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Di seguito l’articolo del dott. Di Marzio, pubblicato su Rivista dell’Esecuzione Forzata n. 3/2020, Utet Giuridica, Torino.

Proviamo a sintetizzare le linee seguite dal nostro Legislatore, in materia di esecuzione forzata, nel magmatico, per non dir caotico, stratificato intervento volto a contrastare la pandemia, attraverso una pluralità di decreti legge via via susseguitisi, con le relative leggi di conversione recanti abbondanti modificazioni dei decreti medesimi: il tutto, se volessimo ripercorrere analiticamente, passo passo, il contenuto esatto del dato normativo, tale da giustificare forti mal di testa nel lettore, e da esaurire larga parte del numero della Rivista.

Ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione del bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’acquirente abbia inteso acquisirla. A ricordarlo è il Tribunale di Milano con sentenza n. 4642 del 24 luglio 2020.
Nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del cosiddetto danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno a bene salute), al quale, nell’unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno peculiare improntato alla fattispecie “danno morale -terminale”, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida”. È quanto si legge nell’ordinanza n. 21508 della Cassazione del 6 ottobre 2020.
Secondo la Cassazione, ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21262, l’istanza di restituzione della caparra in favore del promittente acquirente deve ritenersi inclusa nella già svolta domanda, dal medesimo formulata, di restituzione del doppio della caparra stessa nell’ambito di controversia definita con il rigetto della domanda risolutoria del promittente acquirente, ma con accertamento di impossibilità sopravvenuta di trasferimento del bene oggetto di preliminare di vendita e, conseguentemente, con affermazione del carattere di indebito assunto dalla medesima caparra.
L’art. 1102 c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne lo stesso uso secondo il loro diritto, non pone una norma inderogabile, potendo i suoi limiti essere resi più rigorosi dal regolamento di condominio o da apposite delibere assembleari che, però, non possono superare il confine segnato dal divieto di impedire in via assoluta ai condomini l’uso del bene comune. È quanto si legge nel provvedimento del 3 settembre 2020 del Tribunale di Roma.
Non è quindi configurabile un obbligo, per l’amministratore condominiale, di allegare all’avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza ottobre 2020, n. 21271.
Con l’ordinanza n. 204 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all’art. 77, comma 2, Cost., la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lett. e), del d.l. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, che assegna al vettore, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, un’azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, poiché la disposizione censurata, relativa alla stessa materia sulla quale incide l’atto con forza di legge da convertire, cioè il trasporto, prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell’ambito del trasporto di merci su strada), e perciò condivide con il d.l. originario la comune natura di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi, sicché, sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico, deve essere esclusa l’evidente o manifesta mancanza di un nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario d.l.
Di seguito l’articolo dell’Avv. Guadagno, pubblicato su Il Corriere Giuridico n. 8-9/2020, Ipsoa, Milano.

Le ordinanze cautelari in commento intervengono sulla questione, che già ha suscitato gli interessi della dottrina, e occuperà la giurisprudenza nei prossimi mesi, della gestione degli effetti della pandemia conseguente al contagio da Sars-Cov2, e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare la stessa, sui rapporti contrattuali, ad esecuzione differita ovvero ad esecuzione continuata e periodica. Le due pronunce, che si segnalano come i primi arresti in materia, offrono l’occasione per alcune riflessioni di carattere generale sulla gestione delle sopravvenienze, con uno sguardo prospettico sugli strumenti per governare le ricadute della crisi economica, conseguente alla pandemia, sui rapporti contrattuali in essere.

L’avvocato può agire per la richiesta di compensi per prestazioni professionali con decreto ingiuntivo sulla base della parcella e del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’ordine? A deciderlo saranno le Sezioni Unite della Cassazione sollecitate dalla procura Generale che, in “adesione” alla “segnalazione” ricevuta dal COA di Roma, ha ravvisato la necessità di un intervento chiarificatore da parte della Corte di cassazione, attraverso l’affermazione di un principio di diritto a norma dell’art.363, terzo comma, cpc, al fine di stabilizzare e uniformare, sia per gli uffici giudiziari, sia soprattutto per l’utenza, il quadro applicativo della disciplina.
La circostanza che nella sentenza non si dia atto dell’avvenuto deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica non vale ad escludere che tali atti – depositati anteriormente all’udienza di discussione – siano stati comunque esaminati in sede di decisione; con il che risulta esclusa la possibilità di configurare la dedotta violazione del principio del contraddittorio e la conseguente nullità della sentenza. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 30 settembre 2020, n. 20754.
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