La Corte costituzionale, con sentenza n. 15 dell’11 febbraio 2020, lancia un monito al legislatore, perché ponga rimedio alle incongruenze di disciplina che minano l’effettività della pena pecuniaria.
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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello, decidendo a seguito di un precedente annullamento con rinvio della Cassazione, aveva accolto l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione cautelare subita da un soggetto, poi assolto con sentenza definitiva, da reati attinenti la materia degli stupefacenti, la Corte di Cassazione (sentenza 3 febbraio 2020, n. 4422) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui, nel caso di specie, non erano stati adeguatamente esplicitati i criteri utilizzati per quantificare l’indennizzo – ha, diversamente, affermato che, pur potendosi ritenere legittima la valutazione equitativa, occorre evidenziare che, in presenza di una pluralità di lesioni della sfera patrimoniale e personale, riconducibili all’ingiusta restrizione, occorre valutare l’effettiva incidenza e gravità dei pregiudizi ulteriori che giustificano l’incremento dell’indennità calcolata in via aritmetica, imponendosi in tal senso un’adeguata esposizione sia della natura dei danni patiti dal richiedente, sia del loro impatto sulle sue condizioni personali, ciò al fine di ancorare a parametri non astratti la liquidazione del relativo importo.
Con la sentenza n. 2736 del 2020, la Corte di cassazione ha affermato che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è compatibile con la richiesta di giudizio abbreviato e che tale istanza deve essere trattata in via prioritaria, in virtù del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la richiesta volta a ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione di una pena detentiva, ritenendo ostarvi la previsione dell’articolo 172, co. 7, c.p., trattandosi di soggetto dichiarato recidivo ex art. 99, co. 2, n. 2, c.p. precedente l’irrogazione della pena di cui si discuteva, la Corte di Cassazione (sentenza 30 gennaio 2020, n. 4095) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui la recidiva deve sopraggiungere nel periodo di tempo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e la data in cui matura il termine di prescrizione della relativa pena – ha, infatti, affermato che l’estinzione della pena per decorso del tempo ex art. 172, co. 7, c.p. non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell’art. 99, c.p., a condizione che il relativo accertamento sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio in relazione a un fatto commesso e giudicato in qualsiasi momento precedente al decorso del termine di prescrizione della pena.
Con la sentenza n. 5464 del 220, le Sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se, nel giudizio di legittimità, la competenza a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ai sensi dell’art. 541 c.p.p., e alla emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese a beneficio del difensore della predetta parte civile, ai sensi dell’art. 83, comma 2, d. p.r. 30 maggio 2002 n. 115, spetti alla Corte di cassazione ovvero al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva condannato un soggetto che si era fatto consegnare con minaccia da due parroci somme di denaro, la Corte di Cassazione (sentenza 29 gennaio 2020, n. 3856) – nell’accogliere la tesi del PM, che aveva proposto appello, secondo cui nel caso di specie erroneamente il primo giudice aveva riqualificato i fatti come violenza privata per l’assenza di un danno economico, in quanto le pretese dell’imputato erano volte a ottenere dai parroci elargizioni qualificate liberali, come solitamente costoro fanno in favore di soggetti bisognosi – ha, infatti, affermato che condotte come quelle contestate integrano il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, sia perché la donazione o l’atto di liberalità avvengono per decisione spontanea di chi eroga la somma a titolo di sostegno, non quando invece segua a una minaccia o a una intimidazione, sia perché, se pure per importi contenuti, comunque un danno è configurabile nelle somme consegnate con tali modalità, sottratte a impieghi derivanti dalla discrezionalità di chi le detiene, se pure per scopi benefici.
In tema di reati doganali, l’art. 291 bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 trova applicazione, in forza dell’art. 62- quater, commi 1-bis e 7-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1995, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, secondo i criteri di equivalenza determinati sulla base di apposite procedure tecniche, con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forza dei quali 1 ml di prodotto liquido da inalazione corrisponde a 5,63 g convenzionali (Cass. pen., sentenza 28/1/2020, n. 3465).
La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2020 n. 14, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 516 c.p.p. nella parte in cui, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna, inflitta in primo grado, ad un soggetto che si era fatto consegnare dalle persone offese una somma di denaro quale acconto per la locazione di una villa, mai consegnata nel termine pattuito né, tantomeno, aveva restituito gli importi ricevuti, la Corte di Cassazione (sentenza 29 gennaio 2020, n. 3790) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui nel caso di specie, versandosi nella fase di esecuzione e non della stipulazione del contratto, si era di fronte ad un mero illecito civile, trattandosi di mero inadempimento contrattuale – ha, diversamente, ribadito che la truffa contrattuale è configurabile non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorché una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l’altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno.
Si rende responsabile della circostanza aggravante di cui all’art. 3 del d. l. n. 122 del 1993 non solo chi agisca all’esclusivo fine di manifestare o propagandare l’odio razziale, ma anche chi, riferendosi alle origini di un determinato soggetto, faccia comunque percepire all’esterno la sussistenza di opinioni e sentimenti di pregiudizio razziale, connotati da disprezzo nei confronti degli stranieri provenienti da determinate Nazioni (Trib. Mil. di Verona sez. II, sent. 24 dicembre 2019).
