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Secondo la Cassazione, ordinanza 4 settembre 2020, n. 18372, non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti dì cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto.
L’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 ha concesso alcune detrazioni fiscali, in aggiunta a quelle già esistenti, consentendo, ai soggetti irpef che ne possono usufruire, di ricomprendere tra i costi sostenuti e detraibili anche gli onorari dei professionisti che a diverso titolo operano nell’interesse dei condominii. L’onorario dell’amministratore, che svolge un immane lavoro, non viene citato. Quale ne è la sorte?
I balconi aggettanti, che sporgono dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio, non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto ad essi non può applicarsi il disposto dell’art. 1125 del codice civile. È quanto ribadito dal Tribunale di Velletri lo scorso 15 giugno 2020 nella sentenza n. 896.
Nel caso di cancellazione o ritardo prolungato di un volo, il passeggero può esigere il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal diritto dell’Unione nella valuta nazionale del suo luogo di residenza. La Corte Ue, con la sentenza del 3 settembre 2020, C-356/19, ha affermato che, il rifiuto di tale pagamento da parte della compagnia aerea sarebbe incompatibile con l’obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri del traffico aereo, nonché con il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati.
Di seguito l’articolo del Prof. Ponzanelli, pubblicato su Danno e Responsabilità n. 4/2020, Ipsoa, Milano.

L’Autore esamina l’impatto della pandemia originata dal coronavirus sulle regole di responsabilità civile e si interroga sulla loro idoneità a governare questo che appare essere un vero e proprio mass tort case.

Secondo la Cassazione, ordinanza 31 agosto 2020, n. 18076, l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917, comma 3, c.c.
Si propone di seguito, senza pretese di ricostruzione dogmatica, una rassegna delle principali pronunce di giurisprudenza di legittimità e di merito degli ultimi anni, in tema di riduzione del canone locativo in presenza di ridotta godibilità dell’immobile.
Il Tribunale di Monza, sentenza n. 923 del 15 luglio 2020, si occupa di una vertenza tra locatore e conduttore. Il locatore lamenta una serie di danni all’immobile locato, in particolare quelli provocati dal gatto. Il conduttore non disconosce l’operato del suo animale, ma di altri danni non vuol sentir parlare. Chi la spunterà?
Secondo la Cassazione, sez. VI-3, ordinanza 31 agosto 2020, n. 18079, spetta al giudice di merito la valutazione della condotta della vittima come idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa in custodia ed evento di danno e costituire caso fortuito, anziché come mera concausa apprezzabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, comma primo, c.c.
Nel caso in cui un Comune abbia subordinato il pagamento del compenso di un professionista all’erogazione di finanziamenti da parte dell’U.E., la P.A. non può rinunciare alla condizione avveratasi, poiché ciò è possibile solo in caso di condizione unilaterale e non anche ove alla clausola si annetta carattere bilaterale. È quanto deciso dalla Cassazione con ordinanza n. 18031 del 28 agosto 2020.
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