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Nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il giudice disponga la mediazione, è l’opposto a doversi fare parte diligente per avviare il procedimento e per coltivarlo diligentemente; in difetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché fondato su un’azione divenuta improcedibile, impregiudicata la facoltà per il creditore di depositare un nuovo ricorso per ingiunzione.
Secondo la Cassazione, sentenza 18 settembre 2020, n. 19565, la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso da parte del venditore può presumersi vessatoria quando il compenso non trova giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore.
In caso di notifica non andata a buon fine a causa della variazione dell’indirizzo dello studio del procuratore di parte appellata, si è al cospetto non già di una mera nullità della notifica ma di una vera e propria inesistenza, giacchè l’atto viene restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa», con conseguente impredicabilità di una rinnovazione iussu iudicis sanante con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile del 15 settembre 2020, n. 19113.
Per fronteggiare il diffondersi della pandemia, come ben noto, anche in Italia, al pari di quanto accaduto in pressoché tutti gli ordinamenti giuridici, sono state adottate misure eccezionali, alcune delle quali hanno inciso direttamente sull’amministrazione della giustizia civile. Tutte queste hanno prontamente attirato grande attenzione, non soltanto degli studiosi del diritto processuale civile, ma anche e soprattutto degli operatori pratici del diritto, avvocati e magistrati. Unica eccezione a questo generale interesse alle norme emergenziali processuali è l’art. 108, D.L. 17 marzo 2020, n. 18: le relative disposizioni, dettate (anche) in tema di notificazione a mezzo posta, infatti, sono rimaste nell’ombra: a quanto consta, non hanno ricevuto non soltanto nessun commento dottrinale, ma neppure nessuna applicazione nell’ambito di alcun provvedimento giurisdizionale. Almeno fino ad ora: il Tribunale di Verona (nn. 1012/2020 e 1315/2020) ha, infatti, recentemente avuto modo di pronunciare due provvedimenti fondati proprio sull’art. 108 cit.
In tema di vendita di cosa gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri non dichiarati dal venditore, l’art. 1482 c.c. e dell’acquirente in quanto non gli preclude la possibilità di esperire l’azione di risoluzione, ove ne ricorrano gli estremi, ivi compreso quello della non scarsa importanza dell’inadempimento, e di domandare l’accertamento della legittimità del recesso esercitato ai sensi del secondo comma dell’art. 1385 c.c. È quanto ribadito dalla Cassazione con ordinanza 16 settembre 2020, n. 19294.
A distanza di dieci anni dall’ultima, importante, riforma del Codice, avvenuta con la L. 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale Pubblicato in GU n. 175 del 29 luglio 2010 – Suppl. Ordinario n. 171”, il legislatore interviene, con Legge 15 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, su un testo che più parti ritengono debba essere oggetto di una riforma organica. Anche il Capo dello Stato ha richiamato l’attenzione sul provvedimento normativo in esame, ritendo che le modifiche al Codice della Strada “non risultano riconducibili alle finalità” del decreto spiegate nel preambolo, cioè “agevolare gli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture attraverso una serie di semplificazioni procedurali”. In particolare il richiamo del Capo dello Stato si concentra sulla omogeneità del provvedimento in commento, ricordando che la Corte Costituzionale ha in più occasioni richiamato al rispetto di tale requisito.
Con una approfondita e per certi versi innovativa Relazione, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione è intervenuto sul tema delle novità normative aventi ad oggetto l’emergenza Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale. Dopo avere analizzato i recenti interventi emergenziali e i tradizionali rimedi codicistici, la Cassazione compie un deciso endorsement in favore della rinegoziazione quale soluzione ottimale per il riequilibrio dei rapporti commerciali a seguito della sopravvenienza pandemica, sancendo l’esistenza di un dovere di rinegoziazione in capo alla parte avvantaggiata basato sul principio di buona fede oggettiva. A fronte di tale importante affermazione, restano una serie di importanti criticità, affrontate in parte dalla Relazione, legate ai parametri di giudizio a disposizione del giudice per valutare la rinegoziazione e al provvedimento a disposizione dell’autorità giudiziaria in caso di fallimento dell’attività rinegoziativa.
Ai fini della prova della mancanza di copertura assicurativa in giudizio nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non sussiste un regime probatorio legale, neppure in presenza di rapporto dell’autorità o dichiarazione dell’Isvap, ma si deve applicare il regime della prova libera, con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni.
In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 3 settembre 2020, n. 18283.
La presenza di una clausola risolutiva espressa, da un lato, l’esistenza di un riconoscimento di debito, dall’altro, consentono di pervenire – accertato sotto il profilo strettamente materiale il mancato adempimento dell’obbligazione dedotta nella prima, e l’oggettiva natura ricognitiva del secondo – alla definizione delle reciproche pretese delle parti, con sentenza dichiarativa, dunque, senza necessità di valutare diversi profili, altrimenti rilevanti (come sarebbe stato se, in mancanza dei primi, il Giudice avesse dovuto valutare la gravità dei rispettivi inadempimenti, operando con pronuncia di natura costitutiva ai sensi dell’art. 1453 c.c.). Alla risoluzione per inadempimento dell’affittuario dell’azienda consegue, oltre al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, il ristoro del danno da perdita dell’avviamento, la cui quantificazione è stata operata sul parametro oggettivo rappresentato dal tasso di royalty sul fatturato. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Frosinone del 18 febbraio 2020.
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