare, si era lamentato del fatto che non gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, conformemente alla legge vigente al momento dei fatti e successivamente modificata. Si era anche lamentato della mancanza di motivazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione davanti alla quale aveva proposto ricorso. La Corte di Strasburgo ha ritenuto fondata tale seconda doglianza, rilevando che la Corte di cassazione aveva omesso di motivare la propria decisione, ossia non aveva esaminato il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. Ha tuttavia escluso che il ricorrente fosse stato sanzionato in base alla nuova legge penale, divenuta applicabile dopo i fatti (Corte europea diritti dell’uomo, sez. I, sentenza 6 febbraio 2020 n. 44221/14).
Di seguito l’articolo del dott. De Santis, pubblicato su Studium Iuris n. 1/2020, Cedam, Padova.

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la legge n. 69 del 2019, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (c.d. “Codice rosso”). Il presente contributo analizza alcune delle modifiche normative apportate al codice penale, concentrando l’attenzione sulle nuove fattispecie di reato introdotte dagli artt. 583-quinquies e 612-ter c.p., onde formulare alcune considerazioni preliminari – da rivalutare anche alla luce dell’esperienza applicativa – circa la reale efficacia preventiva e repressiva della novella, destinata ad ingenerare anche alcuni dubbi di costituzionalità.

L’appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. Cassazione penale, sezione II, sentenza 31 gennaio 2020, n. 4130 si sofferma sul problema dell’interversione del possesso quando l’agente è un amministratore condominiale.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna anche agli effetti civili inflitta ad una donna ed ai suoi due figli, per stalking e lesioni personali, reati commessi, nell’ambito di aspri contrasti condominiali, ai danni di alcuni condomini dello stabile, la Corte di Cassazione (sentenza 23 gennaio 2020, n. 2726) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente i giudici di appello avrebbero ritenuto gli imputati colpevoli del reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.p.), in base all’assunto per il quale intanto si potrebbe parlare di stalking in quanto vi sia uno sbilanciamento tra le parti – ha diversamente affermato che quand’anche le persone offese attuino anch’esse condotte etero aggressive nei confronti dello stalker, ciò non legittima sic et simpliciter l’esclusione del reato, ma impone solo un più accurato onere di motivazione in capo al giudice di merito.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva confermato la sentenza di condanna, inflitta in primo grado dal giudice di pace, alla conducente di un’autovettura che, nel sorpassare un ciclista che si trovava a marciare sul margine dx della carreggiata, veniva speronato dall’auto riportando lesioni personali, la Corte di Cassazione (IV, sentenza 24 gennaio 2020, n. 2873) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui era da escludersi il nesso causale, in quanto era stata invece l’andatura irregolare del ciclista, che si era portato improvvisamente a sinistra mentre l’auto era già in fase di sorpasso, a sfuggire totalmente al controllo ed alla prevedibilità dell’automobilista – ha, diversamente, affermato che il conduce di un’autovettura, consapevole della presenza di un ciclista che lo precede tenendo un’andatura non regolare, deve astenersi dal sorpasso ovvero compiere tale manovra in assoluta sicurezza, mantenendo una distanza laterale adeguata ad evitare ogni possibile urto, a maggior ragione nel caso in cui il sorpasso stia avvenendo all’altezza di una curva.
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Cassazione penale, sezione V, sentenza 10 gennaio 2020, n. 660).
In tema di contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica, ai fini della configurabilità del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) non è necessario riscontrare la presenza di denunce né, tanto meno, espletare accertamenti tecnici, avendo invece il giudice del merito l’obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la testimonianza dell’agente operante che abbia accertato il fatto (Cassazione penale, sezione III, sentenza 23 gennaio 2020, n. 2685).
Mentre la condotta di istigazioni al suicidio risulta sempre penalmente rilevante, nel caso di aiuto al suicidio la penale responsabilità del soggetto agente non sussiste se la volontà di suicidio è espressa in modo chiaro e consapevole da persona in condizioni gravi ed irreversibili, accertate in ambito medico, alla quale sia stata prospettata la possibilità di ricorrere ad altre azioni legalmente consentite. Così stabilisce la Sentenza n. 8 del 30 gennaio 2020 della I Sezione Penale della Corte d’Assise di Milano.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna anche agli effetti civili inflitta ad una donna ed alle sue due figlie, per stalking, lesioni personali e violazione di domicilio ai danni dell’amante del marito e delle sue due figlie, a seguito della scoperta della relazione intrattenuta da quest’ultima con il proprio marito, la Corte di Cassazione (sentenza 23 gennaio 2020, n. 2725) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la Corte d’appello aveva negato l’attenuante della provocazione, in particolare nell’escludere che l’esistenza di un lasso temporale tra la condotta provocatoria (nella specie, la scoperta della relazione) e la reazione delle imputate minasse la ricorrenza dei presupposti per la sua applicabilità – ha diversamente affermato che la circostanza che la vittima abbia intrapreso una relazione con il coniuge dell’aggressore ed il venir meno al dovere di lealtà legato all’amicizia/conoscenza con la famiglia dell’autore del reato, sono temi che esulano dal novero delle condizioni che possono condurre all’applicazione della circostanza invocata, trattandosi di dinamiche squisitamente affettivo-interpersonali caratterizzate da un possibile margine di opinabilità, che non rispondono a regole (neanche di ordine morale) generalmente riconosciute e sufficientemente stabilizzate e che, pertanto, non possono trovare sbocco in termini di attenuazione della risposta punitiva dello Stato.
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