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Secondo la Cassazione, ordinanza 22 settembre 2020, n. 19733, nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia.
La questione concernente il dies a quo del cosiddetto «termine lungo» per l’impugnazione del lodo arbitrale è suscettibile di una pluralità di soluzioni e configura una questione di massima di particolare importanza meritevole di sottoposizione alle Sezioni Unite di questa Corte ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 24 settembre 2020, n. 20104.
Poiché la costituzione, l’estinzione ed il trasferimento dei diritti reali su beni mobili registrati non è soggetta a particolari oneri formali, in ossequio al principio della libertà delle forme vigenti per i beni mobili (ex art. 1350 c.c.) allora il trasferimento di proprietà di un autoveicolo si realizza per effetto del mero consenso delle parti legittimamente manifestato. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Crotone del 20 maggio 2020, n. 437.
Di seguito l’articolo dell’Avv. Sangiovanni, pubblicato su Immobili & proprietà n. 8-9/2020, Ipsoa, Milano.
In questo articolo si esaminano le novità apportate dalla normativa emergenziale in tema di lavori edili. L’art. 103 del Decreto Cura-Italia consente agli appaltatori di pretendere subito il pagamento dei lavori già eseguiti. La disposizione è finalizzata ad assicurare liquidità ai costruttori e, tuttavia, potrebbe generare un significativo contenzioso nell’ambito dei lavori edili. Si pensi solo alla possibile mancanza di liquidità dei committenti, che potrebbe impedire l’effettuazione dei pagamenti, oppure ai casi in cui i lavori eseguiti presentino vizi e difformità, tali per cui il committente non intende pagare.
È nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento delle delibere dell’assemblea, visto che l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all’art. 1137 c.c. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 21 settembre 2020, n. 19714.
Di particolare interesse la motivazione dell’ordinanza 24 settembre 2020 con la quale il Tribunale di Napoli – Sezione XIV Esecuzioni Mobiliari dichiara comunque l’improcedibilità di un pignoramento intrapreso nei confronti di un ente del S.S.N. in applicazione dell’art. 117 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, anche se notificato antecedentemente alla sua entrata in vigore, coniando l’istituto della “improseguibilità”.
Per riconoscere efficacia esimente all’esercizio del diritto di “critica”, in relazione alla divulgazione di una notizia avente potenzialità diffamatoria, è necessario che vi sia non solo corrispondenza tra la narrazione e quanto realmente accaduto ma che i fatti narrati, seppur veri, non vengano strumentalmente travisati o manipolati e che l’esposizione dei fatti avvenga nei limiti della continenza, intesa come corretta manifestazione delle proprie opinioni in modo tale da evitare che l’accostamento allusivo di fatti a quest’ultime alteri la portata ed il significato della notizia al solo fine di rafforzare in modo ambiguo e ingannevole l’opinione espressa.
La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative ne travolge le clausole, ma non le eventuali dichiarazioni di scienza o di volontà in esso contenute. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 22 settembre 2020, n. 19755.
In Common Law, con l’espressione “duty of care” si intende il dovere di vigilanza e di cura che è legalmente imposto nei confronti di chi è tenuto all’osservanza di certi standard di sorveglianza nell’espletamento di atti che potrebbero prevedibilmente ledere l’integrità, principalmente fisica, altrui. In questa rassegna mensile si analizzano alcune recenti decisioni rilevanti in materia.
Con una recente ordinanza a definizione di un giudizio di regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 cpc, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul problema del cumulo delle domande giudiziali, e sugli effetti, ai fini della competenza, della successiva rinuncia da parte dell’attore alla domanda di competenza del tribunale.
